Professione di cartomante e grande esorcista

n. 3/2015 | 25 Marzo 2015 | © Copyright | - Giurisprudenza, Professioni | Torna indietro | Commenta More

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 3 marzo 2015 (sulla legittimità del provvedimento del Questore il quale, ritenendo che l’attività di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista” sia equivalente a quella di ciarlatano, ha ordinato senza specifica motivazione la cessazione di detta attività), con 3 documenti correlati di segno opposto.


CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 3 marzo 2015 n. 195 – Pres. De Lipsis, Est. Barone – Ministero dell’Interno (Avv.  Stato Pignatone) c. Di Liberto (n.c.) – (annulla T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, sent. n. 1943 del 2011, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/38836).

Professioni – Cartomante – Provvedimento del Questore che ordina la cessazione dell’attività – Ritenendo che detta attività equivale a quella di ciarlatano – Legittimità – Motivazione specifica – Non occorre.

E’ legittima l’ordinanza con la quale il Questore ha ingiunto ad una cartomante di cessare immediatamente l’attività abusiva di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista”, con espresso divieto anche di esercizio di propaganda e ricerca di clientela attraverso la stampa, il mezzo televisivo e radiofonico, considerato che detta attività costituisce esercizio del mestiere di ciarlatano ai sensi dell’art. 231 del R.D. n. 635/1940 (regolamento di esecuzione del TULPS). Nè, a tal fine, può ritenersi che sia necessaria una apposita motivazione circa l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla cartomante ad integrare l’ipotesi di ciarlataneria, giacché l’attività di cartomante e di operatore di scienze occulte integra all’evidenza l’attività di ciarlatano, di guisa che il semplice richiamo dell’art. 231 del R.D. n. 635/1940 e delle attività che si intendono proibire costituisce sufficiente motivazione (1).

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(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, essendo l’attività di cartomante espressamente ricompresa dall’art. 231 del Regolamento di esecuzione del TULPS tra quelle del ciarlatano, essa non potrà mai essere esercitata in maniera “professionale” – come sostenuto dai giudici di primo grado – ma con una “strumentazione” che, per sua natura, farà affidamento sulla credulità e sull’ignoranza di quanti intendono servirsene, con evidente pregiudizio dei valori personali e patrimoniali dell’individuo.

Nella lingua italiana il termine “ciarlatano” sta ad indicare il soggetto che sfrutta a proprio vantaggio la credulità altrui, e il termine “cartomante” indica il soggetto che pretende di leggere nel futuro tramite le carte o tramite scienze occulte, cioè segrete e non conoscibili.

Giacché l’art. 12 delle preleggi del codice civile impone all’interprete di attribuire alle norme il senso che ad esse deriva dal “significato proprio delle parole”, di cui si compongono, risulta evidente che l’attività di chi afferma di potere dare consigli ai “clienti” in quanto capace di leggere nel futuro e di padroneggiare scienze segrete e non conoscibili è proprio quella del ciarlatano, di colui cioè che intende speculare sulla credulità e sull’ignoranza, vantando il possesso di qualità, conoscenze e capacità che, per loro natura, non possono essere comprovate.

Ha errato, quindi, il primo giudice allorché ha affermato che il Questore doveva valutare in concreto, attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente ad integrare l’ipotesi di ciarlataneria, giacché l’attività svolta di cartomante e di scienze occulte integra all’evidenza l’attività del ciarlatano, così che il semplice richiamo dell’art. 231 del R.D. n. 635/1940 e delle attività che si intendono proibire costituisce sufficiente motivazione.

V. tuttavia in senso opposto i tre documenti correlati di seguito indicati.

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 9-2-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cds6_2006-02-09-6.htm (sulla necessità di apposita valutazione concreta circa l’idoneità dell’attività svolta da maghi e cartomanti di abusare della credulità popolare per applicare l’art. 121 del T.U.L.P.S. che vieta l’attività di ciarlatano).

TAR SICILIA – PALERMO SEZ. I, sentenza 2-11-2011, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/38836 (sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale il Questore ha disposto l’immediata cessazione dell’attività abusiva di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista”, ritenendola ex se esercizio del mestiere di “ciarlatano”, espressamente vietato dal T.U.L.P.S.).

TAR SICILIA – CATANIA SEZ. III, sentenza 25-3-1999, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarct3_1999-0427.htm (i maghi, i cartomanti ed i sensitivi non sono necessariamente ciarlatani ex art. 121 T.U. leggi di P.S.).


FATTO

Parte ricorrente ha impugnato in prime cure l’ordinanza del 11.4.1996 con la quale il Questore di Palermo le aveva ordinato di cessare immediatamente l’attività abusiva di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista”, con espresso divieto anche di esercizio di propaganda e ricerca di clientela attraverso la stampa, il mezzo televisivo e radiofonico”.

Il provvedimento recava la seguente motivazione:“Considerato che detta attività costituisce esercizio del mestiere di ciarlatano ai sensi dell’art. 231 del Regolamento di esecuzione del TULPS”.

Ha affidato il suo ricorso a due motivi, denunziando soprattutto la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 121 del TULPS in relazione all’art. 231 del Regolamento di esecuzione, nonché eccesso di potere per insufficienza e/o genericità della motivazione e ingiustizia manifesta.

Ha resistito l’amministrazione intimata.

Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di insufficienza della motivazione, in quanto il Questore non doveva limitarsi alla contestazione dell’attività svolta, ma aveva il dovere di valutare in concreto, attraverso apposita istruttoria e conseguente sufficiente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente a integrare l’ipotesi di ciarlataneria.

Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione, che tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha criticato la sentenza impugnata sulla base del seguente motivo di appello: legittimità del provvedimento, insussistenza di qualsivoglia difetto di motivazione; ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’imposizione del divieto.

All’udienza del 3.2.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

L’amministrazione ricorrente afferma che lo stringente obbligo motivazionale, affermato dal Tribunale e posto a carico dell’amministrazione, non trova nessun riscontro nella norma regolativa della fattispecie e cioè nell’art. 121 del TULPS in combinato disposto con l’art. 231 del R.D. 635/1940.

L’elenco delle attività, che rientrano nell’esercizio del mestiere di ciarlatano tra cui è espressamente prevista quella di cartomante, non potrebbe essere valutato in maniera “evolutiva”, in quanto il mestiere di cartomante, ragionevolmente indicato dalla norma, comporterebbe in ogni caso il rischio dell’approfittamento dell’altrui credulità con pregiudizio dei valori patrimoniali e personali dell’individuo. Da ciò la necessità di un’applicazione quanto meno dichiarativa della norma, che porrebbe a carico dell’amministrazione solo il dovere di indicare l’attività che si intende reprimere, senza bisogno di ulteriori specificazioni.

Ad avviso del Collegio la tesi sostenuta all’amministrazione merita di essere condivisa, quantunque si registrino in giurisprudenza orientamenti diversi (C.d.S, sez. VI, n. 510/2006), dai quali tuttavia il Consiglio ritiene di dovere dissentire.

L’attività di cartomante, infatti, espressamente ricompresa dall’art. 231 del Regolamento di esecuzione del TULPS tra quelle del ciarlatano non potrà mai essere esercitata in maniera “professionale” – come sostenuto dal Tribunale – ma con una “strumentazione” che, per sua natura, farà affidamento sulla credulità e sull’ignoranza di quanti intendono servirsene, con evidente pregiudizio dei valori personali e patrimoniali dell’individuo.

Nella lingua italiana il termine “ciarlatano” sta ad indicare il soggetto che sfrutta a proprio vantaggio la credulità altrui, e il termine “cartomante” indica il soggetto che pretende di leggere nel futuro tramite le carte o tramite scienze occulte, cioè segrete e non conoscibili.

Giacché l’art. 12 delle preleggi del codice civile impone all’interprete di attribuire alle norme il senso che ad esse deriva dal “significato proprio delle parole”, di cui si compongono, risulta evidente che l’attività di chi afferma di potere dare consigli ai “clienti” in quanto capace di leggere nel futuro e di padroneggiare scienze segrete e non conoscibili è proprio quella del ciarlatano, di colui cioè che intende speculare sulla credulità e sull’ignoranza, vantando il possesso di qualità, conoscenze e capacità che, per loro natura, non possono essere comprovate.

Ha errato, quindi, il primo giudice allorché ha affermato che il Questore doveva valutare in concreto l’attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente ad integrare l’ipotesi di ciarlataneria, giacché l’attività svolta di cartomante e di scienze occulte integra all’evidenza l’attività del ciarlatano, così che il semplice richiamo dell’art. 231 del R.D. 635/1940 e delle attività che si intendono proibire costituisce sufficiente motivazione del provvedimento impugnato, il quale, quindi, appare esente dai vizi denunziati.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e come tale vada accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/03/2015.

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