Obbligo di astensione per i Pubblici ministeri
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 5 dicembre 2012* (ritenendo applicabili nei confronti dei P.M. le stesse norme in materia di astensione predicabili per i magistrati, afferma che anche per i P.M. sussiste un obbligo di astensione ex art. 323 c.p. “in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto”; fattispecie relativa alla sanzione della censura irrogata ad un P.M. che non si era astenuto dall’indagare sui componenti della Giunta regionale, sebbene fosse cointeressato a una struttura sanitaria privata di proprietà della sua famiglia); v. anche in materia da ult. CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – sentenza 13 novembre 2012*.
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