L’abrogazione del valore legale dei titoli di studio

n. 10/2017 | 19 Ottobre 2017 | © Copyright | - Articoli e note, Istruzione pubblica | Torna indietro More

PIER GIORGIO LIGNANI, Il mito dell’abrogazione del valore legale dei titoli di studio.



PIER GIORGIO LIGNANI
(Presidente di Sez. del Consiglio di Stato a r.)

Il mito dell’abrogazione del valore legale dei titoli di studio



1. L’avvio di una pesante indagine penale sul presunto addomesticamento delle procedure concorsuali pubbliche per la selezione dei docenti universitari (questa volta per l’insegnamento del diritto tributario) [1] ha dato nuovo slancio alla tesi secondo la quale molti dei problemi dell’università italiana deriverebbero dal valore legale dei titoli di studio; e potrebbero, dunque, venire risolti da una riforma che quel valore abolisse.

2. Con l’espressione “valore legale dei titoli di studio” si allude solitamente – e genericamente – ad un insieme di regole di diversa fonte e contenuto, il cui scopo principale è quello di porre una linea di discriminazione fra chi ha conseguito un titolo riconosciuto e chi non lo ha conseguito.

In primo luogo vi sono le disposizioni che riservano il potere di conferire determinati titoli solo ad istituti pubblici ovvero, se privati, riconosciuti dallo Stato.

In secondo luogo vi sono quelle che dettano la nomenclatura ufficiale dei titoli, distinti per materia e per grado, e prescrivono le condizioni e le modalità da osservare perché il loro conferimento sia legittimo: piani di studio, disciplina degli esami, eccetera.

In terzo luogo vi sono le disposizioni che riservano l’esercizio di talune attività professionali – o l’accesso ai concorsi per talune posizioni di pubblico impiego – alle persone che abbiano conseguito i corrispondenti titoli di studio.

3. Sin qui, tuttavia, il sistema vigente pare difficile da superare. Del resto, sia pure con qualche differenza, princìpi analoghi vigono nella generalità degli ordinamenti dei paesi sviluppati, e in particolare nell’Unione Europea, come è dimostrato dalle molte disposizioni sovranazionali tese all’armonizzazione delle discipline nazionali, fra l’altro con il riconoscimento reciproco dei titoli.

In effetti, non si vede quali vantaggi porterebbe un sistema che eliminasse il requisito della laurea in giurisprudenza per l’accesso alla magistratura ed alla professione di avvocato, o quello della laurea in medicina per chi voglia esercitare la relativa professione. Oppure un sistema che liberalizzasse interamente il conferimento di quei titoli, tanto per l’autorità di rilasciarli, quanto per gli itinerari formativi e le inerenti verifiche di merito. E’ opinione diffusa, semmai, che in Italia sia andati già troppo avanti su questa strada, a partire dalla famigerata legge sulla liberalizzazione degli accessi all’università [2] sino alla proliferazione degli atenei, compresi quelli c.d. telematici [3].

Altra cosa è affermare che il valore legale del titolo di studio debba essere limitato, nel senso che ai fini di un esercizio professionale esso sia un requisito bensì necessario, ma non sufficiente. Ma questo è già previsto dalla Costituzione, che impone un esame di Stato per l’abilitazione alle libere professioni [4].

4. E’ tuttavia doveroso dar conto dell’opinione di un illustre pensatore, Luigi Einaudi, il quale contestava in radice e per ragioni di principio l’utilità – e la legittimità politica – di un sistema legale di riconoscimento dei titoli di studio [5].

La sua posizione si può chiamare ideologica e assiomatica: egli partiva dalla premessa che il riconoscimento legale implica il potere dell’autorità politica di disciplinare l’ordinamento degli studi per concludere che ciò contrasta con il principio sovrano della libertà dell’insegnamento.

Sotto altro profilo, Einaudi si mostrava convinto che in un mercato libero non vi sia bisogno di certificazioni perché gli utenti sarebbero in grado di valutare le capacità e le competenze dei professionisti e di fare quindi le loro scelte. Discutere le tesi di Einaudi non rientra tra le finalità delle presenti riflessioni, anche perché il dibattito attuale si pone su un piano diverso.

Chi oggi pone la questione del valore legale dei titoli di studio quale indispensabile premessa di ogni vera riforma dell’ordinamento universitario (compreso il problema della moralità dei concorsi a cattedra) non usa argomenti riconducibili alle posizioni di Einaudi, e comunque non nega in linea di principio l’utilità, o anzi la necessità, di una certa regolamentazione dei titoli, del loro conferimento, e dei loro effetti. Si riferisce invece ad una implicazione secondaria del sistema legale, un effetto perverso. Ed è di questo che vogliamo parlare adesso.

5. Il nodo della questione è che il sistema legale non va oltre la summa divisio fra chi ha conseguito un titolo legalmente riconosciuto e chi non ce l’ha. Non prende invece in considerazione l’ipotesi che fra tutte le scuole abilitate a conferire un determinato titolo di studio si possa ulteriormente distinguere in relazione al valore intrinseco della formazione data ai rispettivi allievi. Laddove è sotto gli occhi di tutti che – pur supposta la parità formale dei programmi di studio – residuano importanti differenze, relativamente alla qualità dell’offerta culturale, all’impegno dei docenti, alle tecniche di insegnamento, alla severità degli esami, e via dicendo.

In sintesi, il sistema vigente viene criticato non in quanto discrimina, ma, al contrario, in quanto livella, dal punto di vista legale, titoli che in realtà avrebbero un pregio molto differenziato.

6. Il sistema italiano, nell’opinione corrente, viene posto criticamente in comparazione con quello vigente all’estero, e più precisamente nei paesi anglosassoni, in sostanza negli U.S.A. e in Gran Bretagna, ma anche in Francia.

Cerchiamo dunque di descrivere come vanno le cose in questi Paesi. Per dir meglio, qui ne daremo l’immagine che se ne sono fatta coloro che a quel mondo si riferiscono. Quanto quell’immagine corrisponda alle realtà effettive non è nostro compito dirlo. Ciò che conta, ai fini del nostro discorso, è che si tratta di idées reçues, di luoghi comuni largamente accettati e condivisi. Magari è solo un mito, ma viene additato come modello per la riforma dei nostri ordinamenti, e come tale va preso sul serio. Peraltro, come in genere accade dei miti, è ragionevole presumere che vi sia almeno un nucleo di verità [6].

7. Dunque: il luogo comune vuole che nei paesi anglosassoni il futuro professionale dei giovani laureati sia fortemente condizionato dalla reputazione della scuola da cui sono usciti. Chi proviene da una università di grande prestigio trova più facilmente impiego, lo trova a condizioni migliori, specie dal punto di vista economico, farà più carriera.

Quali sono i fattori su cui si basa il prestigio di una scuola? La rigorosa selezione degli allievi, sia nel momento dell’accesso (il quale, si capisce, è a numero chiuso) che nella progressione nel corso degli studi, con il corollario che chi non tiene il passo viene rapidamente invitato a trasferirsi altrove. Poi l’alto livello dei docenti, a loro volta selezionati in base al loro valore obiettivo, certificato dal successo delle pubblicazioni e dai riconoscimenti internazionali conseguiti. Il costante impegno dei docenti stessi nella ricerca e nella didattica. La disponibilità di biblioteche e laboratori di eccellenza.

Il fatto che gli studenti sappiano che diplomarsi in quella scuola assicurerà loro un futuro professionale più gratificante e più redditizio comporta, fra l’altro, che essi (o le loro famiglie) sono disposti a pagare rette di iscrizione molto più elevate, secondo la legge della domanda e dell’offerta. Ciascuna scuola è libera di stabilire autonomamente il livello delle rette, e nello stesso tempo è libera anche di contrattare gli stipendi dei professori, attirando quelli di migliore reputazione, fino ai futuri Nobel. I docenti peraltro sono in genere assunti con contratti a tempo determinato, e il rinnovo alla scadenza non è garantito.

Si crea così una spirale virtuosa fra gli studenti che investono nel loro futuro professionale, la direzione della scuola che investe nella sua reputazione, e i docenti che sono spinti a dare il meglio di sé per spuntare contratti più ricchi, come gli allenatori e i giocatori delle squadre di calcio.

Quanto alla moralità dei concorsi per i ruoli dei docenti, è assicurata per il semplice fatto che non ci sono concorsi e nemmeno ruoli ministeriali, né cattedre a vita; la selezione la fa il mercato.

8. Sin qui, la rappresentazione – un po’ vera, un po’ mitica – del sistema universitario anglosassone come circola in Italia. Come viene invece rappresentato, nello stesso mito, il sistema italiano?

Il luogo comune vuole che il futuro professionale dei giovani laureati dipenda da tutto tranne che dalla reputazione dell’università in cui si sono laureati, e comunque solo in minima parte dal livello qualitativo della formazione che vi abbiano ricevuto. Com’è noto, il ministro del lavoro del governo in carica mentre scrivo ha esortato i giovani in cerca di occupazione a frequentare i campi di calcetto – per farsi conoscere e stringervi amicizie strategiche – piuttosto che a curare il loro dossier di titoli.

La laurea è importante, e per molte professioni indispensabile, ma solo come biglietto di ingresso alla competizione – il “pezzo di carta” – mentre è irrilevante dove e come sia stata conseguita. Solamente in alcuni concorsi viene attribuito un punteggio (in genere di rilevanza marginale) al voto di laurea, ma a ben vedere è una ingiustizia, giacché in genere le scuole più serie e formative sono avare di buoni voti, mentre quelle meno serie largheggiano.

Ne consegue – sempre secondo il luogo comune – che la maggioranza degli studenti, o delle loro famiglie, preferisce le università dove è più facile raggiungere l’agognato pezzo di carta in meno tempo e con meno fatica, infischiandosi del valore intrinseco della formazione. Questa essendo la domanda, l’offerta dei singoli atenei si adegua.

Inoltre, il luogo comune vuole che i finanziamenti ministeriali privilegino gli atenei che hanno un’alta percentuale di laureati rispetto al numero degli iscritti e una minima percentuale di fuori corso; il che può sembrare ragionevole, ma in mancanza di altre verifiche di merito si traduce in un incentivo a promuovere il maggior numero possibile di studenti, senza guardare troppo per il sottile.

D’altra parte, e questo non è un luogo comune ma una realtà obiettiva, se qualcuno avanza proposte come il numero chiuso degli iscritti, la selezione con test di ingresso, la drastica limitazione della possibilità di tentare nuovamente un esame dopo una bocciatura – tutto ciò che caratterizza il mitico modello anglosassone – queste suonano come bestemmie alle orecchie dei più, in nome del “diritto allo studio” costituzionalmente garantito, inteso come diritto al diploma.

9. Tutti i difetti del sistema italiano, che abbiamo sommariamente descritto, e anche altri che diamo per conosciuti, secondo il luogo comune sono effetti perversi del valore legale del titolo di studio; e si eliminerebbero se si abrogasse quest’ultimo.

Questa tesi è fondata?

Ad avviso di chi scrive, la risposta è negativa.

Rimane negativa anche se il quesito viene formulato in termini un po’ più raffinati. E cioè se la fonte delle criticità viene ravvisata non tanto nelle norme che attribuiscono valore legale a determinati titoli, e solo ad essi, ma nella mancanza di norme ulteriori che consentano di graduare il valore legale dei titoli riconosciuti, in relazione a criteri come la reputazione della scuola che li ha conferiti.

10. Gli inconvenienti non derivano dalle imperfezioni – reali o immaginarie – della disciplina legale dei titoli di studio. Derivano dalla struttura del mercato del lavoro, e da tendenze sociologiche e culturali profondamente radicate, non eliminabili con semplici interventi legislativi.

Osserviamo brevemente il mercato del lavoro.

Per una buona parte dei giovani laureati, lo sbocco naturale – comunque una porta alla quale pochi rinunciano di bussare – è l’impiego pubblico in senso lato: nella scuola, nel servizio sanitario nazionale, nelle carriere statali, negli enti locali. In tutti questi casi, l’assunzione in servizio avviene mediante procedure concorsuali o paraconcorsuali nelle quali il merito individuale dei candidati non sempre è l’elemento prevalente ed è comunque valutato con criteri standardizzati e burocratici; il trattamento economico e gli avanzamenti in carriera sono sottratti a qualsivoglia forma di negoziazione individuale e regolati invece da contratti collettivi nazionali ispirati alla più rigorosa uniformità di trattamento [7].

Per coloro che invece si rivolgono alle libere professioni o al lavoro dipendente presso aziende private, il percorso può essere più accidentato, ma solo marginalmente è condizionato dalla qualità della formazione acquisita in sede universitaria, ancor meno dalla reputazione dell’ateneo di provenienza.

11. Concludendo: se si vogliono risolvere i problemi del sistema universitario italiano, la soluzione non è una riforma – più o meno fantasiosa – della disciplina legale dei titoli di studio e del loro lavoro. Occorrerebbe, invece, trasformare radicalmente il mercato del lavoro e le sue logiche. Vasto programma.

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[1] La prima denuncia pubblica della gestione delle cattedre universitarie secondo logiche che ora chiameremmo baronali e correntizie risale al 15 giugno 1908, quando Benedetto Croce pubblicò sulla rivista «Nuovi doveri» diretta da Giuseppe Lombardo Radice una lettera aperta all’allora ministro della pubblica istruzione per biasimare il fatto che un consiglio di facoltà avesse negato a Giovanni Gentile (che era il candidato più titolato, e comunque ritenuto più idoneo da Croce) la cattedra di storia della filosofia presso l’università di Napoli preferendogli Aurelio Covotti. Croce insistette ancora sull’argomento, pubblicando qualche mese dopo un opuscolo intitolato «Il caso Gentile e la disonestà nella vita intellettuale italiana». Comunque va notato che entrambi i contendenti erano già professori ordinari, Gentile a Palermo e Covotti a Torino; e che la scelta della facoltà – benché Croce parlasse di metodo camorristico – non era stata dettata da altri interessi che la continuità della linea dottrinale (notizie tratte da S. Romano, Giovanni Gentile, Milano, Rizzoli, 2004, pp. 176-178).

[2] Legge 11 dicembre 1969, n. 910, i cui primi beneficiari furono una massa di diplomati negli istituti tecnici e professionali subito iscritti alle facoltà umanistiche, per l’anno accademico 1969-70 già in corso. In quei giorni chi scrive collaborava con la cattedra di storia del diritto romano, ed ebbe la sorpresa di sentirsi contestato dagli studenti, perché dava per presupposto che fossero in grado di intendere qualche elementare frase in latino, mentre loro rivendicavano il diritto di non conoscerlo non avendolo mai studiato.

[3] Questi hanno codificato la regola già vigente de facto, per la quale è possibile laurearsi senza avere mai visto in faccia i propri docenti, se non per gli esami.

[4] Art. 33, comma quinto, Cost.. Questa disposizione certamente non vieta al legislatore di stabilire che possa presentarsi a sostenere l’esame di Stato solo chi abbia previamente conseguito un determinato titolo di laurea. L’ipotesi inversa, e cioè quella di configurare l’esame di Stato come svincolato dal previo conseguimento della laurea, e dalla stessa iscrizione all’università, non sembra attualmente sostenibile alla luce delle modalità con le quali si svolgono in concreto tali esami di Stato, compreso quello relativamente più selettivo, che è quello per la professione legale.

[5] Le tesi di Einaudi in materia sono esposte, fra l’altro, in uno scritto del 1947, poi ripubblicato, con il titolo «Vanità dei titoli di studio», dopo la morte dell’Autore nel volume L. Einaudi, Scritti economici, storici e civili, Milano, Mondadori, 1973, pp. 905-912. Si può notare che l’Autore finiva con l’ammettere, sia pure a titolo di eccezione, che almeno per la professione medica si potesse richiedere una qualche forma di certificazione pubblica, rivelando con ciò l’opinabilità delle sue teorie.

[6] Se ne trovano, per esempio, riscontri nei romanzi di ambiente accademico e professionale dell’inglese David Lodge e dell’americano John Grisham.

[7] Un discorso a parte dovrebbe essere fatto per quanto riguarda i laureati in giurisprudenza. Nel loro caso, i concorsi di accesso alle carriere più ambite (in primo luogo quelle di magistratura, ma non solo) comprendono prove di esame assai qualificate e selettive, e richiedono una preparazione specifica che va ben oltre quella ricevuta in sede universitaria, quand’anche eccellente. In questo settore prosperano le scuole post-laurea private (o privatissime) a pagamento, che non rilasciano diplomi o attestati di alcun genere, i quali d’altronde non avrebbero alcun valore; coloro che vi si iscrivono non si attendono altro beneficio che quello, appunto, di una preparazione specifica tale da dar loro maggiori chances di superamento delle prove di esame. Il successo di queste scuole potrebbe essere addotto come dimostrazione che è realizzabile, e con buon esito, un sistema di istruzione basato unicamente sulla qualità obiettiva della formazione anziché sul valore legale dei diplomi. La tesi sarebbe suggestiva, ma non credo che si tratti di un modello suscettibile di estensione al di là della nicchia che attualmente occupa.