Limite distanziometrico di 200 metri tra farmacie ex art. 1, l. n. 475/1968
sentenza 13 gennaio 2025* (sulla sussistenza o meno di un contrasto tra l’art. 1, l. n. 475/1968, che contempla una distanza minima di 200 metri tra farmacie ed i principi costituzionali e comunitari in materia di libera concorrenza e sui criteri di calcolo di tale distanza minima nel caso di esercizio farmaceutico con più accessi).
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