Obbligo di “stand still” e verifica delle offerte anomale

n. 2/2013 | 15 Febbraio 2013 | © Copyright | - Giurisprudenza, Contratti della p.a. | Torna indietro More

TAR LOMBARDIA – MILANO – sentenza 14 febbraio 2013* (sulla decorrenza del termine di 35 giorni previsto per l’osservanza dell’obbligo del c.d. “stand still” per la P.A. appaltante, nel caso di ricorso avverso il giudizio di non anomalia di una offerta, dalla data del deposito in giudizio dei chiarimenti da parte della P.A. e sulla legittimità o meno del giudizio di non anomalia prendendo in considerazione una ulteriore riduzione del prezzo in aggiunta ad uno sconto e senza tener conto delle maggiorazioni dei prezzi già preannunciate da una ditta fornitrice nel suo preventivo a decorrere da una certa data; fattispecie relativa a gara aggiudicata con un ribasso di oltre il 36%).


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