FREE: i furboni del concorsone dell’Agenzia delle Dogane
SALVATORE GIACCHETTI, Agenzia delle Dogane, penultimo atto: la Procura della Repubblica individua una banda extralarga di “furboni del concorsone”.
SALVATORE GIACCHETTI
(Presidente aggiunto onorario
del Consiglio di Stato)
Agenzia delle Dogane, penultimo atto: la Procura della Repubblica
individua una banda extralarga di “furboni del concorsone”.
SOMMARIO: 1.- L’intervento della Procura della Repubblica di Roma sul “concorsone” dell’Agenzia delle Dogane. 2.- Gli errori di partenza nella creazione delle Agenzie fiscali. 3.- Lo svolgimento del concorso e le decisioni della Corte Costituzionale, del TAR Lazio e del Consiglio di Stato. La maxi truffa individuata dalla Procura. 4.- Amare considerazioni sul mancato rispetto di fondamentali principi costituzionali. 5.- Allarme rosso per il Governo.
1- Il 21 settembre scorso i media hanno dato la notizia che, per ordine della Procura della Repubblica di Roma, era stato effettuato il sequestro di tutti gli atti di un concorso pubblico a 69 posti di dirigente presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ciò per una incredibile serie di illegalità e di trucchi escogitati dalla commissione esaminatrice, su impulso della segreteria del Direttore Generale e ovviamente a sua insaputa, per permettere ad un piccolo gruppo di funzionari, già titolari di incarichi dirigenziali (attribuiti com’è noto, in via assolutamente discrezionale, soltanto a dipendenti di provata fedeltà alla governance), di occupare tutti i posti di dirigente da assegnare bypassando in piena tranquillità e senza alcuno sforzo tutti gli altri concorrenti (circa ottomila).
Siamo tutti al corrente di illegalità e trucchi utilizzati dai cosiddetti “furbetti del cartellino” per guadagnare senza lavorare, con il connivente silenzio dei rispettivi dirigenti; ma si tratta di persone che si dedicano alla piccola truffa contando sul “si è sempre fatto così” e sul lassismo di superiori che vogliono acquistarsi con i soldi pubblici la simpatia dei dipendenti. Il danno, per il costume amministrativo, per efficienza e l’immagine dell’amministrazione e per la finanza pubblica è certamente grave; siamo però al livello di ladri di polli, che un tempo i contadini derubati liquidavano da soli con qualche bastonata o con qualche schiaffone, senza che il ladro osasse reagire. Era una sorta di minigiustizia discutibile ma pratica ed efficace. L’allarme della società civile era quindi minimo; in un pronto soccorso sarebbe stato classificato in codice bianco.
Nel caso invece dei “furboni del concorsone” sarebbe la segreteria del Direttore Generale che, con la collusione – quanto meno tacita – di un’intera commissione di concorso quasi tutta composta da esterni (il che è molto inquietante, perché nessuno di essi può invocare l’attenuante di aver agito per disposizione di un superiore), avrebbe elaborato una complessa e sofisticata maxi truffa per alterare i risultati concorsuali; e questo non già per beneficare – sia pure illegalmente – dipendenti fedeli ma per il proprio interesse di creare un centro di potere autoreferenziale e superiorem non recognoscens, potenzialmente in grado di sovvertire l’ordinamento costituzionale. Si tratterebbe quindi di un furto di democrazia, come autorevolmente affermato in casi analoghi dal Presidente Mattarella: un furto dei valori costituzionali di legalità, di giustizia e di buon andamento nell’amministrazione; furto che da una parte metterebbe fuori controllo un pilastro fondamentale della finanza pubblica e dall’altra farebbe cadere ancora più in basso quella fiducia nelle istituzioni senza la quale la stessa democrazia diventa una parola priva di significato. L’allarme della società civile è quindi massimo. Siamo al codice rosso.
Nessuno può essere ritenuto colpevole sino alla condanna definiva. E’ un principio costituzionale che non va mai dimenticato. Ma sulla base degli accertamenti compiuti dalla Procura può senz’altro ritenersi che le accuse, se fondate, dimostrerebbero che l’Agenzia delle Dogane, se non fosse stata fermata in tempo, avrebbe potuto diventare un grosso rischio per la democrazia reale italiana: rischio ben più grave di quello costituito dalle associazioni malavitose sinora conosciute. Infatti mafia, ndrangheta, sacra corona unita, mondo di mezzo e simili sono entità che pur potendo avere punti di contatto con le istituzioni pubbliche ne restano pur sempre fuori: resta pur sempre una chiara contrapposizione tra malavita e istituzioni; resta pur sempre la possibilità che lo Stato trionfi, e che eventuali rami marci siano recisi dal tronco sano dell’istituzione, che con una buona potatura può addirittura irrobustirsi. Qui invece la situazione sarebbe molto più grave: non si tratterebbe di uno scontro o di un confronto tra Stato e malavita: sarebbe lo Stato contro se stesso: sarebbe una parte del tronco di un apparato centrale ed essenziale dello Stato ad essere marcio; parte del tronco che per preservare immacolato il suo indiscusso potere di contrattazione con altri poteri sia dello Stato, politici e non (donde l’eventualità di una banda extralarga) sia economici, avrebbe mirato a cautelarsi creandosi un apparato chiuso, colluso e rigidamente manovrabile dall’alto, con il rischio di inquinare l’intero albero.
Per comprendere bene la situazione occorre fare un passo indietro.
2- E’ necessario tener presente (cfr. il mio precedente articolo La difficile convivenza tra Agenzie fiscali, equità fiscale e buon andamento della pubblica amministrazione, in LexItalia.it, n. 7/2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/57857) che quando circa 15 anni fa vennero stipulate le “convenzioni” (in pratica, appalti di servizi) tra lo Stato italiano e le neonate Agenzie fiscali erano previste – tra l’altro – le seguenti condizioni:
a) che le Agenzie dovessero assicurare una qualità del servizio tale da assicurare almeno il 59% di esiti positivi (totalmente o parzialmente) nel contenzioso tributario;
b) che il raggiungimento della suddetta percentuale fosse uno dei presupposti per consentire alle Agenzie di corrispondere premi di produttività ai propri dirigenti;
c) che le Agenzie avessero la facoltà di creare o di partecipare a consorzi e a società commerciali, creando così assetti societari per così dire strumentali o “di servizio”;
d) che il controllo sulle Agenzie fosse esercitato da un Audit interno.
Tali condizioni avrebbero dovuto essere meglio meditate, dal momento che:
sub a) il limite minimo del 59% corrisponde al sei meno delle scuole e al diciassette delle università: è cioè un risultato di sia pur limitata insufficienza. Non si comprende quindi a quale titolo potesse meritare un premio. Vero è che per il 2016 il limite è stato elevato al 63%: tale limite però resta comunque appena al di sopra di una normale sufficienza. Ma questo è il risultato minimo che una pubblica amministrazione dovrebbe decentemente esigere dai propri dipendenti; non è un risultato meritorio;
sub b) non essendo stato evidentemente precisato chi dovesse attestare il raggiungimento di tale limite, lo Stato lasciava un vuoto suscettibile di essere interpretato – com’è poi avvenuto – nel senso che le Agenzie, e cioè le dirette interessate, avessero la facoltà di autocertificare tale raggiungimento, senza che lo Stato avesse a sua volta l’onere di controllare se i dati forniti dalle Agenzie corrispondessero ai dati ufficiali che il Ministero dell’economia e finanze pubblica annualmente sull’esito del contenzioso tributario;
sub c) nell’affidare i controlli delle Agenzie esclusivamente ai controlli interni dei rispettivi Audit non veniva considerato che tali soggetti non si sarebbero trovati in posizione di terzietà nei confronti delle rispettive Agenzie, dal momento che sarebbero stati a loro volta nominati, controllati e se del caso revocati dai Comitati di gestione delle Agenzie stesse; e quindi si sarebbero trovati nella scomoda e pericolosa (per loro) situazione di controllore controllato che è consapevole di operare in un ambiente in cui costituisce il classico vaso di coccio. Un controllo interno è funzionale agli interessi del controllato non del controllore. Lo Stato, controllore, avrebbe potuto e dovuto pensarci all’inizio ad istituire un controllore esterno sull’Agenzia: ma stranamente, molto stranamente, ed incautamente, molto incautamente, nessuno allora risulta averci pensato;
sub d) non veniva previsto che le strutture societarie cosiddette “di servizio” dovessero essere indicate in un apposito allegato pubblico alla relazione annuale delle singole Agenzie, con precisazione dei bilanci, degli eventuali conferimenti di denaro o beni pubblici, dei componenti gli organi sociali, dei compensi ad essi erogati, e dei corrispettivi erogati a dette società a fronte delle prestazioni da esse rese alle Agenzie, al fine di consentirne la valutazione di convenienza economica e di legalità da parte sia del Parlamento che del Governo; altrimenti si sarebbero potuti verificare casi non di “servizi” resi dalle società alle Agenzie ma di “servizi” resi dalle Agenzie alle società e più precisamente ai relativi componenti degli organi sociali, presumibilmente collegati ai vertici delle Agenzie o dei sindacati nazionali maggioritari.
Ma queste riflessioni allora non vennero fatte; e così passò il disegno normativo predisposto dalle parti (realmente) interessate: e cioè da coloro che poi avrebbero fatto parte della governance delle future Agenzie.
Queste improvvide premesse hanno poi condizionato, sul piano dei valori essenziali di giustizia e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione, le conseguenze negative che seguono.
3- Per quanto riguarda il rispetto della giustizia nell’amministrazione va preso innanzi tutto in esame il concorso per dirigenti oggetto dell’indagine della Procura.
In questo concorso è accaduto che:
– il dirigente generale dell’Agenzia, membro interno della commissione esaminatrice, appena nominato organizza nella sua sede di servizio un corso di formazione dei concorrenti mediante inviti ad personam, e quindi in via praticamente riservata; corso al quale partecipa un gruppo scelto di incaricati dirigenziali e che rimane sconosciuto non solo ai concorrenti esterni ma anche ai concorrenti interni di livello non dirigenziale (circa il 99% del totale). In tale corso viene esaminato in particolare l’argomento della restitutio in integrum in sede disciplinare. Lo stesso dirigente generale inoltre dirama una circolare sul bunkeraggio (termine sconosciuto ai più, che significa rifornimento di combustibile delle navi), indirizzata soltanto ai dirigenti ed agli incaricati dirigenziali, e che quindi rimane sconosciuta a tutti gli altri concorrenti, interni ed esterni;
– nella prova preselettiva i quiz, molto specialistici, vengono superati da tutti gli incaricati dirigenziali, che riescono tutti a dare percentuali elevatissime di risposte esatte a tutte le domande – evento che, a mia memoria, prima di allora non si era mai verificato in alcun concorso bandito dalla Pubblica Amministrazione – anche a quelle relative a settori di cui essi non avevano professionalmente alcuna esperienza. Quando si dice la fortuna. Si verifica anche un evento che credo unico nella storia della statistica: un grosso buco nella curva statistica. Infatti tutti gli incaricati dirigenziali si classificano con l’80-100% di risposte esatte; tra l’80 ed il 55% di risposte esatte non c’è nessuno, come se esistesse un’invisibile linea Maginot; tutti gli altri concorrenti, anche se plurititolati, si classificano dal 55% in giù;
– in sede di esame scritto le prove estratte a sorte (potrebbe essere interessante conoscere il nome del candidato che ha estratto le buste) risultano – guarda caso – proprio la restitutio in integrum in sede disciplinare e il bunkeraggio;
– la graduatoria finale del concorso viene annullata dal TAR Lazio, con sentenza sostanzialmente confermata in appello, perché era emerso che il suddetto dirigente generale avrebbe corretto da solo gli elaborati, aprendoli, esaminandoli, espungendo d’autorità tutti quelli da lui ritenuti insufficienti (circa il 90%); il tutto con un’efficienza che ha del miracoloso, dal momento che – tra l’altro – in uno stesso giorno risultano valutati in otto ore e trenta ben 178 elaborati, con una media di 2 primi e 42 secondi per elaborato, pur in presenza di una rigorosa disciplina concorsuale che, per assicurare la regolarità del procedimento prevedeva non soltanto la lettura, la valutazione dell’elaborato e la compilazione di una complicatissima scheda di valutazione ma anche il compimento di più di una decina di adempimenti burocratici formali per ciascun elaborato. A seguito di questo esame preliminare detto membro avrebbe sottoposto i soli elaborati da lui ritenute meritevoli alla ratifica del plenum della commissione, che a quel punto, nulla sapendo di bunkeraggio, non avrebbe potuto che ratificare la proposta;
– in quella sede il TAR, sia pure in via incidentale, ritiene fondata la querela di falso in atto pubblico presentata dai ricorrenti avverso un verbale con cui la commissione esaminatrice, resasi conto di aver un po’ ecceduto in disinvoltura, aveva tentato – maldestramente – di sanare ex post il malfatto; e anche su tale base il TAR conclude con un giudizio di “inaffidabilità” operativa di detta commissione, tanto da richiedere – non risultano analoghe decisioni di tale severità – la sua sostituzione con una commissione diversa;
– il Consiglio di Stato conferma sostanzialmente la sentenza del TAR, limitandosi a richiedere una nuova valutazione di parte delle prove scritte, previa una loro nuova anonimizzazione (operazione peraltro impossibile, perché parte di esse era già stata oggetto di accesso e quindi non era più anonima);
– risulta, in sostanza, che la procedura concorsuale si sarebbe svolta in un quadro generale di inescusabili superficialità e di formali illegittimità, dando la netta impressione che la commissione esaminatrice, pur composta non da novellini ma da esperti della pubblica amministrazione, si sarebbe comportata con la nonchalance propria di chi è convinto di compiere un rito burocratico, privo di reale contenuto valutativo, che attende soltanto una formale firma di adesione.
In questa situazione la reazione dell’Agenzia alla sentenza dl TAR è quella di….premiare il suddetto dirigente generale, nominandolo presidente di un nuovo concorso per l’assunzione di ingegneri, e – con coerente parallelismo – quella di boicottare ed escludere da qualsiasi incarico i funzionari che avevano peccato di lesa maestà per avere osato ricorrere alla giustizia amministrativa avverso lo pseudoconcorso in questione.
Questi singolari comportamenti attirano però l’attenzione della Procura della Repubblica di Roma, che con l’apertura del procedimento in atto attesta di aver rilevato – per ora – che nelle prove scritte a taluni incaricati dirigenziali erano stati forniti dall’Amministrazione (il che fa presumere che non si sia trattato di casi isolati) testi normativi in cui nel corpo incolpevole della Gazzetta Ufficiale erano stati inseriti – con la stessa grafica, e quindi con una operazione di “camuffamento” – lo svolgimento dei temi che sarebbero stati poi estratti, beninteso a sorte, nelle due prove d’esame. Evidentemente i camuffatori erano dotati di eccezionali virtù divinatorie. Ed altrettanto evidentemente gli incaricati dirigenziali, se avevano necessità di un “aiuto” extra ordinem del genere, non erano poi quei tuttologi dell’amministrazione che avevano dimostrato di essere alle prove preselettive.
Va aggiunto che già in precedenza l’Agenzia si era distinta nel boicottaggio dei concorrenti non allineati.
Ad esempio, un dirigente di seconda fascia aveva chiesto al proprio superiore se poteva affidare un incarico alla funzionaria X, che era stata la promotrice del ricorso giurisdizionale; e si era sentito rispondere che X aveva promosso contenzioso contro l’Amministrazione e la Direzione Centrale Personale e Organizzazione avverso il concorso in questione (e cioè quello che poi la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2015 aveva già dichiarato svolto sulla base di norme illegittime e il TAR aveva annullato) e pertanto non poteva ritenersi “persona affidabile”; sicché – precisava il superiore – se l’interrogante avesse attribuito l’incarico ad X se ne sarebbe assunto anche le conseguenze. Ovviamente, X non aveva ottenuto l’incarico.
Non va però dimenticato che l’intervento della Procura è stato reso possibile perché un minuscolo – eroico – gruppo di dipendenti, pur consapevoli delle intuibili conseguenze a cui sarebbero andati incontro, non avevano voluto rinunciare alla loro dignità di funzionari e di cittadini e al loro diritto costituzionalmente garantito di avvalersi della tutela giurisdizionale; e quindi con raro coraggio civile avevano impugnato il concorso con un ricorso giurisdizionale che grazie alla correttezza giuridica ed al coraggio del TAR Lazio, che aveva giudicato la commissione esaminatrice “inaffidabile” ed inidonea a concludere le operazioni concorsuali; e così, grazie all’intervento decisivo della Procura della Repubblica di Roma, l’iter del concorso è stato bloccato.
Quel minuscolo gruppo di dipendenti, che ha scoperchiato l’incredibile coacervo di illegittimità e di illegalità in cui stava sprofondando l’Agenzia, avrebbe così compiuto un atto che ricorda l’affondamento della Viribus Unitis, e meriterebbe il David d’oro per la difesa della Costituzione e quindi della democrazia.
Un altro funzionario delle Dogane, esponente sindacale, che in una trasmissione televisiva aveva commentato dati pubblici sull’inefficienza dell’Agenzia delle Entrate (e quindi non della sua Amministrazione), era stato oggetto, da parte dell’Agenzia delle Dogane, di ben tre procedimenti disciplinari espressamente dichiarati finalizzati al licenziamento. Tale fine non era stato conseguito dall’Agenzia soltanto perché l’interessato aveva tempestivamente proposto ricorso giurisdizionale, dimostrando l’insussistenza delle imputazioni rivoltegli, e sulla questione era intervenuta la ferma presa di posizione assunta da larga parte della Camera con l’interrogazione parlamentare indicata al successivo n. 4; sicché l’Agenzia il giorno prima dell’udienza di discussione del ricorso aveva ritenuto opportuno archiviare i procedimenti disciplinari con una motivazione che in sostanza era un encomio, perché dava pienamente atto della correttezza e dell’alta professionalità dell’incolpato e quindi riconosceva l’assoluta insussistenza dei presupposti per un’azione disciplinare. Insomma, dalle stalle alle stelle. Restava però il fatto che l’Agenzia ci avesse provato a licenziare quel dipendente, evidentemente scomodo; e resta anche la considerazione che dall’esplicito riconoscimento dell’assenza di motivi legittimi per agire contro di lui conseguiva che l’iniziale accanimento disciplinare fosse originato da motivi non legittimi, ma intesi alla squalificazione morale e all’eliminazione professionale (e cioè alla morte civile) di chi – peraltro fondatamente – contestava il sistema.
Infine può ricordarsi che Dirpubblica, un sindacato non allineato con i grandi sindacati nazionali e quindi non appiattito sulle linee indicate dallo staff dell’Agenzia, ha dovuto denunciare per comportamento antisindacale l’Agenzia stessa che ha bannato (e cioè precluso ai computer aziendali) l’accesso al sito di tale sindacato, aperto invece ai siti dei sindacati nazionali, ed ha impostato per i computer aziendali la classificazione automatica come SPAM di tutte le comunicazioni provenienti dal sito stesso; tutto ciò nel complice silenzio della altre organizzazioni sindacali, che mai – chissà perché – hanno ricevuto un simile trattamento. Libertà sindacale e democrazia sono ormai lontani sbiaditi ricordi.
Insomma l’iniziativa della Procura della Repubblica postula che nello staff dell’Agenzia possa esserci chi ritiene ovvio che giustizia nell’amministrazione e comportamento di quella Amministrazione siano entità incompatibili, e che quindi ritiene, con serena e coerente trasparenza, che la propria Agenzia (e cioè l’Agenzia di cui si sente padrone) possa tranquillamente agire in qualità di soggetto indipendente e legibus solutus, Stato nello Stato. In questa situazione il tratto più inquietante sarebbe la tranquilla sicurezza di un’Amministrazione che s’avventura in una macchinazione concorsuale del genere, da attuare in segreto, senza considerare che l’operazione, per il gran numero dei partecipanti e degli adempimenti da effettuare, poteva facilmente presentare delle smagliature che avrebbero fatto venire alla luce quel segreto, facendo cadere tutto come un castello di carte, come sembra in effetti accaduto. Evidentemente o i camuffatori ritenevano di poter comunque contare – come per il passato – sul sostegno di poteri forti, dello Stato o non, o erano consapevoli che solo con quel mezzo estremo, non più reiterabile stante l’indirizzo assunto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2015, avrebbero potuto ottenere dall’apparato quell’obbedienza pronta e assoluta che riteneva necessaria: alternative entrambe ad alto rischio per la democrazia.
4- Più in generale, l’analisi dell’attuale panorama dei rapporti tra lo Stato italiano e le Agenzie fiscali consente di constatare:
– che il Parlamento chiede chiarimenti sull’esito del contenzioso tributario al Ministro Padoàn, che fa rispondere il Sottosegretario Pierpaolo Baretta sulla base di quanto prospettato dalle Agenzie senza tener conto di quanto risulta dai dati ufficiali del suo stesso Ministero, senza tener conto di elementari nozioni di statistica, e senza tener conto dell’eventuale conseguente danno erariale per indebita corresponsione di premi di produttività da almeno dieci anni ad oggi: il che significa deridere il Parlamento;
– che la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 37/2015 dichiara illegittimi gli incarichi dirigenziali e il Ministro Padoàn, nella sua qualità di longa vox delle Agenzie, prima deplora ufficialmente che la Corte Costituzionale “non ha facilitato il lavoro dell’Agenzia” (sorvolando elegantemente sulla non del tutto irrilevante circostanza che si trattava di un lavoro contra legem) e poi si fa convincere ad attribuire agli ex incaricati la fantasiosa qualità di POT-Posizioni Organizzative Transitorie: et voilà, con un prodigio da resurrezione di Lazzaro, gli incarichi dirigenziali riprendono di colpo nuova vita con la nuova etichetta di POT; il che potrebbe essere definito un artificio e un raggiro per eludere il dictum della Corte con il puerile escamotage di ridenominare in modo diverso gli stessi incarichi dirigenziali in precedenza dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale. Ne è conseguito che i ricorrenti avverso il “concorsone”, dal momento che le POT sarebbero situazioni soggettive formalmente diverse dagli incarichi dirigenziali pur se ne hanno sostanzialmente lo stesso contenuto, per tentare di ottenere giustizia in concreto hanno dovuto ripartire da capo con un nuovo ricorso contro dette POT, come in un maligno gioco dell’oca in cui, giunti ad un passo dal traguardo, si ha sempre la sfortuna di finire nella casella “Tornare alla posizione di partenza”; e hanno dovuto ripartire da capo con l’amara consapevolezza che potrebbe anche ripetersi quel gioco perverso, predisposto da un’Amministrazione che non paga in proprio, che sa che il tempo gioca in suo favore e che pertanto mira allo sfinimento nervoso ed economico dei ricorrenti, determinato dal susseguirsi di decisioni giurisdizionali sempre favorevoli ma mai realmente satisfattive dei diritti e degli interessi azionati perché bloccate da contromisure elusive adottate dall’Amministrazione;
– che l’Agenzia induce il governo a ritenere che fosse necessario stabilizzare con qualunque mezzo i propri incaricati dirigenziali, di piena fiducia dello staff, necessità che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2015 riconosce essere inesistente;
– che seimila concorrenti esterni e mille concorrenti interni non incaricati dirigenziali partecipano ad un pubblico concorso alle Dogane, e quasi nessuno di essi riesce ad inserirsi nella graduatoria degli ammessi alle prove orali (composta da tutti gli ex incaricati dirigenziali: il che significa deridere tutti quelli che fiduciosamente avevano partecipato ad un concorso formalmente pubblico. Forse ora sarebbe opportuno che tutta la documentazione concorsuale venisse acquisita in originale dalla Procura, che potrebbe così compiere qualche interessante esame comparativo a campione;
– che l’Agenzia avrebbe istituito una sorta di propria polizia segreta, imponendo a tutti i dipendenti l’obbligo disciplinare di denunciare agli organi disciplinari tutti gli illeciti disciplinari comunque conosciuti e riuscendo a farsi rilasciare dall’Avvocatura dello Stato il singolare parere che tale obbligo operi anche nei confronti dei dipendenti che in qualità di agenti di polizia giudiziaria (e come tali tenuti al rispetto del segreto investigativo) siano stati delegati dall’Autorità Giudiziaria ad indagare sul comportamento di componenti del personale dell’Agenzia: con la singolare conseguenza che nel caso in cui l’indagine coperta da segreto concernesse proprio il comportamento dell’organo disciplinare il primo dovere dell’agente di polizia giudiziaria sarebbe quello di informare l’indagato.
Insomma, quello che appare è un panorama sovversivo a 360 gradi. I principi generali di legalità, buon andamento, giustizia nell’amministrazione, imparzialità, trasparenza, leale cooperazione su cui si fonda un regime democratico sarebbero esodati per una destinazione ignota all’Agenzia.
5- A questo punto resta soltanto da vedere cosa farà ora il Governo. Malgrado i numerosi segnali che gli pervenivano dalla Corte Costituzionale, da documentate interrogazioni parlamentari sottoscritte da tutti maggiori partiti della maggioranza e dell’opposizione che segnalavano comportamenti qualificabili in termini di truffe, dal TAR Lazio, dal Consiglio di Stato, il Governo si è chiuso sinora in un riserbo asettico, peraltro incomprensibile in un potere il cui primo dovere è quello di tenere sotto controllo la pubblica amministrazione, e quindi non può trincerarsi dietro il non vedo e non sento. Ma ora che l’iniziativa pubblica della Procura della Repubblica di Roma ha costretto tutti a vedere e a sentire il Governo non potrebbe non prendere posizione; altrimenti non sarebbe moralmente più in grado di pretendere dai dirigenti amministrativi (come invece previsto nel decreto delegato sulla riforma della dirigenza, attualmente all’esame del Senato) un controllo sui propri subordinati quando poi è esso stesso il primo a non fare un controllo analogo sulle pubbliche amministrazioni, consentendo che le Agenzie fiscali si “controllino” da sole.
Se Parlamento e Governo sono disposti ad accettare questi comportamenti delle Agenzie, che dimostrano, in modo del tutto coerente e trasparente, di ritenersi libere Agenzie in libero Stato, non resta che prenderne atto. Ma in tal caso Parlamento e Governo dovrebbero quanto meno avere lo stesso coraggio e la stessa trasparenza delle Agenzie: ed assumersi la responsabilità di dircelo in faccia, tenendo ben presente che, dal momento che purtroppo non c’è un giudice della politica, sarebbe un vero guaio istituzionale se gli italiani la risposta fossero costretti a cercarsela da soli.
Al momento non resta che attendere l’esito dell’iniziativa della Procura, confidando che nelle more il Parlamento e il Governo abbiano la volontà e la forza di adottare i necessari provvedimenti d’urgenza. Se tutto si concluderà, come sembra, in senso conforme alle indicazioni della Procura potremo dire che un grosso rischio per la democrazia reale è caduto. E’ caduto con un tonfo. Con un plof. Un plof che ricorda qualcosa.
——————————————————
Documenti correlati:
SALVATORE GIACCHETTI, La difficile convivenza tra Agenzie fiscali, equità fiscale e buon andamento della pubblica amministrazione, in LexItalia.it, n. 7/2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/57857
SALVATORE GIACCHETTI, La chimera di una pubblica amministrazione “al servizio del cittadino” e la crescente trasparenza del “lato oscuro” delle Agenzie fiscali, in LexItalia.it, n. 4/2016, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/75054