FREE: Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 n. 20 (su proroga termini di rottamazione delle cartelle esattoriali, contributi all’editoria, disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, ecc.).


 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 20

24 Marzo 2017

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 24 marzo 2017, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI, TERMINI PROROGATI AL 21 APRILE

Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.

In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini interessati all’istituto definitorio.

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EDITORIA

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n.198 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016.

Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;

enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;

imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;

imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento.

Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di copie vendute.

Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori.

Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito.

Lo schema di decreto sarà trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

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Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento adottato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), che ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

Il provvedimento stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Con esso s’intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti, da un lato, a superare le criticità emerse dall’attuazione della normativa previgente che non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, e dall’altro, a premiare i soggetti che investono nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti qualificati e l’utilizzo di tecnologie innovative, anche la fine di scoraggiare le mera occupazione di spazio frequenziale.

Il decreto mira alla razionalizzazione delle procedure, mediante la previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, l’individuazione nel Ministero dello sviluppo economico dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale e l’introduzione di altre semplificazioni, quali la dematerializzazione dei documenti e dell’informatizzazione dell’iter procedurale.

Sono definiti i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per quelli spettanti alle emittenti radiofoniche operanti sempre in ambito locale. Le emittenti televisive locali, per poter accedere al sostegno, devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attività, di rispetto del limite percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 le 23, di adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”, nonché trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, almeno uno.

Tra i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi si prevede che sia riconosciuta dal secondo anno di applicazione del regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno precedente; una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo è inoltre riconosciuta a quelle che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione europea. Non sono invece ammessi ai benefici coloro che abbiano reso dichiarazioni mendaci negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico può disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti.

Dopo l’approvazione preliminare, il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri.

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RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRIGENZA SANITARIA

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria anche a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale.

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In particolare, viene precisato che:

a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”,

b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;

c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;

d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale;

Si dispone infine l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

Sullo schema di decreto dovranno essere dovranno essere acquisiti: l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, il parere della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di Stato nonché i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

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AUTOSTRADA FERROVIARIA ITALIA-FRANCIA

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all’attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l’Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all’attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria (AFA) tra l’Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

In particolare, l’AFA è un servizio ferroviario per il trasporto di merci avviato d’intesa con la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus, mediante l’impiego di una determinata tecnologia (carri ribassati per trasporto su rotaia di TIR e camion, container, rimorchi). Il servizio oggetto dell’Accordo consiste consente di trasportare, su un percorso ferroviario, complessi veicoli stradali pesanti e rimorchi e presenta una cadenza appropriata al fine di rispondere alle esigenze dei trasportatori stradali, nel rispetto delle regole sulla sicurezza.

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ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha approvato un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige finalizzato a innovare la vigente disciplina in materia di accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina previsto quale requisito per le assunzioni degli impiegati della pubblica amministrazione in Provincia di Bolzano, nonché per il personale degli uffici della PA situati nella provincia di Trento qualora abbiano competenza regionale.

Il decreto stabilisce l’equipollenza tra gli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti dal d.P.R. n. 752 del 1976 e le certificazioni linguistiche del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue (QCER). Dispone inoltre che l’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua ladina sia effettuato con le medesime modalità che caratterizzano l’accertamento delle lingue italiana e tedesca e che si concluda con analogo attestato. Il decreto prevede altresì – analogamente a quanto già stabilito dal d. lgs. n. 86 del 2010 per gli studenti delle scuole italiane e tedesche – che gli studenti delle scuole delle località ladine, che abbiano frequentato per dieci anni tali scuole, qualora conseguano presso di esse un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e successivamente un titolo di studio universitario presso una università di lingua tedesca o di lingua italiana possano ottenere l’attestato di conoscenza delle tre lingue. Infine, SI prevede, per il personale docente di madrelingua ladina, che l’esame di ladino previsto dal d.P.R. 89/1983 sia equiparato all’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua ladina.

Determinazione della quota variabile dell’IVA sull’importazione per gli anni dal 2006 al 2009, spettante alle Province autonome di Trento e Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha deliberato in ordine al decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l’accordo intercorso tra il Governo e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione della quota variabile per gli anni 2006 – 2009 dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa sul territorio regionale. L’importo della quota sarà corrisposto, nell’arco di quattro anni, a decorrere dal 2016. All’esame in Consiglio dei ministri ha partecipato l’assessore Florian Mussner, delegato dal Presidente della Regione e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gianluca Galletti, il conferimento al generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe VADALA’, dell’incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, oggetto di condanna della Corte di giustizia delle comunità europee, in esercizio del potere sostitutivo a norma dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012. All’esame in Consiglio dei ministri hanno partecipato, con delega dei rispettivi Presidenti, il Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo Mario Mazzocca;

su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, la nomina a Presidente aggiunto della Corte dei conti del Presidente di sezione Alberto AVOLI, già deliberata dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte nell’adunanza del 21–22 febbraio 2017, con decorrenza 22 febbraio 2017;

su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, il conferimento al generale di Corpo d’armata Massimiliano DEL CASALE dell’incarico di Presidente della Cassa di previdenza delle forze armate, completando così la procedura avviata nella seduta del 23 febbraio scorso. Sulla nomina hanno espresso parere favorevole le competenti Commissioni parlamentari.

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SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE

A norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata del Consiglio comunale di Lavagna (GE).

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare le seguenti leggi:

1) legge Regione Umbria n. 1 del 17/01/2017 “Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti”;

2) legge Regione Molise n. 1 del 30/01/2017 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;

3) legge Regione Molise n. 2 del 30/01/2017 “Legge di stabilità regionale 2017”;

4) legge Regione Molise n. 3 del 30/01/2017 “Bilancio di previsione pluriennale della regione Molise per il triennio 2017-2019”;

5) legge Regione Calabria n. 3 del 01/02/2017 “Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri”;

6) legge Regione Calabria n. 4 del 01/02/2017 “Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 – disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “bed and breakfast””;

7) legge Regione Calabria n. 5 del 01/02/2017 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

8) legge Regione Abruzzo n. 5 del 26/01/2017 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo)”;

9) legge Regione Abruzzo n. 6 del 27/01/2017 “Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo – Bilancio di previsione 2016 – 2018”;

10) legge Regione Abruzzo n. 7 del 27/01/2017 “Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – Bilancio di previsione 2016-2018”;

11) legge Regione Abruzzo n. 8 del 27/01/2017 “Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti – Bilancio di previsione 2016 -2018”;

12) legge Regione Abruzzo n. 9 del 27/01/2017 “Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente – Bilancio di previsione 2016 – 2018”;

13) legge Regione Campania n. 7 del 03/02/2016 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”;

14) legge Regione Campania n. 8 del 03/02/2017 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.;

15) legge Regione Campania n. 9 del 03/02/2017 “Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell’articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

16) legge Regione Sicilia n. 1 del 26/01/2017 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 Maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;

17) legge Regione Sicilia n. 2 del 26/01/2017 “Norme transitorie in materia di elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane”;

18) legge Regione Veneto n. 2 del 27/01/2017 “Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche”;

19) legge Regione Veneto n. 3 del 27/01/2017 “Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni”.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della seguente legge:

legge della Provincia autonoma di Trento n. 14 del 5 agosto 2016 concernente: “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 – 2018”.

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INTERVENTO IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione d’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Veneto, Lombardia, Toscana, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e dalle province autonome di Trento e Bolzano avverso talune disposizioni della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019.

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 12.00.