Effetti del D.L. n. 29/2010 (c.d. decreto salva-liste)
TAR LOMBARDIA – BRESCIA – sentenza 12 marzo 2010* (ritenendo applicabile il D.L. n. 29 del 2010, ed in forza della ratio di quest’ultimo decreto, che è di chiaro favor electionis, ammette una lista che era stata esclusa perchè, entro il termine orario previsto, era stata presentata solo parte della documentazione prescritta, nel caso di presentazione della documentazione integrativa dopo 10 minuti); v. anche in arg. TAR ABRUZZO – PESCARA – ordinanza 11 marzo 2010* (ritenendo applicabile il D.L. n. 29 del 2010, ed in forza della “dequotazione” dei vizi formali da quest’ultimo decreto prevista, ammette una lista che era stata esclusa perché i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori non erano tra loro collegati, oltre che da un punto metallico, anche da un timbro).
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