Obbligo (o facoltà?) di astensione dei magistrati
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 13 novembre 2012* (sulla sussistenza, in capo ad un magistrato, dell’obbligo o della mera facoltà di astenersi nei casi in cui ricorra un interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio o di un prossimo congiunto; fattispecie relativa a Presidente di Tribunale che aveva accolto una azione proposta da una società per un appalto di servizi, nonostante che tra il magistrato e l’amministratore della società vi fosse un rapporto quarantennale di amicizia e frequentazione e che la figlia del magistrato fosse stata dipendente per 9 anni della società stessa; nel caso in questione il CSM aveva irrogato, per tale comportamento, la sanzione della sola censura).
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