La proroga al luglio 2019 delle elezioni dei Consigli degli Ordini

n. 1/2019 | 14 Gennaio 2019 | © Copyright | - Articoli e note, Professioni | Torna indietro More

PIETRO QUINTO, La vicenda della incandidabilità nei Consigli degli Ordini: com’è difficile far rispettare la legge.



PIETRO QUINTO (*)

La vicenda della incandidabilità nei Consigli degli Ordini:
com’è difficile far rispettare la legge



Ho commentato su questa Rivista (LexItalia.it n. 12/2018-30/12/2018) la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che, annullando una contraria decisione del Consiglio Nazionale Forense, ha interpretato l’art. 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017 n. 113, sulla disciplina delle elezioni dei componenti dei Consigli degli Ordini forensi. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la regola dell’ineleggibilità dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi va interpretata nel senso che il divieto è riferito anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore della legge 113, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi «pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 247/2018 e 113/2017».

Nel mio commento evidenziavo altresì l’importanza della motivazione della sentenza della Cassazione che aveva sottolineato l’importanza della limitazione posta dalla norma per favorire un ricambio generazionale, per realizzare una effettiva par condicio tra tutti gli iscritti agli ordini forensi, per impedire la «cristallizzazione» di rendite di posizione, nonché fenomeni di «sclerotizzazione» degli organi rappresentativi.

Il limite posto dalla legge per le candidature alle elezioni dei COA si pone in linea con quei necessari correttivi che il sistema democratico richiede per un suo efficace funzionamento e per evitare fenomeni degenerativi. Tanto ciò è vero che il medesimo limite si applica alle elezioni dei sindaci, agli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati ed anche alle elezioni di altri ordini professionali e di temporaneità di funzioni pubbliche.

Sta in fatto che, all’indomani della sentenza della Cassazione, che si era limitata a fare emergere il significato letterale di una disposizione largamente disattesa, non sono mancate prese di posizioni di segno contrario ed altresì affermazioni, abbastanza superficiali, secondo cui il dictum delle SU era riferibile solo al caso deciso, ignorando che la sentenza cassava una decisione contraria del CNF ed affermava un principio di diritto vincolante erga omnes.

Non sono mancate altresì iniziative «politiche» con la presentazione di emendamenti al D.L. semplificazioni, in corso di esame al Senato, per introdurre una norma «interpretativa» per rettificare il principio di diritto affermato dalla Cassazione al fine di … correggere le «incertezze interpretative»!

Nel frattempo, erano in corso in tutta Italia le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini con le candidature riproposte dagli ….incandidabili.

Per farla breve il Governo ha ritenuto necessario adottare un decreto-legge per confermare, a livello normativo, – come si legge nella relazione illustrativa – «la posizione ermeneutica assunta dalla Corte di Cassazione» (v. decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, in G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2019 ed in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2019/110135). In buona sostanza è stato necessario adottare un nuovo provvedimento legislativo per poter attuare una legge, di per sé chiara nella sua formulazione letterale, e, per giunta, già interpretata, si fini della sua concreta applicazione, delle S.U. dalla Cassazione.

Il risultato pratico è che ai Consigli degli ordini scaduti ex lege il 31 dicembre 2018 è stata data la possibilità di convocare le assemblee per il rinnovo fino al mese di luglio 2019. Con ciò creando un’altra situazione di instabilità: organi di rappresentanza scaduti per espressa previsione di legge, i cui componenti sono in larga misura in situazione di ineleggibilità potranno protrarre la loro permanenza in carica senza quell’auspicato e tempestivo ricambio generazionale.

Il mantenimento di siffatti organi in carenza di una formale investitura non servirà ad attribuire ad essi la rappresentanza di una intera categoria nei singoli Distretti. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla posizione dei Presidenti degli Ordini, che interverranno nelle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario, e che avranno qualche difficoltà ad esprimere il punto di vista dell’Avvocatura sul funzionamento della giustizia e sulle proposte operative degli Avvocati.

Naturalmente non sono da escludere ulteriori sorprese in una vicenda che, certamente,non ha giovato in termini di immagine e di autorevolezza all’Avvocatura italiana, ma altresì per un sistema legislativo inflazionato, che ha dimostrato ancora una volta di dover produrre ulteriori atti normativi per far rispettare le leggi già esistenti.

Tutto ciò mentre si sta discutendo in Parlamento un Decreto «semplificazioni», già definito provvedimento «omnibus», che, ad oggi, ha registrato oltre 970 emendamenti di iniziativa parlamentare, ivi compreso quello per «interpretare», disattendendolo, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla incandidabilità degli Avvocati per aver ricoperto un doppio mandato; emendamento che, evidentemente, confligge con l’emanazione del decreto legge da parte del Governo di conferma della posizione ermeneutica della Corte di Cassazione e che si spera venga convertito in legge per evitare ulteriori brutte figure.

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(*) Avvocato in Lecce e già Presidente della Camera Distrettuale Amministrativa di Terra d’Otranto