Disposizioni in materia di lavoro (Legge Sacconi)

n. 11/2010 | 12 Novembre 2010 | © Copyright | - Articoli e note, Lavoro | Torna indietro More

C. RAPICAVOLI, Legge 4 novembre 2010 n. 183 – Norme applicabili agli Enti locali*.



CARLO RAPICAVOLI

Legge 4 novembre 2010 n. 183 – Norme applicabili agli Enti locali



La legge 4 novembre 2010 n. 183, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, contiene disposizioni applicabili anche agli Enti Locali.

Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni (art. 5)

Le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto devono avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si verifica (non più il giorno antecedente all’assunzione come finora previsto dall’art. 9 bis, comma 2, del D. L. 510/1996, convertito in L 608/1996 e successive modificazioni e come permane per i soggetti privati).

Vanno comunicati, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i dati inerenti le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e del segretario generale nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

Assegnazione temporanea di personale (art. 13)

E’ possibile utilizzare personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando le necessarie verifiche di compatibilità con le norme finanziarie e le disponibilità di bilancio.

Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici (art. 14)

Le informazioni riguardanti le prestazioni svolte da chi esercita una funzione pubblica possono essere accessibili alla amministrazione di appartenenza.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza.

Non sono invece pubblicabili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni considerate “dati sensibili”, cioè i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 16)

E’ possibile, entro il 23 maggio 2011, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima del 25 giugno 2008.

Va ricordato che la normativa oggi vigente contenuta nell’art. 1, comma 58, della Legge 662/1996, modificato dall’art. 73 del D. L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.

L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa.

La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica.

Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa.

Il contingente di personale che può essere destinato a tempo parziale non può superare il limite percentuale del 25 per cento.

Aspettativa (art. 18)

I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.

Nel periodo di aspettativa, non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche (art. 21)

Va costituito, entro il 23 maggio 2011, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (art. 23)

Il Governo è delegato a riordinare, entro sei mesi, la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, secondo i seguenti principi e i criteri per l’esercizio della delega stessa:

coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

indicazione esplicita delle norme abrogate;

riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 24)

E’ necessario comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi mensili retribuiti ed alle persone assistite, dati che confluiranno in una costituenda banca dati.

A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

Conciliazione e arbitrato (art. 31)

Sono estesi alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli articoli 410, 411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del D. Lgs. 165/2001.

Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato (art. 32)

L’impugnazione con qualsiasi atto scritto deve essere attuata nei 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso, ma è inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, qualora sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.


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