Regime transitorio per le controversie in materia di pubblico impiego
TAR LAZIO – ROMA – ordinanza 26 aprile 2016* (analogamente alla recente ordinanza delle S.U. della Cassazione dell’8 aprile 2016, solleva q.l.c. dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie di pubblico impiego ante 30 giugno 1998 resta attribuita al G.A. solo qualora le controversie stesse siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000).
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