FREE: revisione della patente (per guidatrice distratta)

sentenza 8 marzo 2018* (sulla legittimità della revisione della patente disposta nei confronti di una guidatrice che si è distratta per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro ed ha così determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente), con 13 documenti correlati.


TAR LIGURIA SEZ. II – ordinanza 8 marzo 2018 n. 61 – Pres. Pupilella, Est. Morbelli – Ivaldi (Avv. Dogliotti) c. Ufficio della Motorizzazione Civile di Savona (n.c.) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv.ra Stato) – (respinge).

Circolazione stradale – Patente di guida – Provvedimento di revisione – Nei confronti di una guidatrice che si è distratta dalla guida per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro ed ha così determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente – Appare legittimo.

Appare legittimo il provvedimento adottato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida nei confronti di una donna in relazione al fatto che la stessa, mentre era alla guida del proprio autoveicolo, si è distratta dalla guida per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro e tale comportamento ha determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente; il comportamento contestato, infatti, giustifica i dubbi dell’amministrazione in ordine al persistere dell’idoneità tecnica all’abilitazione alla guida.

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Documenti correlati (solo CdS):

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 15-2-2017, pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/88009 (sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida disposta perché l’interessato – a causa di un malore – ha invaso la corsia di marcia opposta e ha provocato un incidente stradale con lesioni a terzi).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, parere 12-10-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/cds3_2009-10-12.htm (sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida ex art. 128 Codice della strada disposta nei confronti di un automobilista che ha provocato un incidente – nella specie si trattava di tamponamento di autoveicolo per mancata osservanza delle distanze di sicurezza).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, parere 12-10-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/cds3_2009-10-12-2.htm (sulla possibilità o meno di disporre la revisione della patente di guida anche in relazione ad un singolo incidente stradale; fattispecie relativa ad automobilista che, nel fare retromarcia per posteggiare l’autoveicolo, ha investito un pedone).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 4-12-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-12-04-5.htm (sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida per l’avvenuto esaurimento del punteggio di cui all’art. 126 bis Cds nonostante che i precedenti provvedimenti di decurtazione del punteggio siano stati comunicati all’interessato con molto ritardo).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 29-9-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds4_2011-09-29-2.htm (sui presupposti necessari per la revisione della patente di guida a seguito della decurtazione di oltre 20 punti nell’arco di due anni).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 18-3-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds6_2011-03-18.htm (sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida disposta nei confronti di un automobilista che era stato rinvenuto alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 8-6-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-06-08-3.htm (sulla legittimità o meno del provvedimento di revisione della patente di guida disposto nei confronti di un automobilista che era stato fermato mentre guidava in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 11-1-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-01-11-2.htm (sulla motivazione necessaria per disporre la revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice della strada; fattispecie relativa a revisione disposta per il rifiuto di un automobilista di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 9-4-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-04-09-6.htm (sulla legittimità o meno del provvedimento con cui si dispone la revisione della patente di guida ex art. 128 CdS per asserita inidoneità alla guida, facendo riferimento ad una contravvenzione per eccesso di velocità).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 9-6-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-06-09-4.htm (sulla necessità o meno che i provvedimenti di revisione della patente di guida ex art. 128 del Cds siano preceduti da apposito avviso di inizio del procedimento all’interessato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 22-5-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-05-22-3.htm (sulla natura cautelare oppure sanzionatoria del provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 CdS e sulla conseguente necessità o meno che esso sia preceduto da apposito avviso di inizio del procedimento).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 12-7-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds6_2007-07-12.htm (sulla illegittimità della revisione della patente di guida disposta per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica – e quindi con un nuovo esame di teoria e di guida – a seguito di incidente stradale determinato da un “colpo di sonno”).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 10-10-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds6_2006-10-10-9.htm (sulla necessità o meno che i provvedimenti di revisione della patente di guida ex art. 128 del CdS siano preceduti da apposito avviso di inizio del procedimento all’interessato).

 

 


Pubblicato il 08/03/2018

 N. 00061/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00127/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2018, proposto da:

Margherita Emma Maria Ivaldi, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Dogliotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Savona, via Montenotte N. 9/1;

contro

Ufficio della Motorizzazione Civile di Savona non costituito in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento impugnato di revisione della patente di guida n. 433/17 del 14/11/2017 della Motorizzazione Civile di Savona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il comportamento della ricorrente, adeguatamente descritto nella comunicazione della Polizia stradale 22 giugno 2017 prot. 2442/220 – 20 – 071(17) al quale il provvedimento impugnato rinvia per relationem, ed ammesso confessoriamente, appare gravemente imprudente, sostanziandosi nella distrazione dalla imprescindibile attenzione alla guida per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro; comportamento che ha determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente, giustifica i dubbi dell’amministrazione in ordine al persistere dell’idoneità tecnica all’abilitazione alla guida;

Ritenuto per quanto sopra l’assenza di sufficienti elementi di fondatezza a sostegno del gravame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), respinge l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Luca Morbelli       Roberto Pupilella