FREE: in Gazzetta la legge delega sulla magistratura onoraria

n. 4/2016 | 30 Aprile 2016 | © Copyright | - Legislazione, Giustizia civile | Torna indietro More

LEGGE 28 aprile 2016, n. 57 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2016; in vigore dal 14 maggio 2016) – Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; in calce al testo, è riportato il dossier dell’Ufficio Studi della Camera.


V. anche il testo in formato .pdf, con le note esplicative.

LEGGE 28 aprile 2016, n. 57 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2016; in vigore dal 14 maggio 2016) – Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Contenuto della delega

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonchè ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;

q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;

r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;

s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 2

Principi e criteri direttivi

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, i requisiti:

1) della cittadinanza italiana;

2) del possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

5) della idoneità fisica e psichica;

6) dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

7) della professionalità;

8) dell’aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;

3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;

4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso per titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all’esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:

1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonchè i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonchè davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate. Dall’attuazione delle disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonchè per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a) il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonchè della relazione presentata da quest’ultimo;

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonchè dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;

e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi due anni dell’incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;

f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

g) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

h) prevedere che in ogni caso l’incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

b) prevedere i casi per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) del presente comma e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè provveda sull’ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

d) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b) e mediante il ricorso a procedure automatiche;

d) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

b) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;

c) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) sia corrisposta la parte fissa dell’indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell’indennità in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1;

g) prevedere che, al termine dell’anno, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell’indennità, che comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1;

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell’ufficio o della sezione;

l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità.

14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;

h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonchè per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonchè ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

17. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonchè dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 possano essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico, riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all’ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all’esercizio di funzioni giudiziarie. Dall’attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4);

4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessi con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;

e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 continuino ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data.

18. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Art. 3

Procedure per l’esercizio della delega

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

Art. 4

Incompatibilità del giudice di pace

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonchè i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonchè davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5

Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace

1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.

4. Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 6

Applicazione dei giudici di pace

1. Fermi i divieti di cui all’articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall’integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.

2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

4. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un’ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno 2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 7

Formazione del giudice di pace, del giudice onorario
di tribunale e
del vice procuratore onorario

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

Art. 8

Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol
e Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità.

Art. 9

Invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonchè, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 2016.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


Riportiamo qui di seguito il dossier n. 192 dell’Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia  della Camera, recante “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale”.

Contenuto

Il disegno di legge delega, approvato dal Senato il 10 marzo 2016, riforma la disciplina della magistratura onoraria. La riforma riguarda le principali figure di magistrato onorario ovvero i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari.

I principali profili di novità del disegno di legge delega appaiono i seguenti:

– l’introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell’incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;

– la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;

– l’unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l’istituzione del giudice onorario di pace (GOP);

– l’istituzione di una specifica struttura organizzativa dei VPO presso le Procure;

– la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari (in particolare, l’utilizzo, a regime, dei giudici onorari di pace nell’ufficio del processo presso i tribunali ordinari nonché, in limitate ipotesi, come componenti del collegio; l’aumento delle competenze, soprattutto civili, dell’ufficio del giudice di pace).

Il provvedimento consta di 9 articoli.

Unificazione della magistratura onoraria (art. 1, lett. a) e b), e art. 2, commi 1-2)

I principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 2 riguardano i contenuti della delega volti a prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (art. 1, lett. a)) nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica (art. 1, comma 1, lett. b)).

Sostanzialmente, i principi enunciati, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari fanno confluire i GOT nell’ufficio del giudice di pace. Viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, ora denominati “giudici onorari di pace” (GOP) ; è fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all’interno del tribunale ai sensi del comma 5, v. ultra).

In relazione ai VPO, si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica (“ufficio dei vice procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari.

Requisiti, modalità di accesso, nomina e tirocinio (art. 1, lett. c) e art. 2, comma 3)

I principi e criteri direttivi enunciati dal comma 3 dell’art. 2 riguardano l’esigenza di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio (art. 1, comma 1, lett. c); Sono, anzitutto, elencati (comma 3, lett. a)) alcuni requisiti per l’accesso alla magistratura onoraria che dovranno essere comunque previsti in sede di attuazione della delega.

Come novità, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest’ultima comune a quella dei VPO), si segnala anzitutto che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza (il cui corso universitario, si precisa, deve essere non inferiore al quadriennio). Per i soli giudici di pace è, invece, attualmente necessario anche il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall’ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991. A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la precedenza chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Una ulteriore novità è prevista in relazione ad uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario: nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, infatti, essere nominato chi è già stato collocato in pensione.

Diversamente da quanto ora previsto, il bando di concorso per titoli per magistrato onorario è di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario prevista dall’art. 1, lett. q), del disegno di legge. Alla stessa sezione del Consiglio giudiziario è attribuita la competenza ad istruire e valutare le domande di partecipazione e, all’esito, trasmettere al CSM le proposte di ammissione al tirocinio, sul quale poi delibera lo stesso CSM.

Per quanto concerne il necessario periodo di formazione prima di essere immessi nelle funzioni giudiziarie onorarie, il principio di delega non prevede la durata del tirocinio del magistrato onorario presso il magistrato affidatario, rimettendo alle disposizioni adottate nell’esercizio della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo.

Sarà la sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario (anziché, come attualmente, il Consiglio giudiziario) a formulare un giudizio di idoneità e a proporre (al CSM) una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato onorario (non viene precisato, ma si presume, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi).

Viene confermato che la nomina a magistrato onorario avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione di idoneità del CSM. È esplicitamente escluso dal principio di delega che al magistrato onorario sia dovuta – durante il tirocinio – qualche forma di indennità.

L’incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario (art. 1, lett. d), e art. 2, comma 4) e di giudice di pace (art. 4)

L’articolo 1, comma 1, del disegno di legge delega il Governo ad operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lettera d). Il Governo dovrà attuare la delega rispettando cinque principi e criteri direttivi, dettati dall’articolo 2, comma 4. In particolare, la lettera a) individua alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un’incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.

Le lettere b) e c) dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la professione forense: Elemento di novità rispetto alla normativa vigente è il riferimento all’esercizio della professione in forma societaria. Innovativa è la disposizione che intende consentire al magistrato onorario l’esercizio della professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

La lettera d) riguarda l’incompatibilità familiare e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario. Infine, la lettera e) esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall’autorità giudiziaria nell’ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

Gli stessi contenuti di questi principi e criteri direttivi, relativi a tutti i magistrati onorari, sono formulati in termini prescrittivi dall’articolo 4 del disegno di legge, relativamente alle incompatibilità del solo giudice di pace. L’impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (art. 1, lett. e), e art. 2, commi 5 e 6)

L’articolo 1, comma 1, lett. d), pone al Governo l’obiettivo di disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica.

2 I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono dettati dall’art. 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari di pace, e dall’art. 2, comma 6, per quanto riguarda i vice procuratori onorari.

Il comma 5 dell’articolo 2 descrive quelle che dovranno essere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali.

Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all’impiego nei tribunali dei giudici onorari nel rispetto di 3 principi e criteri direttivi:

a) attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell’ufficio per il processo;

b) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio; pur escludendo l’applicazione del magistrato onorario quale componente delle sezioni specializzate, il disegno di legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto 2 anni di incarico (trascorsi obbligatoriamente presso l’ufficio del processo del tribunale, in base al comma 7, lett. e), v. infra ), quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Tale applicazione, «non stabile», dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti» e in presenza di specifici presupposti (relativi alla significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario; al numero presumibilmente elevato dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari e di quelli nei quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo;

c) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario. Anche in questo caso dovrà trattarsi di magistrati onorari che abbiano già svolto 2 anni di incarico (presso l’ufficio del processo) e il legislatore delegato è chiamato a individuare ipotesi tassative che giustifichino questa applicazione, escludendo l’applicazione di magistrati onorari nella trattazione dei seguenti procedimenti (v. art. 43-bis, OG): in materia civile, nei procedimenti cautelari e possessori (fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio) e nelle controversie di lavoro, previdenza e assistenza, in materia penale, per lo svolgimento di funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché per qualsiasi procedimento diverso da quelli che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.

Al contrario, dunque, in campo penale il giudice onorario di pace potrà trattare: – contravvenzioni; – delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva; – violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale; – resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale; – oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale; – violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale; – rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; – furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale; – ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

Il comma 6 dell’articolo 2 disciplina le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno delle procure della Repubblica. Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all’impiego nelle procure della Repubblica dei magistrati onorari rispettando i seguenti 2 principi e criteri direttivi:

a) costituire all’interno della procura una struttura organizzativa nella quale inserire i vice procuratori onorari, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari possano essere attributi alcuni compiti, individuati dal disegno di legge. L’esclusione per alcuni compiti potrà essere superata dal legislatore delegato in relazione alla modesta offensività di specifici reati.

Conferma e durata massima dell’incarico (art. 1, lett. f), e art. 2, comma 7)

Il comma 7 dell’art. 2 prevede i principi e criteri direttivi riferiti alla esigenza di disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico (art. 1, comma 1, lett, f). Tali principi e criteri riguardano tutti i magistrati onorari.

Motivi ostativi della conferma sono individuati nell’aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’incarico o nell’essere stato condannato a più di una sanzione (ovviamente diversa dalla citata sospensione). Sono, poi, indicati come elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma la capacità, la produttività, la diligenza e l’impegno del magistrato onorario. Sono disciplinate le conseguenze della mancata conferma, che comporterà l’impossibilità di proporre nuove domande per magistrato onorario (attualmente 3 non prevista).

Novità di rilievo è costituita dalla previsione secondo cui nei primi due anni dell’incarico, i giudici onorari di pace (cioè gli attuali GOT e giudici di pace) devono essere impiegati presso l’ufficio del processo. Lo svolgimento per due quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come titolo preferenziale nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

Trasferimenti ad altro ufficio (art. 1, lett. g), e art. 2, comma 8)

Il comma 8 dell’articolo 2 detta principi e criteri di delega per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (art. 1, lett. g).

Con tali disposizioni, che riguardano l’intera magistratura onoraria, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il trasferimento a domanda del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace.

Altra novità è che si rende possibile il trasferimento d’ufficio del magistrato onorario per “esigenze organizzative oggettive” dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell’incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).

Doveri dei magistrati onorari e obblighi di astensione (art. 1, lett. h), e art. 2, comma 9)

Il comma 9 dell’articolo 2 concerne i criteri di delega volti alla individuazione dei doveri e dei casi di astensione del magistrato onorario (art. 1, lett. h).

Decadenza, dispensa, revoca dal servizio (art. 1, lett. i), e art. 2, comma 10)

L’articolo 2, comma 10, indica i principi e i criteri direttivi di delega volti a regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i). In relazione alla decadenza e dispensa si prevede l’applicazione all’intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace (art. 9 della L. 374/1991). Con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, si prevede che la dichiarazione di decadenza, dispensa e revoca dal ser vizio sia di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario che, previa istruttoria, la deve trasmettere al CSM affinchè provveda sulla dichiarazione.

Illeciti disciplinari (art. 1, lett. l), e art. 2, comma 11)

Il comma 11 dell’articolo 2 indica i principi e criteri direttivi di delega per regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione. (art. 1, comma 1, lett. l). La relativa disciplina per la magistratura onoraria viene unificata, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria (D.Lgs 109/2006). Il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto dall’art. 9 della legge 374/1991 riguardo al giudice di pace.

Coordinamento del presidente del tribunale sui giudici onorari di pace e sui giudici di pace (art. 1, lett. m), e art. 2, comma 12; art. 5)

La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace (art. 1, comma 1, lett. m) costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge. Infatti, la disciplina vigente individua l’ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace coordinatore (il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età) (art. 15, L. 374/1991).

I principi e criteri direttivi inerenti a tale contenuto della delega prevedono anzitutto l’attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà alla predisposizione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d’appello. L’assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche. In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi dell’ausilio di giudici professionali.

Ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, le citate prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell’ufficio del giudice di pace sono di immediata precettività. La disposizione permette, quindi, l’esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all’entrata in vigore della legge delega in esame.

Indennità, previdenza e assistenza (art. 1, lett. n) e art. 2, commi 13 e 18)

L’art. 1, comma 1, lett. n), individua come specifico obiettivo della delega quello di prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità. Si prevede, anzitutto, una doppia componente dell’indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile.

Tale articolazione dell’indennità è attualmente prevista per i soli giudici di pace, retribuiti – oltre che con una base fissa – con una parte variabile che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale.

Lo svolgimento dell’ufficio onorario è compatibile con altra attività lavorativa e, di conseguenza, la dotazione organica dei magistrati onorari nonché le funzioni loro demandate, gli obiettivi stabiliti e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti prevedendo tale compatibilità.

L’articolo 2, comma 18, prevede inoltre che il Governo, in sede di attuazione, debba prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell’intero personale di magistratura onoraria.

Tali risorse sono individuate nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio. Un criterio direttivo (comma 13, lett. l)) riguarda, infine, il regime previdenziale e assistenziale dell’intera magistratura onoraria, compatibile con la natura onoraria dell’incarico, che dovrebbe essere adottato dal legislatore delegato a costo zero per l’erario (senza oneri per la finanza pubblica). Formazione professionale dei magistrati onorari e dei giudici di pace (art. 1, lett. o) e art. 2, comma 14; art. 7) Altro obiettivo della delega è quello di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale (art. 1, comma 1, lett. o).

A tale scopo, i criteri di delega (comma 14) prevedono una formazione permanente decentrata, valida per l’intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La formazione acquisita è valutata anche ai fini dell’adempimenti degli obblighi formativi e di aggiornamento previsti dalla disciplina di settore dell’attività lavorativa eventualmente svolta dal magistrato onorario.

Come l’art. 5 per i poteri di coordinamento del presidente del tribunale, così l’articolo 7 del disegno di legge contiene disposizioni immediatamente precettive – nelle more dell’attuazione della riforma – sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Ampliamento delle competenze dell’ufficio del giudice di pace (art. 1, lett. p) e art. 2, comma 15)

Il comma 15 dell’articolo 2 detta principi e criteri di delega per ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità. La nuova articolazione della sezione autonoma dei Consigli giudiziari (art. 1, lett. q) e art. 2, comma 16) L’articolo 1 del disegno di legge delega prevede, alla lettera q) del comma 1, che il Governo debba disciplinare, all’interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari. Durata dell’incarico di magistrato onorario (comma 17, lett. a))

Per quanto riguarda la permanenza in carica dei magistrati onorari (tutti, cioè giudici di pace, GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega si prevede: la possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di quattro anni; si ricorda che la riforma, a regime, riduce da tre a due quadrienni la permanenza massima nell’incarico dei giudici di pace e aumenta da sei a otto anni la permanenza massima nell’incarico di GOT e VPO; si osserva che la disposizione transitoria segna invece un significativo incremento del periodo massimo di permanenza in carica di tutti i magistrati onorari; che la conferma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM e valutazione positiva di idoneità da parte del Consiglio giudiziario (sezione della magistratura onoraria); sulla 5 conferma esprimono parere anche i capi degli uffici giudiziari interessati (presidente del tribunale e Procuratore della repubblica) nonché i consigli forensi del circondario competente; che nell’ultimo quadriennio di mandato i GOT possono lavorare nell’ufficio del processo e i VPO debbano soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell’attività preparatoria relativa alle sue funzioni; che, tuttavia, il CSM – valutate le esigenze di servizio – possa confermare il magistrato onorario per l’ultimo quadriennio destinandolo all’esercizio di funzioni giudiziarie; che la disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere confermati fino al raggiungimento del limite di età; si chiarisca se il riferimento ai tre quadrienni riguardi i soli giudici di pace per i quali è previsto tale limite massimo di permanenza nell’incarico ai sensi dell’art. 7 della legge 374/1991; che detto limite di età per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia in ogni caso fissato a 68 anni (al compimento dei quali cessa quindi dall’attività); il superamento dei 65 anni di età – limite massimo previsto, a regime, dall’art. 2, comma 7, lett. h) – sarà quindi possibile solo ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

Utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace (comma 17, lett. b))

Ulteriori principi e criteri direttivi di delega riguardano le funzioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega , possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio. I criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto o dell’ultimo dei decreti legislativi per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai GOT dovranno essere ancora applicati fino alla scadenza del quadriennio.

Indennità VPO (comma 17, lett. c))

Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo o dell’ultimo dei decreti legislativi di attuazione, per la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore. Procedimenti disciplinari (comma 17, lett. d) ed e)) Ulteriori criteri direttivi stabiliscono: che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell’ultimo dei decreti legislativi siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data; l’applicazione della disciplina previgente – se più favorevole – ove gli illeciti disciplinari riguardino fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi. Applicazione dei giudici di pace (art. 6) L’articolo 6 detta una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo di due anni , successivi all’entrata in vigore della riforma in esame.

La disposizione permette di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d’appello, anche se privi di scoperture di organico. Le risorse occorrenti ai fini delle applicazioni sono coperte da una autorizzazione di spesa di 200.550 euro per il 2016, di 201.100 per il 2017 e di 100.550 euro per il 2018.

All’onere finanziario si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente (per il triennio 2016-2018) del Ministero dell’economia, all’occorrenza utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Disposizioni particolari sulle regioni a statuto speciale (art. 8)

L’articolo 8 prevede che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione. Ulteriori norme di coordinamento della riforma che tengano conto della peculiarità degli ordinamenti regionali potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.

Si prevede, infine, che nell’attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario (art. 1, comma 1, lett. p) debba tenersi conto della particolarità dell’istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Il procedimento per l’esercizio della delega (art. 3) Il Governo dovrà esercitare la delega per la riforma della magistratura onoraria entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Nell’esercizio della delega dovrà attenersi al procedimento previsto dall’articolo 3, comma 1, del disegno di 6 legge, ovvero: – adozione degli schemi di decreto legislativo su proposta del ministro della giustizia; – trasmissione degli schemi per il parere al CSM (che si pronuncia entro 30 giorni) e alle competenti commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni); decorsi i termini, il Governo può comunque emanare i decreti; – possibile differimento di 60 giorni dell’esercizio della delega quando il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine annuale previsto per l’esercizio della delega.

Entro 2 anni dall’esercizio della delega, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive della riforma, seguendo lo stesso procedimento (comma 2). Invarianza finanziaria (art. 9) L’ultimo articolo del disegno di legge stabilisce l’invarianza finanziaria dell’intero provvedimento di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente. Stante la complessità della materia oggetto del riordino e l’impossibilità di prevederne compiutamente gli effetti finanziari, i decreti delegati attuativi dovranno contenere una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria o dei possibili maggiori oneri derivanti dall’attuazione, con l’indicazione, in tale ultimo caso, delle corrispondenti coperture In relazione a possibili nuovi oneri derivanti da norme di carattere previdenziale, stante il richiamo all’art. 17, comma 7, della legge di contabilità pubblica (L: 196/2009), la relazione tecnica dovrà contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Una ultima clausola di salvaguardia stabilisce che, se un decreto attuativo della riforma preveda nuovi oneri finanziari non compensati nello stesso decreto, l’emanazione del provvedimento avviene contestualmente o successivamente all’entrata in vigore dell’ulteriore provvedimento che provvede alla copertura .

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. Rispetto degli altri princìpi costituzionali Con riguardo alla disciplina dell’impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (art. 1, lett. e), e art. 2, commi 5 e 6) è prevista la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio. L’inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va considerato alla luce dell’art. 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull’ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

Sul punto, con la sentenza n. 99 del 1964, la Corte costituzionale ha affermato che «i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo “stato” dei magistrati (sentenza n. 156 del 1963)» e che non si ha violazione dell’art. 106 della Costituzione quando per «esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice», il giudice onorario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio. Tale principio, ovvero della possibile deroga in casi eccezionali, è stato ribadito anche dalla più recente sentenza n. 103 del 1998.

Sul possibile utilizzo dei GOT nei collegi si è pronunciata più recentemente la Corte di cassazione (sent. n. 9323 del 2005) escludendo l’incapacità del giudice onorario che abbia partecipato ad una deliberazione collegiale del tribunale.

Si ricorda che l’utilizzo dei Got nei collegi è ammesso anche dalle tabelle di organizzazione approvate dal CSM; dopo alcune oscillazioni (la circolare delle tabelle per il triennio 2009-2011 ne vietava l’utilizzo), le ultime circolari del Consiglio, compresa l’ultima circolare delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2014-2016, ammettono esplicitamente che, fatti salvi specifici limiti di materia, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.