Elezioni dei Consigli forensi: accolta la domanda di sospensione
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 18 febbraio 2015 (accoglie, ai fini della sollecita fissazione del merito, la domanda di sospensione del regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), con 3 documenti correlati.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 18 febbraio 2015 n. 736 – Pres. Giaccardi, Est. Sabatino – Sindacato avvocati di Bari (Avv.ti Toma e Papa) c. Ministero della giustizia (Avv.ra Stato) e Rodio ed altri (n.c.) – (riforma T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, ord. n. 152/2015 e, per l’effetto, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito).
Professioni – Avvocati – Elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi – Regolamento approvato con D.M. 10 novembre 2014, n. 170 – Istanza preliminare di sospensione – Va accolta ai fini della sollecita definizione del merito.
Va accolta, ai fini di una sollecita definizione del merito, la domanda di sospensione del regolamento approvato con D.M. 10 novembre 2014, n. 170 sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, atteso che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il citato regolamento in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97, comma 2, della Costituzione; infatti, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28, comma 3, della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010 (1).
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(1) Ha aggiunto l’ordinanza in rassegna che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55, comma 10, del c.p.a.
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Documenti correlati:
TAR LAZIO – ROMA SEZ. I – ordinanza 15 gennaio 2015, n. 155, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/44013 (respinge, per mancanza del prescritto “fumus”, la domanda di sospensione del D.M. 10 novembre 2014, n. 170, relativo al nuovo regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi).
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – decreto presidenziale 7 gennaio 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/43196 (accoglie fino alla c.c. del 14 gennaio p.v. la domanda di sospensione del D.M. 10 novembre 2014, n. 170, relativo al nuovo regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi).
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, pag. http://www.lexitalia.it/a/2010/41060 (sulla legittimità dell’art. 4, comma 3, della L. Regione Campania n. 4 del 2009 che, ai fini di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all’interno del Consiglio regionale, prevede la c.d. “preferenza di genere” e cioè l’obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l’elezione alla carica di Consigliere regionale, di esprimerle per candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza).
00736/2015 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2015, proposto da:
Sindacato avvocati di Bari, Pierluigi Vulcano, Antonio Bellomo, Giuseppe Bentivoglio, Vincenzo Bonifacio, Tommaso Pontassuglia, Antonella Convertino, Nicola Bonasia, Pasquale Barile, Francesco Amodio, rappresentati e difesi dagli avv. Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;
contro
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti di
Fernando Rodio, Sindacato Forense di Napoli, Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Bari;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, sezione prima, n. 152/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione;
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18/02/2015.