Principio della (perfetta) pari rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali
TAR LAZIO – ROMA – sentenza 31 gennaio 2013* (sulla q.l.c. e sull’interpretazione dell’art. 3, comma 3, della L. reg. Lazio n. 2 del 2005 che, per le elezioni del Consiglio regionale, prevede la inammissibilità di liste elettorali “che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi”; la contorta motivazione della sentenza – pur dando atto della irrinunciabilità della candidatura una volta presentata – la considera poi rinunciabile al fine del “riequilibrio di genere”).
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