Indennità di espropriazione per le aree fabbricabili
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 22 dicembre 2011* (dichiara illegittimi gli artt. 16, comma 1, del D.L.vo n. 504 del 1992 e 37, comma 7, del D.P.R. n. 327 del 2001, i quali, per la determinazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, prevedevano la riduzione dell’importo dell’indennità in relazione ai valori dichiarati o denunciati dall’espropriato ai fini dell’ICI, senza alcun limite nel caso di omessa denuncia ICI), con 8 documenti correlati.
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