Divieto di cancellazione dall’albo degli avvocati
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 23 maggio 2025* (sulla illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., dell’art. 57, l. 31 dicembre 2012, n. 247 -Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense- nella parte in cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall’albo).
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