Il PIL italiano scende, ma le “quote rosa” salgono (ad almeno il 40%)
TAR LAZIO – ROMA – sentenza 21 gennaio 2013* (afferma non solo che l’art. 51 Cost., nel prevedere il principio delle pari opportunità, è una norma cogente e che sia le associazioni di categoria che i semplici cittadini elettori sono legittimati ad impugnare provvedimenti in materia, ma anche che, pur in presenza di una norma statutaria generica – secondo cui il Comune deve assicurare “condizioni di pari opportunità tra uomo e donna” – è illegittimo il decreto di nomina della G.M. che prevede una sola donna, dovendosi assicurare una rappresentanza di almeno il 40%; inutile dire che l’estensore è una donna); per una critica dell’attuale giurisprudenza in materia v. G. VIRGA, La portata del principio delle pari opportunità nell’accesso alle cariche pubbliche.
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