Valutazione in forma numerica delle prove di concorso e sindacabilità in s.g. della valutazione stessa
TAR LOMBARDIA – BRESCIA – sentenza 9 novembre 2012* (pur aderendo alla tesi secondo cui è sufficiente la valutazione espressa in forma numerica dalle commissioni di concorso, afferma tuttavia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, che al G.A. è possibile sindacare il giudizio della commissione di esame, mediante apposita verificazione, allorchè siano stati forniti elementi – nella specie pareri pro-veritate – che fanno ritenere verosimile o almeno possibile un errore della commissione; fattispecie relativa ad esami per l’abilitazione alla professione forense).
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