FREE: Tirocinio per l’accesso alla professione forense

n. 5/2016 | 20 Maggio 2016 | © Copyright | - Legislazione, Professioni | Torna indietro More

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 17 marzo 2016* (in G.U. n. 116 del 19 maggio 2016; in vigore dal 3 giugno 2016) – Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 17 marzo 2016, n. 70 (in G.U. n. 116 del 19 maggio 2016; in vigore dal 3 giugno 2016) – Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00081)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell’ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell’Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Art. 2

Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell’ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell’ordine accerta l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell’ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. All’esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell’ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell’iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 3

Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l’adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.

3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. L’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonchè la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell’articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4

Periodo e durata

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell’ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento e dall’articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall’allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all’articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell’ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Art. 5

Anticipazione di un semestre
di tirocinio durante gli studi universitari

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell’ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonchè l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell’ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Art. 6

Svolgimento di un semestre
di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante consegna al consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell’ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7

Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L’interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell’età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all’avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L’interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

5. Se il consiglio dell’ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L’interessato deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l’anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l’interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell’ordine.

8. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 8

Poteri di vigilanza e controllo
e rilascio del certificato di compiuta pratica

1. Il consiglio dell’ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell’ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all’articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell’anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell’ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l’avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7. Si applica l’articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 9

Abilitazione all’esercizio
della professione in sostituzione dell’avvocato

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell’ordine l’autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell’ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell’ordine:

a) al richiedente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

b) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato o dell’ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell’ordine, riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne di cui all’articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell’impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell’ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 2016.

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1090