Circolare su occupazioni abusive degli immobili

n. 9/2018 | 2 Settembre 2018 | © Copyright | - Legislazione, Sicurezza pubblica | Torna indietro More

MINISTERO DELL’INTERNO – circolare 1° settembre 2018 – Oggetto: occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi.


MINISTERO DELL’INTERNO – circolare 1° settembre 2018 – Oggetto: occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi. V. anche il testo della circolare in formato .pdf.

Roma, 1 settembre 2108.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

OGGETTO: Occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi.

L’occupazione abusiva degli immobili costituisce da tempo una delle principali problematiche che affliggono i grandi centri urbani del Paese, conseguenza a volte della difficoltà di porre in essere politiche territoriali, urbanistiche e sociali, finalizzate alla riqualificazione delle aree periferiche e alla riduzione dei fattori di marginalità sociale.

Il tema, come noto, è stato affrontato, sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dal decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017, che ha introdotto alcune significative innovazioni volte al superamento del fenomeno, in un’ottica di miglioramento delle condizioni di vivibilità delle città e di prevenzione delle situazioni di degrado e di condotte illecite.

Sull’argomento sono state impartite alcune prime indicazioni con la direttiva del 18 luglio 2017, con la quale è stato posto l’accento sia sulla imprescindibile necessità di evitare nuove occupazioni abusive di immobili, sia sull’utile supporto che può essere fornito dal Comitato metropolitano ai fini di una valutazione, in chiave programmatica e pianificatoria, sul tema degli sgomberi, soprattutto riguardo alle capacità d’intervento da parte delle Amministrazioni regionali e locali competenti per la verifica delle categorie di persone che versano in effettive condizioni di fragilità.

Alla predetta direttiva ha fatto seguito quella del 1° settembre 2017, con la quale si è voluto dare impulso all’attuazione, sia a livello centrale che periferico, delle sinergie interistituzionali finalizzate alla ricerca di soluzioni e di risposte al fenomeno maggiormente strutturate, ribadendo la centralità del Comitato metropolitano per i cennati profili programmatori e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il ripristino della legalità e la salvaguardia dell’ordine pubblico.

Nonostante gli sforzi profusi da tutte le componenti del sistema, alla luce delle evidenze emerse in questo primo periodo di applicazione del decreto-legge n. 14/2017, la gestione del tema dell’occupazione arbitraria degli immobili non ha compiuto significativi passi avanti, se non rispetto alle misure di natura preventiva rivolte ad evitare nuove occupazioni.

In relazione a quest’ultimo profilo, infatti, i dati provenienti da alcune realtà territoriali appaiono positivi, evidenziando una capacità di risposta delle istituzioni estremamente tempestiva ed efficace.

Tale risultato deve indurre a tenere sempre alto il livello di attenzione e a promuovere ogni utile iniziativa, anche sul piano info-investigativo, che consenta di prevenire possibili invasioni di edifici o di altri immobili.

Con riguardo a questo aspetto specifico, si ravvisa l’opportunità che le SS.LL. svolgano una pressante opera di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici proprietari di immobili temporaneamente inutilizzati e delle Associazioni rappresentative della proprietà fondiaria affinché si attivino per l’approntamento di tutte le misure di difesa passive occorrenti alla tutela dei loro beni, volte a scoraggiare ogni forma di indebita intrusione negli stessi.

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Accanto alle iniziative specificamente orientate alla prevenzione, appare essenziale, per migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto del fenomeno, fornire ulteriori precisazioni ai fini dell’esecuzione degli sgomberi, anche in virtù di alcune recenti sentenze del Giudice civile che rendono sempre più pressante il problema dello sgombero delle occupazioni più risalenti nel tempo.

Al riguardo, si sta infatti consolidando un orientamento giurisprudenziale volto a condannare il Ministero dell’Interno a risarcimenti molto gravosi, sulla base di una asserita inerzia che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà e dell’iniziativa economica.

Di qui la necessità di assicurare la massima tempestività nell’iter istruttorio preordinato all’esecuzione dello sgombero, che segue oggi procedure sovente farraginose, non compatibili con l’esigenza di impedire il perpetuarsi delle occupazioni abusive, sia di più lungo periodo, oggetto delle citate pronunce, che più recenti.

In questo quadro si ritiene di poter rassegnare alle SS.LL. le seguenti indicazioni.

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L’art. 11 del decreto-legge n. 14/2017 prevede che al fine di assicurare il concorso della Forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti di sgombero, il Prefetto individui una scala di priorità che tenga conto della ‘”tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico o sociale”.

Viene da sé che, ai fini dell’individuazione dei suddetti criteri di priorità, il Prefetto debba essere in possesso di tutti gli elementi di conoscenza utili, tra cui le notizie in merito all’immobile, al suo stato e agli occupanti.

Se le informazioni sull’immobile possono essere agevolmente tratte dagli atti in possesso dell’Amministrazione comunale o da quelli prodotti dal proprietario, ovvero tramite verifiche ad hoc, ben diversa e di più difficile acquisizione sono le notizie riguardanti le persone presenti all’interno dello stesso stabile, imprescindibili e rilevanti per l’accertamento delle singole situazioni personali.

A tal riguardo, l’unica soluzione percorribile è quella di ogni possibile censimento degli occupanti, che deve essere condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l’ausilio dei soggetti del privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall’esecuzione dello sgombero.

Il censimento dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza all’interno degli stessi di minori o altre persone in condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale.

Non possono essere sottovalutate le difficoltà che gli operatori sociali potranno incontrare nell’esecuzione dei suddetti accertamenti. Pur tuttavia tali operazioni devono essere condotte con la massima rapidità, sfruttando, ove possibile, le risultanze dei registri di anagrafe, o anche dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni, nonché degli stessi Servizi sociali per quegli occupanti che già beneficiano di eventuali prestazioni assistenziali.

In ogni caso, potrà essere verificata la situazione reddituale dei diretti interessati e della loro rete parentale e, a tal riguardo, insieme alle risultanze dell’anagrafe tributaria, potranno rivelarsi utili gli accertamenti specifici da demandare alla Guardia di Finanza. Nello stesso contesto potrà essere verificata anche l’esistenza di legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati.

Ebbene, soltanto qualora all’esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i Servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi.

Si tratta di interventi che, nella misura in cui siano ritenuti sufficienti ed adeguati dai competenti uffici comunali, sulla base di una ponderata valutazione, avuto riguardo anche alle possibilità in concreto dell’Ente, non potranno essere considerati negoziabili.

Per tutti gli altri occupanti che non si trovano in situazioni di fragilità, invece, potrà essere ritenuta sufficiente l’assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi nell’immediatezza dell’evento. Ad esempio, potranno essere individuate strutture provvisorie di accoglienza ove poter collocare gli occupanti per il tempo strettamente necessario all’individuazione da parte loro di soluzioni alloggiati ve alternative.

Infatti, pure alla luce della citata giurisprudenza è da ritenersi che, nel contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo in relazione agli sgomberi, il diritto di proprietà receda limitatamente ed esclusivamente a fronte di quelle situazioni che possono pregiudicare l’esercizio da parte degli occupanti degli impellenti e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una particolare condizione di vulnerabilità.

Nella fase successiva allo sgombero, poi, sarà cura degli enti preposti compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano permettere via via di sostenere i percorsi d’inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità, anche all’interno di complessive strategie di intervento condivise con le Regioni.

Ciò altresì in relazione all’ulteriore profilo di rilievo rispetto alla presenza dei molteplici interessi in gioco, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, più volte peraltro richiamata nelle pronunce di condanna di quest’Amministrazione, laddove si legge che “l’occupazione abusiva non lede i soli interessi della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica e assume un ’inequivoca valenza eversiva”, e che “l’esecuzione degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati, ma evidenti e limitati, turbamenti dell’ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo“.

Si tratta di considerazioni che rafforzano ulteriormente il convincimento della necessità di attendere agli sgomberi con la dovuta tempestività, rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze, nella consapevolezza che il consolidamento di situazioni d’illegalità possa recare un grave pregiudizio ad alcuni dei principali valori di riferimento nel nostro ordinamento.

Le indicazioni di cui sopra devono ritenersi compatibili e quindi applicabili anche con riferimento all’eventuale supporto richiesto alle SS.LL. per l’esecuzione di sgomberi resi necessari da altre situazioni di rilievo, come le precarie condizioni di sicurezza degli immobili, che potrebbero emergere a seguito delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco.

Laddove a livello territoriale, nell’ambito del rapporto con le altre Amministrazioni interessate, dovessero determinarsi situazioni di particolare complessità, anche rispetto all’attuazione delle presenti direttive, le SS.LL. potranno interloquire direttamente con questo Gabinetto, presso il cui Ufficio II – Ordine e Sicurezza pubblica, è attivo uno specifico Punto di contatto.

E’ superfluo evidenziare quanto le strategie che saranno messe in campo sul tema e l’applicazione degli indirizzi sopraindicati, possano incidere positivamente sulla prevenzione e repressione delle condotte illecite e complessivamente sulla sicurezza delle nostre città.

In questo senso, si fa vivo affidamento sulla consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL. ai fini di una puntuale attuazione della presente direttiva.

Si vorrà, a tal proposito, far tenere, entro la fine del mese di settembre, un primo punto di situazione sullo stato del fenomeno nelle rispettive province con l’indicazione delle iniziative avviate.

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi