Sospensione degli obblighi tributari per emergenza sanitaria

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 febbraio 2020 (in G.U  n. 48 del 26 febbraio 2020) –  Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 febbraio 2020 (in G.U  n. 48 del 26 febbraio 2020) –  Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01299)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l’articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l’altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini della ripresa dei versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;

Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» che prevede la «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019», che prevede, tra l’altro, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, concernente «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto l’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, nel quale sono indicati i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dal diffondersi del virus COVID-2019;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Ministro: Gualtieri