Rinnovazione delle operazioni elettorali (con indizione di una sessione straordinaria)
TAR LOMBARDIA – BRESCIA – sentenza 18 maggio 2012* (afferma, tra l’altro, che, in sede di esecuzione di una sentenza che ha annullato le operazioni elettorali, il G.A. può ordinare al Prefetto di indire una sessione straordinaria di elezioni entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e che, nel caso di annullamento disposto per illegittima ammissione di una lista, al rinnovo delle operazioni non può più partecipare la lista esclusa; afferma anche che è ammissibile una domanda cautelare in sede di esecuzione del giudicato).
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