FREE – Le spese pazze dei Consiglieri regionali (il caso Musotto in Sicilia)

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE SICILIA – sentenza 29 gennaio 2016, con commento di MASSIMO PERIN, Il controllo della Corte dei conti sul corretto uso delle risorse pubbliche assegnate ai gruppi consiliari delle Regioni e l’accertamento del danno erariale.


CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE SICILIA – sentenza 29 gennaio 2016 n. 44 – Pres. Savagnone, Rel. Colavecchio – P.M. Albo – Procura regionale c. Musotto Francesco (Avv.ti Cadelo e Cozzo).

1. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Giurisdizione contabile di responsabilità – Spese destinate per il funzionamento dei gruppi parlamentari – Giurisdizione contabile – Sussiste – Utilizzo diverso da quello per cui le risorse erano concesse – Rapporto di servizio – Sussiste.

2. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Giurisdizione contabile – Giurisdizione penale – Elementi di intersecazione – Presupposti differenti – Dolo nel processo penale – Colpa grave nel processo contabile – Sospensione del processo contabile per prevalenza accertamento penale – Non necessaria – Violazione diritto difesa e giusto processo – Non sussiste – Pieno esercizio del diritto di difesa nel processo contabile – Previsto nelle regole procedurali del processo.

3. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Gruppi consiliari dell’Assemblea regionale della Sicilia – Utilizzo delle risorse pubbliche per le finalità stabilite normativamente – Obbligatorietà – Giustificare il modo di utilizzo delle risorse pubbliche – Obbligatorietà – Onere di giustificazione e allegazione dei documenti di spesa – Necessità.

1. Nell’ipotesi di utilizzo di risorse pubbliche per finalità di interesse generale, come quelle destinate al funzionamento dei gruppi parlamentari, comporta l’instaurazione di un rapporto di servizio con chi le riceve e il suo assoggettamento alla giurisdizione contabile ogniqualvolta le medesime risorse siano state utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali erano state concesse, e ciò prescindendo dalla natura pubblica o privata del soggetto che le abbia utilizzate.

2. Il processo contabile e quello penale, pur potendo presentare elementi di intersecazione, poggiano su presupposti differenti e, quindi, non vi è alcuna necessità di prevedere la sospensione del primo per una sorta di supremazia del secondo (basti pensare che, spesso, per la sussistenza della fattispecie incriminatrice penale è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, mentre per la ricorrenza dell’illecito erariale è sufficiente la colpa grave), di conseguenza non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 della Costituzione) perché la parte può esercitare davanti alla Corte, nell’ambito delle regole procedurali che la stessa è tenuta ad osservare, le sue facoltà difensive senza alcuna limitazione.

3. Quando si gestiscono risorse pubbliche, come avviene per i Presidenti di un gruppo consiliare, sussiste l’onere di utilizzarle esclusivamente per le finalità per le quali sono state erogate e non ci si può sottrarre in alcun modo dal dovere di giustificare come le risorse stesse siano state utilizzate; con la conseguenza che non ci si può sottrarre dall’onere di documentazione e da qualsiasi controllo e onere di allegazione dei documenti di spesa.



MASSIMO PERIN
(Consigliere della Corte dei conti)

Il controllo della Corte dei conti sul corretto uso delle risorse pubbliche
assegnate ai gruppi consiliari delle Regioni e l’accertamento del danno erariale



Con la sentenza in rassegna la Sezione della Corte dei conti siciliana affronta nuovamente il delicato tema delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari dell’Assemblea regionale, con indicazioni giurisprudenziali utili e importanti per le analoghe questioni che sorgono anche in altre regioni, dove le criticità emerse da tempo sono più o meno le stesse.

Ebbene, da molto tempo le cd. spese della politica sono valutate negativamente da parte dell’opinione pubblica in ragione dei forti abusi emersi a seguito di indagini sia penali, sia amministrativo – contabile e anche dalla particolare attenzione prestata a questo argomento dai media.

Ciò non significa che la giustizia per l’interpretazione dei fatti debba muoversi sotto il condizionamento massmediatico, ma occorre sempre verificare che le condotte poste in essere dai diretti interessati siano state rilevanti sotto il profilo penale, per l’accertamento del reato di peculato di cui all’art. 314 del c.p. (accertamento che spetta all’a.g.o.), ovvero sotto il profilo dell’illiceità contabile per l’uso scorretto del denaro dell’amministrazione.

A tal proposito, la Sezione giurisdizionale della Regione siciliana ricorda che tanto il processo contabile, quanto quello penale presentano elementi di intersecazione, quali le utilizzazioni irregolari delle risorse pubbliche, soltanto che poggiano su presupposti differenti e, conseguentemente, non sussiste la necessità di prevedere la sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione di quello penale.

Nel processo penale è necessario che la condotta posta in essere dal responsabile sia mossa dall’intento doloso di appropriarsi di risorse altrui (quelle pubbliche) al fine di realizzare la fattispecie incriminatrice del reato di peculato (art. 314 del c.p.), mentre, nel giudizio contabile rileva l’uso scorretto delle pubbliche risorse con una condotta colorata dalla colpa grave.

Pertanto, si è in presenza di un comportamento dove non si seguono i corretti procedimenti di spesa e non si giustifica la spesa stessa, la quale deve rientrare nelle regole normative che la dispongono.

Infatti, non è escluso che un comportamento irregolare non rilevi per la configurazione del reato di peculato, ma rilevi, invece, come spreco e cattivo uso del denaro pubblico, con conseguente responsabilità amministrativa e patrimoniale e con obbligo, in caso di condanna, di risarcire il danno patito dall’amministrazione pubblica.

Generalmente le spese per l’attività politica presso i Consigli regionali sono regolamentate da norme proprie (leggi regionali) e riguardano le varie indennità di carica, quelle di funzione, i rimborsi spese, le missioni di servizio, le spese destinate alle diverse iniziative politiche (es. convegni, attività di formazione, pubblicità quali manifesti elettorali, ecc.…).

In ragione dell’attenzione della pubblica opinione su queste vicende (anche perché la cronaca ha spesso evidenziato l’uso distorto del denaro pubblico) è necessario che le risorse assegnate alle varie formazioni politiche siano gestite con modalità trasparenti e siano sottoposte a verifiche e controlli.

I controlli non possono essere lasciati, per un principio di salvaguardia dell’autonomia della politica, soltanto agli stessi organismi elettivi, perché questi hanno dato ampiamente prova di scarso funzionamento, non accorgendosi quasi di nulla, nonostante le frequenti alterazioni della spesa per le finalità estranee alla politica.

Pertanto, è necessario che coloro a cui sono affidate le risorse abbiano obblighi di controllo delle spese e di rendicontazione delle stesse, verificando che siano correttamente utilizzate per le finalità cui erano destinate e non per altri scopi o addirittura per scopi estranei al funzionamento degli organismi politici.

Infatti, come rilevato dai giudici contabili siciliani, quando si gestiscono risorse pubbliche sussiste l’onere di utilizzarle esclusivamente per le finalità per le quali le risorse stesse erano erogate.

Questo onere ricade sui Presidenti dei gruppi consiliari (parlamentari per l’Assemblea siciliana), i quali non si possono sottrare (in nome di una supposta autonomia) in alcun modo dal dovere di giustificare come le risorse stesse siano state utilizzate.

Sottrarsi a forme di controllo e di giustificazione delle spese sostenute per le attività politiche, non farebbe altro che alimentare una spesa pubblica irresponsabile, menomando l’autorevolezza della missione politica (oggi assai compromessa visto l’elevato numero degli scandali).

Occorre tenere poi conto che da diversi anni il legislatore nazionale e regionale si muove sulla linea del risparmio dei costi della politica e per far questo è necessario prevedere idonei controlli, attraverso il monitoraggio della spesa, così come è necessario prevedere idonee sanzioni e risarcimenti a carico di coloro che abusando della funzione pubblica, abbiamo speso malamente il denaro dei cittadini.

La cattiva spesa per i costi della politica non è necessariamente una spesa di rilevanza penale, perché spendere male il denaro pubblico può emergere da rendicontazioni confuse e non uniformi, dalla disattenzione anche fiscale della documentazione presentata a riscontro delle spese sostenute o dalla tenuta irregolare della contabilità.

Ecco questi aspetti tecnico – contabili che non inficiano l’autonomia della spesa delle formazioni politiche, non sono argomenti censori di tipo moralistico contro i protagonisti della politica, ma valutazioni necessarie, affinché la spesa pubblica sia funzionale agli scopi per i quali era destinata.

Orbene, premesso il quadro generale degli scopi delle spese per i gruppi consiliari, la fattispecie scrutinata dai giudici della sezione giurisdizionale siciliana, rilevava che erano presenti somme erogate a soggetti non appartenenti al gruppo parlamentare e non era esibita alcuna documentazione giustificativa volta a dimostrarne le ragioni.

Erano emerse evidenti carenze documentali e, pertanto, non era possibile verificare se le la spesa sostenuta fosse compatibile con le finalità istituzionali del gruppo parlamentare/consiliare.

Ovviamente, occorre precisare che il controllo della spesa dei gruppi consiliari politici delle assemblee regionali non comporta la sottoposizione a un giudizio di resa di conto, così come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza del sentenza 9 giugno 2015, n. 107, sotto riportata, perché il gruppo consiliare/parlamentare ha una natura eminentemente politica e rappresentativa non riducibile a quella dell’agente contabile.

Tra le diverse spese erano emersi pagamenti di fatture per la consumazione di pasti presso ristoranti e alberghi per eventi di natura conviviale e mancava qualsiasi documentazione in grado di dimostrare che tale eventi potessero rientrare tra le finalità istituzionali del gruppo parlamentare.

Era presente una spesa abnorme per la consumazione di pasti, anche in favore di persone rimaste ignote.

Queste modalità di spesa irregolare dovevano essere riconducibili al Presidente del gruppo parlamentare, perché solo lui aveva la piena disponibilità ad operare sui c/c intestati al suo gruppo parlamentare.

Tutto ciò dimostrava per la Sezione giurisdizionale siciliana la sussistenza, quantomeno, dell’elemento psicologico della colpa grave, da intendersi quale accentuato disinteresse e noncuranza degli obblighi di servizio, nonché di palese disprezzo del soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve essere improntata la gestione delle risorse pubbliche.

Ovviamente, il Collegio giudicante affermava che il quadro normativo di riferimento, era sufficientemente chiaro sull’utilizzo dei contributi pubblici per le sole finalità istituzionali del gruppo parlamentare, finalità che non potevano identificarsi con la spendita di denaro non accompagnata da alcuna causa giustificativa pubblicistica.

Il punto rilevante del ragionamento della Sezione giudicante riguardava la circostanza che le risorse finanziarie di cui trattasi, oggi, non sono più ritenute di natura «privatistica» e, dunque, svincolate da qualsiasi controllo, ma di natura «pubblicistica».

Proprio per la loro indubbia natura pubblicistica è necessario che queste risorse siano gestite con grande oculatezza, previa attenta verifica degli interessi collettivi da realizzare attraverso lo svolgimento delle attività politiche del gruppo assegnatario delle risorse medesime.

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Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 19 novembre 2015 n. 235, pag.  http://www.lexitalia.it/a/2015/67053, la quale ha affermato che Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge, poi con riferimento alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, deve ritenersi che i capigruppo dei Consigli regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti.

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 9 giugno 2015, n. 107, pag.  http://www.lexitalia.it/a/2015/55607, la quale ha affermato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, emanare i decreti con cui, in violazione dell’autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali della Toscana e del Piemonte, si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per gli anni 2010, 2011 e 2012, quanto alla Regione Toscana, e per il quinquennio 2003-2008, quanto alla Regione Piemonte, anche se è stato ricordato comunque che i presidenti dei gruppi consiliari, come chiarito dalle sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 30 del 2014, anche se non tenuti alla resa del conto giudiziale in ragione del particolare ruolo ricoperto e delle funzioni svolte, in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti.

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 31 ottobre 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/36768 (sulla giurisdizione della Corte dei conti sulle spese dei gruppi dei Consigli regionali), la quale ha affermato quanto segue:

– quando un soggetto privato riceve un contributo a carico dello Stato (o di altro soggetto pubblico) per la realizzazione di una finalità legalmente definita, s’instaura automaticamente un «rapporto di servizio» del primo nei riguardi del secondo, sicché il soggetto percettore che frustri lo scopo perseguito dalla legge nell’accordare il finanziamento o il contributo, disponendone in modo diverso da quello prescritto, resta per ciò solo soggetto alla responsabilità per danno erariale sotto la giurisdizione della Corte dei conti;

– la giurisdizione contabile trova adeguata giustificazione nell’avvenuta prospettazione di un pregiudizio connesso a condotta idonea a frustrare la coerenza dell’utilizzazione dei contributi pubblici erogati con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge;

– non sussiste la possibilità di estendere la prerogativa d’insindacabilità, testualmente riferita alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle funzioni politiche, in relazione alla gestione dei contributi erogati ai gruppi consiliari, perché la gestione dei contributi medesimi non rientra tra le più elevate funzioni di rappresentanza politica del Consiglio regionale.

GIOVANNI VIRGA, Le spese dei Consigli regionali ed i Giudici di Berlino (nota a Corte cost., sentenza 30 luglio 1997, n. 289), pag. http://www.lexitalia.it/articoli/virgag_berlino.htm

GIOVANNI VIRGA, Le spese del Consiglio regionale del Lazio alla luce della giurisprudenza costituzionale, pag. http://blog.lexitalia.it/?p=1123

ANTONIO VETRO, Problematica sui finanziamenti dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, con particolare riguardo alla giurisdizione del giudice contabile per le ipotesi di danno erariale, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/10874

BARBARA DONATI, La responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per mala gestio dei finanziamenti previsti a favore dei gruppi consiliari, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/27133


SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62160 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di

·Musotto Francesco, nato a Palermo, l’01.02.1947, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Cadelo e Giuseppe Cozzo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Villa Heloise n. 21.

Visto l’atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16.12.2015, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, il pubblico ministero dott. Gianluca Albo, vice procuratore generale, l’avv. Giuseppe Cozzo e l’avv. Enrico Cadelo per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in segreteria in data 02.12.2014 e ritualmente notificato, citava in giudizio – a seguito di segnalazione effettuata con nota prot. n. 0041662 del 24.01.2014 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo – l’on. Musotto Francesco per essere condannato al pagamento della somma di € 755.687,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dall’Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S) per le somme erogate al gruppo parlamentare “Movimento per l’Autonomia MPA” nel corso della XV Legislatura (dal 25.05.2008 al 20.12.2012), di cui il citato convenuto aveva ricoperto la carica di presidente dal 13.07.2009 al 09.05.2012, utilizzate per finalità non istituzionali.

1.2. Il pubblico ministero indicava le tipologie di spese oggetto di addebito, classificandole come segue.

1.2.1. “Erogazione somme a titolo di indennità/contributo di funzionamento ai deputati del gruppo”, nella misura complessiva di € 200.432,10.

I deputati iscritti al gruppo MPA ricevevano, in aggiunta al contributo c.d. “portaborse”, altre somme a titolo di “indennità o contributo di funzionamento del Gruppo a fronte delle quali il Gruppo non” esibiva “alcun documento giustificativo attestante l’impiego delle somme”.

L’on. Musotto dichiarava “di aver gestito il Gruppo, confrontandosi con i colleghi, in ordine alle esigenze sulle iniziative politiche sul territorio dove loro operavano” e che, pertanto, “aveva definito con quasi tutti i colleghi di erogare un importo pari a circa € 1.000,00 mensili, tramite assegni bancari e, dal gennaio 2012 tramite bonifico bancario sul conto corrente da loro indicato”; ciò avveniva, ad avviso dell’organo requirente, senza alcuna valutazione della effettiva utilizzazione di tali somme e della loro inerenza con le finalità istituzionali del gruppo.

1.2.2. “Prelevamenti di somme dal c/c del Gruppo non supportati da documentazione giustificativa”, nella misura di € 178.462,00.

Nel periodo dal 13.07.2009 al 09.05.2012 venivano registrati 133 prelevamenti per complessivi € 195.945,09 sul conto corrente intestato al gruppo, di cui 8 mediante assegni e tutti gli altri in contanti “(come analiticamente indicati nel prospetto di cui alle pag. 471- 476, della segnalazione della GdF)”, “a fronte delle quali il Gruppo” esibiva “documentazione giustificativa per €. 17.483,09”.

1.2.3. “Prelevamenti dal c/c del Gruppo per generico rimborso spese ai Deputati”, per € 75.000,00.

Nel periodo dal 15.12.2009 al 17.03.2010 erano effettuati 3 prelievi in contanti, in ordine ai quali l’on. Musotto dichiarava: “in prossimità della chiusura del conto acceso presso la sede Unicredit dell’ARS, di concerto con alcuni componenti del Gruppo, ho prelevato tali somme al fine di distribuirle tra gli stessi Deputati a titolo di rimborso spese”; “con riferimento poi, al prelevamento di € 45.000,00, effettuato in data 17/3/2010”, dichiarava che: “in effetti ho prelevato tale somma, richiestami dal Presidente Lombardo Raffaele, Segretario nazionale del MPA, poiché il partito doveva affrontare una campagna elettorale per le elezioni amministrative che si dovevano svolgere a breve sull’intero territorio nazionale… Io ho consegnato personalmente tale somma al Presidente Lombardo…”.

L’attore pubblico sosteneva che in atti non vi fosse alcun documento circa la destinazione delle somme di cui sopra né per la campagna elettorale, né per le elargizioni ai deputati, aggiungendo che detti prelievi inerivano l’attività politica del partito, soggetto giuridico diverso e distinto rispetto al gruppo consiliare, e pertanto dovevano considerarsi danno erariale.

1.2.4. “Cena presso Villa Alliata di Palermo” per € 4.700,00.

La cena del 19.10.2010 (ricevute n. 763/2010, per un importo di € 10.499,21 e n. 18/2010 per € 3.600,00) era stata organizzata per la presentazione, da parte dell’allora Presidente della Regione, on. Lombardo, della nuova Giunta Regionale e, pertanto, riguardava “un evento di tipo politico-elettorale” estraneo “ai fini istituzionali dei Gruppi parlamentari”.

1.2.5. “Consumazioni al bar – bouvette dell’ARS” per € 18.413,50.

Il servizio consumazione e bouvette era gestito dalla Hassio Servizi s.c.a.r.l. tramite convenzione che prevedeva l’accollo da parte dell’Assemblea Regionale del 50% del costo dei pasti consumati dai deputati, mentre il rimanente costo era a carico dei suddetti deputati.

La sig.ra Lo Bue, rappresentante della ditta di cui sopra, sentita a sommarie informazioni dichiarava: “in alcuni casi i Deputati hanno richiesto l’addebito della differenza al Gruppo di appartenenza, nei cui confronti è stata quindi emessa fattura, unitamente a note spese predisposte dal cassiere della Hassio” ed ancora che “le diciture in fattura dare per pranzi di rappresentanza tenuti per fini istituzionali presso ristorante dell’ARS o consumazioni bar buvette presso l’ARS erano relative a normali consumazioni effettuate dai dipendenti e/o Deputati dei Gruppi parlamentari che venivano fatturate al Gruppo su esplicita indicazione dei diretti responsabili e/o dei Capi Gruppo interessati”.

1.2.6. “Locazione di un immobile in Palermo, quale sede provinciale e regionale del partito MPA” per € 103.468,58.

In ordine a tale spesa l’on. Musotto dichiarava che “di concerto con gli altri Deputati abbiamo deciso di allestire un’altra sede del Gruppo oltre a quella dell’Assemblea Regionale Siciliana che non è sufficientemente grande per soddisfare le esigenze del Gruppo. Pertanto, abbiamo deciso di aprire una sede in via Libertà a Palermo, per la quale ho sottoscritto personalmente il contratto di affitto, probabilmente nel 2011. Le utenze erano pagate tramite fondi del Gruppo. Tengo a precisare che i locali del Gruppo di via Libertà vengono utilizzati anche per le esigenze del partito MPA che non dispone di una sede propria a Palermo”.

La locazione del citato immobile, ad avviso della procura, era in realtà finalizzata alla costituzione di una sede del partito e solo strumentalmente utilizzata dal gruppo a copertura della stessa.

1.2.7. “Contributi erogati, sotto varia forma, al partito” per € 58.405,22.

Si trattava di contributi erogati al partito MPA anche in modo indiretto, ad esempio mediante il pagamento di fornitori per la realizzazione di un convegno sul tema “Regioni, Riforme e Autonomie” (svoltosi a Palermo, presso l’hotel Villa Igea, in data 12 e 13 marzo 2010, cui partecipavano esponenti anche di altre formazioni politiche, per la creazione del c.d. Partito del Sud), per la manifestazione del partito MPA “La politica evviva” (svoltosi a Palermo, presso l’Astoria Palace Hotel, in data 28.07.2011), e per due eventi organizzati uno a Catania presso la sede del partito MPA (14 e 15 aprile 2012) e l’altro organizzato dal partito stesso dal titolo “Giù le mani dalla Sicilia” (23 luglio 2012).

I contributi venivano così utilizzati per finanziare spese di funzionamento del partito, travalicando le finalità istituzionali del gruppo all’interno dell’Assemblea elettiva.

1.2.8. “Contributi ad associazioni e/o comitati locali” per € 28.200,00.

Trattavasi di somme elargite in favore di associazioni e comitati locali, tra le quali singolare era la spesa, per il pubblico ministero, di € 2.400,00 per il pagamento di materiale tipografico (volantini, locandine e manifesti) in occasione delle elezioni degli organismi interni dell’Università degli Studi di Palermo.

1.2.9. “Erogazioni in favore di soggetti terzi” per € 27.620,00.

Si trattava di somme erogate, senza alcuna documentazione, sotto la presidenza dell’on. Musotto, in favore di soggetti non appartenenti al gruppo parlamentare, tra i quali gli on. Antonino Amendolia e Giuseppe Basile, il sig. Sebastiano Molino, capo ufficio stampa dell’on. Lombardo e capo ufficio stampa del Comune di Catania.

1.2.10. “Acquisti di beni vari” per € 4.114,18.

Della somma di cui sopra € 1.732,22 era utilizzata per spese sostenute da singoli deputati per acquisto di beni vari tra cui un computer per l’on. Arena, fotografie per l’on. Romano, una fattura del negozio Migliore s.p.a. intestata all’on. Musotto, mentre € 2.381,96 era impiega per acquisti di vario genere (regalie, alimentari e libri).

Si trattava di spese di tipo personale o attinenti all’attività politica del singolo deputato e come tali non rientranti nei fini istituzionale del gruppo.

1.2.11. “Necrologi” per € 5.470,48.

Di tale spesa € 2.962,28 era riferita a necrologi intestati al gruppo parlamentare e € 2.508,20 a necrologi personali dell’on. Musotto.

1.2.12. “Rimborso spese per alberghi e ristoranti” per € 9.753,54.

L’organo requirente puntualizzava che di tale spesa non era dato conoscere le finalità, aggiungendo che i singoli deputati già usufruivano di indennità e rimborsi spese per il loro soggiorno a Palermo, erogati in misura forfettaria.

1.2.13. “Spese riferite al sen. Oliva, nella qualità di Commissario Regionale del partito MPA” per € 17.500,00.

Si trattava di somma sborsata mediante assegni tratti sul conto corrente bancario del gruppo, emessi nel periodo dal 07.04.2010 al 03.08.2011, per rimborso spese al sen. Oliva che aveva sostenuto sia in Sicilia che a Roma per ristorazione, soggiorni, carburante, taxi, libri, giornali, necrologi e per manutenzione dell’autovettura Mercedes tg. ED501DS, intestata a tale Oliva Giulia.

L’on. Musotto dichiarava che il sen. Oliva era il commissario regionale del partito MPA e che lo stesso veniva frequentemente a Palermo giacché si occupava di coordinare le attività politiche del partito.

Tali spese, per l’attore pubblico, non rientravano tra le finalità istituzionali del gruppo.

1.2.14. “Spese per autovetture” per € 22.289,48.

La somma di cui sopra si riferiva al contratto di locazione finanziaria dell’autovettura Audi A6 targata DB091DH messa dapprima a disposizione dell’on. Oliva e poi, “rimasta” a Catania a disposizione dell’on. D’agostino, vice capo gruppo.

Anche tale voce di spesa riguardava oneri a carico del partito MPA e non del gruppo parlamentare e, pertanto, costituiva illecito erariale.

1.2.15. “Spese per ospitalità” per € 1.858,00.

Si trattava di una spesa sostenuta dal gruppo MPA per conto dell’on. Musotto, nella sua qualità di presidente pro-tempore della Commissione UE all’Assemblea Regionale Siciliana, per l’ospitalità offerta, dal 16 al 18 febbraio 2011, ad una delegazione del COTER – Commission for Territorial Cohesion – che incontrava anche il Presidente della Regione pro-tempore, on. Lombardo.

L’attore pubblico non rinveniva “una stretta pertinenza della spesa in questione con il Gruppo MPA attesa, viceversa, la natura di rappresentanza a livello di governo regionale della stessa, derivante dalle cariche rivestite e dalle personalità che la delegazione” incontrava.

1.3. L’attore pubblico, contestate le singole spese, tracciava il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento.

1.3.1. I gruppi parlamentari, con natura bivalente ovverosia privatistica limitatamente alla matrice politica dalla quale traggono origine e pubblicistica in rapporto all’attività che li attrae nell’orbita della funzione istituzionale dell’Assemblea Regionale nel cui ambito sono destinati ad operare (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 23257/2014), ricevevano per l’esercizio delle funzioni loro attribuite una dotazione di mezzi e di risorse “con un vincolo di destinazione funzionale e qualitativo, di cui è garante il presidente del Gruppo stesso” (Corte costituzionale n. 1130/1988), con la conseguenza che “ogni utilizzazione delle risorse erogate dall’Assemblea regionale, per scopi o fini diversi da quelli inerenti i lavori parlamentari dell’Assemblea stessa costituiva, pertanto, sviamento illegale dalle finalità pubbliche, con conseguente danno erariale”, la cui cognizione per la natura pubblica delle risorse utilizzate, non poteva che spettare alla giurisdizione contabile quale effetto dell’instaurarsi di un rapporto di servizio tra il soggetto percettore di erogazioni a carico del bilancio regionale e l’Assemblea stessa.

1.3.2. Poi, i decreti del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che prevedevano e disciplinavano i contributi economici ai gruppi, individuavano specifiche tipologie di spese sostenibili dagli stessi e inerenti l’attività del parlamentare, per cui ogni diversa spesa doveva essere qualificata come non giustificata.

Le disposizioni dell’Assemblea Regionale Siciliana prevedevano, infatti, per le spese necessarie al funzionamento dei gruppi, per l’attività degli stessi e dei singoli deputati ad essi iscritti, l’erogazione di tre diverse tipologie di contributi a ciascun deputato: il contributo c.d. “unificato”, il contributo c.d. “portaborse” ed il contributo per i lavoratori c.d. “stabilizzati”.

1.3.2.1. Il contributo “unificato”, finalizzato al funzionamento del gruppo parlamentare, istituito con D.P.A. n. 654 del 26.11.2003 in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 12 del 25.07.2002, era parametrato alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Con D.P.A. n. 82 del 23.10.2006, il suddetto contributo era fissato in € 3.350,00 per ogni deputato iscritto e il 10% era destinato alle esigenze delle Presidenze dei gruppi.

Con D.P.A. n. 46 del 17.02.2009, l’ammontare era determinato in € 3.750,00, per poi essere ridotto a decorrere dall’01.10.2012 a € 3.000,00.

1.3.2.2. Il contributo c.d. “portaborse” era istituito con D.P.A. n. 364 del 21.12.1991 quale rimborso delle spese sostenute dal gruppo e/o dai deputati ad esso iscritti per l’attività di ricerca, di consulenza e di collaborazione nonché per i relativi servizi di supporto all’attività inerente il mandato parlamentare.

L’originaria disciplina prevedeva che le spese ammesse a rimborso dovessero essere regolarmente documentate e potessero riguardare l’assunzione e/o l’utilizzazione di collaboratori per studi e consulenze, l’organizzazione di convegni e seminari, l’affitto di locali, le spese telefoniche e per l’acquisto di pubblicazioni, le spese editoriali, le apparecchiature d’ufficio e – a seguito del D.P.A. n. 424 del 22.11.1995 – anche per la fornitura di beni strumentali e non.

Il D.P.A. 231 del 17.10.2002 rideterminava l’importo del contributo nella misura massima omnicomprensiva di € 4.678,36 mensili per ogni deputato, contributo che avrebbe dovuto essere richiesto dal deputato al gruppo di appartenenza per ottenere il rimborso delle spese sostenute; nello stesso tempo, per semplificare le procedure, il citato D.P.A. stabiliva che le spese fossero liquidate sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attestanti l’effettivo sostenimento delle stesse, rese dai deputati al Presidente del gruppo di appartenenza; dell’acquisizione di dette dichiarazioni doveva essere fatta menzione nella richiesta di concessione del contributo indirizzata all’amministrazione, tramite i deputati questori, per la conseguente erogazione; inoltre, sempre il D.P.A. in questione imponeva ai deputati di presentare, alla fine di ogni anno, ai rispettivi gruppi una relazione politico-istituzionale sull’attività svolta in ordine all’utilizzazione dei rimborsi loro erogati, relazione che non risultava essere stata presentata.

Con D.P.A. 95 del 29.02.2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di presidenza dell’A.R.S. n. 38 del 28.02.2012, detto contributo era soppresso con decorrenza marzo 2012 ed era istituito il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, con diversa modalità di erogazione in quanto una quota pari al 50% era erogata al gruppo e il restante 50% direttamente al deputato.

1.3.2.3. Con il contributo per i lavoratori c.d. “stabilizzati” l’Assemblea erogava ai gruppi le somme necessarie al pagamento degli stipendi al personale stabilmente assunto alle dipendenze di ciascun gruppo.

1.3.3. L’organo requirente aggiungeva che le disposizioni dell’Assemblea Regionale Siciliana prevedevano altre indennità e rimborsi spese per i deputati.

1.3.3.1. “Rimborso spese di soggiorno a Palermo”.

Si trattava di “diaria” la cui erogazione avveniva mensilmente, considerando una componente fissa e una variabile, quest’ultima ridotta in ragione della presenza o meno del deputato alle attività parlamentari nelle sedute d’aula.

1.3.3.2. “Rimborso spese di viaggio”.

Istituito con D.P.A. n. 709/2003, era erogato per anno solare a parziale ristoro delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni parlamentari (treno, aereo, nave, taxi, pedaggi autostradali); era abolito a far data dall’01.10.2012.

1.3.3.3. “Indennità di trasporto su gomma”.

Istituita con D.P.A. n. 709/2003, con decorrenza 01.01.2002, a copertura delle spese derivanti dal trasporto con auto, su tutto il territorio regionale, era erogata in importo variabile (€ 13.293,60 e € 15.979,18) a seconda della distanza chilometrica tra la città di residenza del singolo deputato e la città di Palermo, unitamente alle competenze mensili; veniva erogata su richiesta del deputato stesso, da farsi entro il 15 novembre di ogni anno, e valevole per l’anno successivo.

Con D.P.A. n. 57 del 12.02.2007 era, altresì, previsto, in aggiunta all’indennità di che trattasi, l’espresso rimborso dei pedaggi autostradali.

Con D.P.A. n. 401/2010, a decorrere dall’01.09.2010, era stato stabilito che la richiesta per l’attribuzione di tale indennità dovesse essere presentata dai deputati, all’inizio del mandato ed era valevole per tutta la legislatura.

A far data dall’01.10.2012 l’importo dell’indennità era rideterminato rispettivamente in € 6.646,80 per distanze inferiori a 100 Km ed € 7.989,59 per distanze superiori.

1.3.3.4. “Rimborso spese telefoniche”.

Istituito con D.P.A. n. 74/2007, era un rimborso forfettario annuo per spese telefoniche e per servizi di connettività fonia e dati, sia su rete fissa che mobile, compresi i canoni per palmari forniti dall’A.R.S. e i canoni linea A.D.S.L. installata presso la sede scelta dai singoli deputati. Il rimborso, pari ad € 4.150,00, era erogato in rate mensili unitamente alle competenze del singolo deputato.

1.3.3.5. “Rimborso spese per acquisto di beni e servizi informatici”.

Istituito con D.P.A. n. 74/2007, prevedeva il rimborso delle spese per l’acquisto di beni e servizi informatici, e veniva effettuato dietro presentazione di domanda corredata dagli originali delle fatture.

Con D.P.A. n. 448/2012 veniva prevista la cessazione di ogni disposizione in materia di rimborsi per traffico telefonico, dati e informatica.

1.4. Circa l’elemento psicologico, il pubblico ministero contestava all’on. Musotto la colpa grave nella gestione delle risorse pubbliche poiché i contributi erano stati versati al gruppo con preciso vincolo di destinazione (funzionamento, aggiornamento e documentazione) “vincolo che deve dal Gruppo, e per esso, dal capogruppo essere rispettato, non potendo prescindere dalla pertinenza con l’attività istituzionale del gruppo stesso e/o comunque, con la presenza di un nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo ( Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069/2003)”.

Le spese contestate, invece, erano effettuate per esigenze riconducibili al partito “ma non rientranti nelle categorie individuate dai decreti del Presidente dell’ARS e non riconducibili in alcun modo a finalità istituzionali dell’Assemblea Regionale”; in diversi casi, peraltro, si trattava di voci di spese per le quali i deputati percepivano già le apposite indennità erogate dall’A.R.S. con conseguente ingiustificato duplicazione di rimborso.

Il pubblico ministero concludeva che gravava sul capogruppo l’onere del rispetto dei vincoli di destinazione delle somme al gruppo assegnate.

2. L’on. Musotto Francesco si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.05.2015, con il patrocinio dell’avv. Enrico Cadelo e dell’avv. Giuseppe Cozzo ed eccepiva, in via preliminare il difetto assoluto di giurisdizione; nel merito, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito, la rideterminazione del danno in misura inferiore a quella indicata nell’atto di citazione, nonché l’esercizio del potere riduttivo.

2.1. Il difetto assoluto di giurisdizione era eccepito in relazione all’art. 122 della Costituzione e all’art. 6 dello Statuto della Regione Siciliana.

All’uopo, la difesa ricostruiva il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento.

I gruppi parlamentari costituivano, secondo l’assunto difensivo, articolazioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e i contributi contestati – secondo la normativa al tempo vigente – erano erogati sulla base di decreti del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, emanati in conformità alle deliberazioni del Consiglio di presidenza e del Collegio dei deputati questori, che si limitavano a stabilire in maniera generica e imprecisa la loro destinazione, senza distinguere specificamente tra il finanziamento destinato alle attività che i gruppi svolgevano all’interno dell’assemblea e il finanziamento delle attività politiche; in particolare, poi, nessuna disposizione statutaria o regolamentare stabiliva l’obbligo dei gruppi parlamentari di rendicontare le spese effettuate, né le modalità di tale rendicontazione.

Il D.P.A. n. 231 del 17 ottobre 2002 prevedeva soltanto che le spese avrebbero dovuto essere ammesse a rimborso sulla base di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ciascun deputato che, alla fine di ogni anno, avrebbe dovuto inoltrare una relazione sull’attività svolta in ordine all’utilizzazione dei rimborsi percepiti.

Il D.P.A. n. 12 del 21 gennaio 2011, che da un lato aveva soppresso il contributo in favore dei gruppi parlamentari per le attività di supporto dei deputati, e dall’altro aveva istituito il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, di cui il 50% era erogato direttamente ai gruppi, mentre la restante parte ai deputati, prevedeva che questi ultimi ogni quadrimestre inoltrassero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare al Servizio ragioneria per le spese sostenute e che fossero tenuti a conservare la relativa documentazione giustificativa; se all’esito delle verifiche da parte del Collegio dei deputati questori fossero emerse delle carenze documentali, gli uffici avrebbero dovuto provvedere al recupero totale o parziale delle somme erogate nei confronti del singolo deputato.

Soltanto con le modifiche al regolamento dell’A.R.S. approvate il 6 febbraio 2014, successivamente ai fatti di causa, erano introdotte disposizioni specifiche dirette a disciplinare le spese dei gruppi parlamentari e la relativa rendicontazione.

Ne conseguiva, secondo la tesi difensiva del convenuto, che durante il periodo in cui aveva rivestito la carica di capogruppo non doveva autorizzare le spese effettuate autonomamente dai singoli deputati, attestandone la veridicità e la correttezza, né sottoscrivere alcun rendiconto; aveva semplicemente il compito di organizzare l’attività del gruppo e di ripartire i fondi, posti a disposizione del gruppo dall’A.R.S., tra i singoli deputati per le loro attività istituzionali e politiche.

Orbene, la bivalenza della natura dei gruppi consiliari, da un lato articolazioni interne dell’organo assembleare, dall’altro proiezioni nell’Assemblea delle forze politiche alle quali appartenevano, non poteva che riflettersi anche sulla natura e sul regime giuridico delle spese effettuate sia per lo svolgimento dell’attività parlamentare in senso stretto, sia per l’esercizio di attività politiche di vario genere (congressi, convegni, studi, manifestazioni, ecc…..) all’esterno all’Assemblea Regionale Siciliana.

Conseguentemente, le spese anche quando effettuate dai gruppi parlamentari e non dall’Assemblea rientravano nelle guarentigie di cui al comma 4 dell’art. 122 della Costituzione e dell’art. 6 dello Statuto Siciliano giacché strumentali rispetto all’esercizio delle funzioni primarie delle quali l’organo regionale di rappresentanza politica era investito.

L’addebito dell’organo requirente non era formulato in termini di estraneità o, comunque, di non riconducibilità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, delle spese effettuate dal gruppo parlamentare all’autonomia funzionale dell’Assemblea Regionale, ma era imperniato su valutazioni relative alla presunta non riconducibilità delle spese stesse, in mancanza di rendicontazione, agli scopi istituzionali dell’Assemblea Regionale, individuati, esplicitamente, nei fini “inerenti i lavori parlamentari dell’Assemblea”; in altre parole, l’assunto attoreo secondo il quale i finanziamenti erogati ai gruppi parlamentari dell’A.R.S. non avrebbero dovuto essere destinati al pagamento di spese non specificamente inerenti all’esercizio della funzione legislativa era errato poiché anche l’attività di carattere politico e apartitico svolta dai gruppi parlamentari fuori dall’Assemblea Regionale Siciliana doveva ritenersi coperta dalle guarentigie di cui all’art. 122, comma 4, della Costituzione e di cui all’art. 6 dello Statuto Siciliano.

2.2. L’on. Musotto escludeva, poi, l’illeceità della condotta poiché, dopo avere richiamato le sentenze n. 33069/2003 della Corte di cassazione penale, n. 3335/2004 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nonché n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite di questa Corte, non rispondeva al vero che i gruppi parlamentari avrebbero dovuto utilizzare i contributi ricevuti esclusivamente per scopi inerenti ai lavori parlamentari dell’Assemblea, con la conseguenza che ogni utilizzazione di dette risorse per finalità diverse costituiva illecito erariale; del resto, dall’esame dei decreti presidenziali emergeva che il finanziamento era genericamente destinato a qualsiasi genere di spesa, inerente l’attività istituzionale o politica svolta.

L’illiceità della condotta era esclusa anche perché, prima delle modifiche al regolamento dell’A.R.S. approvate il 6 febbraio 2014, nessuna norma imponeva l’obbligo di rendicontazione delle spese, né indicava le modalità per come operare, con la conseguenza che il capogruppo non doveva autorizzare le spese effettuate dai singoli deputati, né attestarne la veridicità e correttezza; in altri termini, nessun obbligo di rendicontazione gravava sul capogruppo, ma solo un onere di documentazione sui singoli deputati.

Aggiungeva che, in ogni caso, le scelte discrezionali dei gruppi parlamentari erano sindacabili dal giudice contabile solo nell’ipotesi di assoluta e incontrovertibile estraneità al mandato parlamentare, ponendosi la discrezionalità nel solco della sfera di autonomia riconosciuta all’A.R.S. e, quindi, su un piano molto più alto di quanto riconosciuto agli amministratori pubblici dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 20/1994.

Ciò comportava che gravava sul pubblico ministero l’obbligo di provare che la singola spesa non rientrasse nei limiti del mandato istituzionale, senza potere pretendere che fosse il capogruppo a provare per ogni specifica spesa dei deputati l’inerenza al mandato istituzionale.

2.3. Il convenuto si soffermava sull’insussistenza e l’erronea quantificazione del danno, prendendo in esame analiticamente i singoli addebiti mossi dalla Procura, e aggiungeva che non era stato mai provato l’utilizzo personale dei fondi.

2.3.1. Sulla somma di € 200.432,10, versata ai deputati iscritti al gruppo, precisava che l’inerenza alle finalità istituzionali del gruppo era in re ipsa poiché era stata effettivamente erogata ai singoli deputati al solo fine dello svolgimento di attività rientranti nell’ambito delle loro funzioni istituzionali e politiche; infatti, mentre una parte di tale somma (€ 300,00) era corrisposta mensilmente, in aggiunta al cosiddetto contributo portaborse, per affrontare spese per consulenze ed attività varie comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del gruppo parlamentare, un’altra parte era erogata per consentire lo svolgimento di iniziative di natura politica sul territorio in cui ciascun deputato operava (attività quest’ultima, come in precedenza precisato, ontologicamente attinente alle funzioni proprie dei gruppi parlamentari).

Inoltre, non essendo erogata sotto forma di rimborso spese non era subordinata alla preventiva esibizione di documentazione giustificativa da parte dei deputati, con la conseguenza che la prova della sussistenza dell’illecito erariale gravava sul pubblico ministero.

In subordine, chiedeva che venisse detratta la somma di € 14.400,00 relativa a disposizioni di spese effettuate a valere sui conti correnti bancari accesi presso l’istituto bancario Unicredit S.p.A. dai precedenti capigruppo Leanza e Di Mauro sui quali non aveva alcuna autorizzazione ad operare.

2.3.2. Sul danno di € 208.462,00 (€ 178.462,00 e € 30.000,00) e di € 45.000,00 osservava che le censure attoree muovevano dall’errato presupposto che in mancanza di documentazione idonea a giustificare l’inerenza della spesa alle finalità proprie dei gruppi assembleari, tale spesa doveva essere considerata priva del carattere della inerenza, prescindendo da una reale verifica in ordine alla sussistenza o meno di una relazione tra la spesa e le funzioni proprie del gruppo e dunque, in ultima analisi, dalla sussistenza di un danno concreto, effettivo e attuale all’Assemblea Regionale Siciliana; mancando la prova di un effettivo danno non vi poteva essere alcuna responsabilità poiché le somme non erano state utilizzate per fini personali.

Puntualizzava che con riferimento ai prelevamenti di € 208.462,00 la Guardia di Finanza, con nota prot. 0592796/14 del 10.11.2014, aveva rettificato l’importo in € 160.602,00; chiedeva, poi, che fosse espunta la somma di € 56.000,00 poiché prelevata su conti correnti bancari accessi presso l’Unicredit Banca S.p.A. sui quali non aveva alcuna disponibilità ad operare.

2.3.3. La somma di € 4.700,00 era stata spesa per la cena del 19.10.2010 che non aveva avuto alcuna finalità elettorale ma esclusivamente politica in quanto connessa alle modifiche intervenute sull’assetto politico interno all’A.R.S. che, intervenute senza consultazioni elettorali, avevano comportato una modifica degli obiettivi ed degli indirizzi di politica regionale.

2.3.4. La spesa di € 18.413,50 era stata affrontata per consumazioni alla bouvette presso l’Assemblea Regionale Siciliana in occasione di riunioni del Gruppo, dell’Assemblea e delle Commissioni parlamentari che spesso si protraevano per l’intera giornata.

Puntualizzava che, comunque, doveva essere detratta la spesa di € 11.007,00 effettuata da altri soggetti mediante emissione di assegni circolari con addebito sul conto corrente bancario acceso presso l’istituto bancario Unicredit S.p.A. sul quale non era autorizzato ad operare, nonché la somma di € 734,00 per confezioni di acqua e bicchieri di carta utilizzati durante le riunioni.

2.3.5. Circa la spesa di € 103.468,58 relativa alla locazione di un immobile sosteneva di non avere mai dichiarato che il contratto fosse stato stipulato per costituire una sede del partito; al contrario affermava che l’immobile serviva al fine di sopperire alla mancanza di uno spazio adeguato alle esigenze del gruppo all’interno dell’Assemblea Regionale e che successivamente il locale era stato utilizzato anche dal partito MPA che non disponeva di una sede propria della città di Palermo.

Aggiungeva che sotto la sua presidenza era stata spesa solo la somma di € 79.115,71, mentre la restante parte, pari a € 24.352,87, era stata spesa sotto la presidenza dell’on. D’Agostino.

2.3.6. Circa la somma di € 58.405,22, ritenuta danno erariale poiché erogata quale contributo indiretto al partito MPA per la realizzazione di convegni aventi natura strettamente politica e privi di riferimenti all’attività legislativa presso l’A.R.S., il convenuto contestava l’assunto attoreo secondo cui il contributo erogato dall’Assemblea ai gruppi parlamentari non potesse essere utilizzato per lo svolgimento di attività di carattere politico.

Aggiungeva che le somme in questione non erano mai state erogate direttamente al partito, ma utilizzate per organizzare eventi di carattere politico-istituzionale di interesse del gruppo; comunque, era necessario sottrare la somma di € 12.608,00 erogata dopo l’abbandono del gruppo (09.05.2012).

2.3.7. La contestazione di un danno di € 28.200,00 per erogazioni effettuate in favore di associazioni e comitati locali non sussisteva poiché tra le attività politiche del gruppo parlamentare rientrava sicuramente la necessaria attenzione alle istanze delle associazioni senza fini di lucro operanti in un contesto sociale particolarmente difficile, oppure quelle elargizioni con ricaduta diretta sulla comunità, o per finanziare importanti convegni di interesse locale (in questo contesto si inseriva la spesa di € 2.400,00 elargita non in connessione alle elezioni degli organismi interni dell’Università di Palermo ma per il pagamento dei servizi tipografici svolti nell’ambito di un articolato progetto presentato al gruppo dall’associazione “Giovani Ateneo”, avente ad oggetto dibattiti su tematiche regionali politiche).

2.3.8. L’erogazione della somma di € 27.620,00, dalla quale era necessario sottrarre € 2.000,00 perché imputata su un conto corrente aperto presso l’Unicredit s.p.a. su cui non aveva alcuna autorizzazione ad operare, era avvenuta in favore di soggetti che, pur non appartenenti al gruppo, avevano svolto la propria attività in favore del gruppo stesso per brevi lassi di tempo.

Per quanto riguardava la somma di € 6.000,00, presumibilmente versata con assegno al sig. Amendolia, puntualizzava che non vi era alcuna prova della sua elargizione poiché l’assegno era privo di data di emissione e dunque nullo.

2.3.9. Per l’ulteriore voce di danno di € 4.114,18 per spese sostenute per acquisti di beni vari, occorreva detrarre le somme di € 564,20 (acquisto personal computer) e € 300,00 (mance ristorante) poiché disposte su conti correnti dei quali non aveva alcuna disponibilità, la somma di € 60,50 (acquisto fotografie) perché disposta dopo la cessazione dalla carica (09.05.2012) e la spesa di € 998,02 per il pagamento della fattura del negozio Migliore non rinvenuta in atti.

La restante somma di € 1.135,00 era stata spesa nell’interesse esclusivo del gruppo, per l’acquisito di biglietti da visita, quotidiani e libri per i deputati.

2.3.10. La spesa di € 5.470,48 per necrologi era stata effettuata nell’interesse del gruppo per esprimere partecipazione al lutto e vicinanza delle istituzioni ai familiari superstiti in occasione del decesso di personalità politiche, parlamentari e della società civile o di congiunti degli stessi.

2.3.11. Sulla spesa di € 9.753,54 precisava che una parte, pari ad € 2.890,54, era stata effettuata in contanti e non vi era alcuna prova del suo esborso (la Guardia di Finanza l’aveva dedotta dagli scontrini trovati presso la sede del gruppo), mentre la restante parte di € 6.863,00 era riferibile a scopi istituzionali del gruppo stesso (convegni e cene).

2.3.12. La somma di € 17.500,00 era stata rimborsata al sen. Oliva per le sole attività svolte in favore del gruppo, dietro presentazione di apposita documentazione; del resto, non tutto ciò che lo stesso senatore chiedeva veniva rimborsato (su € 36.413,44 erano rimborsati solo € 17.500,00).

2.3.13. La somma di € 22.289,48, utilizzata per il noleggio dell’autovettura Audi A6 targata DB 091 DH, non poteva ritenersi illecito erariale poiché erroneamente la procura aveva ritenuto che l’autovettura in questione fosse stata utilizzata esclusivamente dal sen. Oliva, mentre era stata sempre nella disponibilità dei deputati appartenenti al gruppo e solo saltuariamente utilizzata dal citato senatore per attività in favore del gruppo.

2.3.14. La contestazione della spesa di € 1.858,00 sostenuta per l’ospitalità offerta alla delegazione della Commissione per la Coesione Territoriale rientrava nelle finalità istituzionali del gruppo poiché le personalità ospitate non facevano parte di una delegazione del COTER, bensì del gruppo politico “Alleanza Europea” costituito da appartenenti ai principali partiti politici autonomisti d’Europa in seno al Comitato delle Regioni; Comitato all’interno del quale i cinque gruppi politici che vi facevano parte svolgevano un importante ruolo nel dare voce alle istanze provenienti dalle comunità regionali e locali; la circostanza che vi era stato l’incontro anche con il Presidente della Regione era irrilevante ai fini della riferibilità della spesa al gruppo.

2.4. Il convenuto, circa l’elemento soggettivo dell’illecito, negava la sussistenza della colpa grave poiché aveva agito in buona fede, in assenza di un quadro preciso di regole, conformandosi ad una prassi antica, consolidata e mai contestata in passato dagli organi di controllo dello Stato e della Regione Siciliana; aggiungeva che con il suo operato aveva sempre perseguito interessi pubblici e non di carattere personale.

3. Il Collegio, con ordinanza n. 109/2015, premetteva:

– che il pubblico ministero nell’atto di citazione aveva menzionato diversi decreti del Presidente dell’Assemblea Regionale che avevano regolamentato la materia dei contributi erogati ai gruppi parlamentari (n. 654 del 26.11.2003, n. 82 del 23.10.2006, n. 46 del 17.02.2009, n. 364 del 21.12.1991, n. 424 del 22.11.1995, n. 231 del 17.10.2002, n. 95 del 29.02.2012), non rinvenuti nel fascicolo processuale;

– che i decreti di cui sopra, come si apprendeva dalla lettura della relazione prot. n. 0011957/14 del 09.10.2014 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, erano stati allegati all’annotazione di p.g. n. 0736590 del 18.12.2012, non riscontrata nel fascicolo processuale;

– che, come si apprendeva dalla lettura della memoria di costituzione del convenuto, la Guardia di Finanza con relazione prot. n. 0592796/14 del 10.11.2014, non riscontrata nel fascicolo processuale, aveva condotto ulteriori accertamenti investigativi tanto da correggere l’importo dei prelievi effettuati sul conto corrente del gruppo parlamentare da € 208.462,00 (contestazione sub 2 dell’atto di citazione) a € 160.602,00;

Conseguentemente ordinava alla Procura regione, impregiudicata ogni decisione di rito e di merito, di depositare, entro il 14.10.2015, copia dell’annotazione di p.g. n. 0736590 del 18.12.2012, con i relativi allegati, nonché la relazione della Guardia di Finanza prot. n. 0592796/14 del 10.11.2014, con eventuali allegati.

4. Il pubblico ministero depositava in data 17.07.2015 la relazione della Guardia di Finanza prot. n. 0592796/14 del 10.11.2014 e in data 25.09.2015 l’annotazione di p.g. n. 0736590 del 18.12.2012.

5. Parte attrice, nella memoria depositata in data 15.12.2015, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale RGNR n. 373/13 pendente presso il Tribunale di Palermo, ove gli era stato contestato il reato di peculato e ove l’Assemblea Regionale Siciliana, tramite l’Avvocatura dello Stato, si era costituita parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In particolare, sosteneva che, nonostante i diversi orientamenti della giurisdizione contabile in materia e l’autonomia del giudizio contabile da quello penale, la sospensione del processo contabile, anche se non più rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, avrebbe dovuto armonizzarsi con i principi di matrice comunitaria e costituzionale del ne bis in idem (volto a impedire che uno stesso soggetto possa essere chiamato due volte a rispondere di un medesimo fatto, con possibile contrasto tra giudicati, tanto più quando le azioni fossero proposte da organismi di diritto pubblico), nonché del diritto di difesa e del giusto processo (essendo necessario che i fatti fossero “verificati e provati nella loro interezza”, tenuto conto che le azioni risarcitorie a fondamento dei due processi erano “fondate su argomentazioni contraddittorie o, comunque, alternative o oggettivamente subordinate sia per ragioni logiche che giuridiche”, come la contestazione del dolo nel giudizio penale e della colpa grave in quello contabile).

6. All’udienza del 16.12.2015, il pubblico ministero sosteneva che la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale fosse inammissibile poiché formulata oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 167 c.p.c., ponendo anche in luce che sulla richiesta di costituzione di parte civile non vi era ancora stato alcun pronunciamento da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo; nel merito, rimodulava la richiesta di condanna sub 1.2.2. per “Prelevamenti di somme dal c/c del Gruppo non supportati da documentazione giustificativa” da € 178.462,00 a € 160.602,00, tenuto conto della rettifica contenuta nella nota prot. n. 0592796/14 del 10.11.2014 della Guardia di Finanza; per il resto, confermava le conclusioni di cui al libello introduttivo del presente giudizio; l’avv. Giuseppe Cozzo e l’avv. Enrico Cadelo per l’on. Musotto Francesco preliminarmente chiedevano anche un breve differimento dell’udienza in attesa della pronuncia da parte del G.I.P. e per il resto reiteravano le conclusioni contenute nella memoria depositata in data 28.05.2015 e in data 15.12.2015.

Considerato in

DIRITTO

1. La Procura regionale ha contestato all’odierno convenuto, on. Musotto Francesco, presidente del gruppo parlamentare “Movimento per l’Autonomia – MPA” dal 14.07.2009 al 09.05.2012, un danno erariale di € 755.687,08, rettificato all’udienza del 16.12.2015 in € 737.827,08, per l’utilizzo improprio dei contributi economici erogati dall’Assemblea Regionale Siciliana, avendo effettuato spese non rientranti nelle finalità istituzionali del citato gruppo parlamentare.

2. Il convenuto ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione per violazione del comma 4 dell’art. 122 della Costituzione e dell’art. 6 dello Statuto della Regione Siciliana, proponendo una diversa lettura della sentenza n. 23257/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

L’eccezione non è fondata.

Innanzitutto, non vi è alcun dubbio che la dazione di risorse pubbliche per finalità di interesse generale, come nel caso specifico per il funzionamento dei gruppi parlamentari, comporta l’instaurazione di un rapporto di servizio con chi le riceve e il suo assoggettamento alla giurisdizione contabile ogniqualvolta le risorse siano state utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali erano state concesse, e ciò prescindendo dalla natura pubblica o privata del soggetto che le abbia utilizzate.

Poi, non può ritenersi che il riconoscimento della giurisdizione contabile sull’utilizzo dei contributi erogati ai gruppi parlamentari possa impingere nella guarentigia di cui all’art. 6 dello Statuto della Regione Siciliana, secondo cui “i deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione”; tale guarentigia, infatti, comportando una deroga al principio del controllo giurisdizionale, non può che essere letta, secondo del resto il suo dato letterale, con esclusivo riferimento alla tutela delle più alte funzioni di rappresentanza politica dei deputati sia all’interno (“voti dati” e “opinioni espresse”) che all’esterno (“opinioni espresse”) dell’Assemblea regionale, il cui svolgimento non può essere legato, né tantomeno incidentalmente connesso all’attribuzione di risorse economiche al gruppo di appartenenza (occorre ricordare che i deputati percepiscono apposito appannaggio, nonché usufruiscono di rimborsi spese).

Ne consegue che, diversamente da come opinato dal convenuto, le spese sostenute dai gruppi per lo svolgimento della loro attività sia all’interno che all’esterno dell’Assemblea Regionale Siciliana e per la loro partecipazione alla funzione legislativa non possono ritenersi “strumentali rispetto all’esercizio delle funzioni primarie delle quali l’organo regionale di rappresentanza politica è investito” al fine invocare la guarentigia di cui sopra e così consentire il sindacato giurisdizionale soltanto per le spese e “gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all’autonomia della Regione ed alle esigenze ad essa sottese”; ora, non può non evidenziarsi, a ulteriore confutazione della suddetta tesi difensiva, che la riconducibilità – attraverso un’opzione ermeneutica ardita e creativa – dell’attività di spesa del gruppo parlamentare nella guarentigia di cui all’art. 6 dello Statuto ne dovrebbe comportare – senza alcuna ragione e senza un adeguato supporto normativo – non una insindacabilità relativa, come diversamente prospettato, bensì assoluta al pari delle più alte funzioni di rappresentanza politica per le quali tale differenza non è posta.

In ultimo, una cosa è l’esenzione del presidente del gruppo parlamentare dall’obbligo della resa del conto giudiziale e dal relativo giudizio, come riconosciuto nella sentenza n. 30/2014/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte e nella sentenza n. 107/2015 della Corte costituzionale, un’altra è l’obbligo di documentare le spese sostenute con fondi pubblici per verificarne la loro riconducibilità alle finalità istituzionali del gruppo; tale ultima attività non può ritenersi esente dal sindacato giurisdizionale qualora sia contestata l’inerenza della spesa con le finalità del gruppo, come è avvenuto nel caso in esame, e attiene esclusivamente al merito della controversia.

3. Rigettata l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione occorre esaminare la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale, ove vi è stata la dichiarazione di costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata.

3.1. E’ necessario premettere, come posto in luce dal pubblico ministero all’udienza del 16.12.2015, che l’Avvocatura dello Stato ha depositato, per conto dell’Assemblea Regionale Siciliana, la dichiarazione di costituzione di parte civile, sulla quale il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, ove è incardinato il processo penale n. 373/2013 instaurato anche nei confronti dell’on. Musotto Francesco, non si è ancora pronunciato; quindi, allo stato degli atti manca una formale costituzione di parte civile e, tuttavia, il Collegio – per come in prosieguo argomenterà – non ritiene di accogliere la richiesta, formulata dal difensori del convenuto all’udienza del 16.12.2015, di un breve differimento in attesa della decisione che sarà assunta dall’organo giudicante penale.

3.2. L’organo requirente contabile ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di sospensione perché formulata oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 167 c.p.c.

L’eccezione è priva di pregio per una pluralità di ragioni.

3.2.1. Innanzitutto, la richiesta di sospensione del giudizio non rientra tra le “eccezioni processuali e di merito” che devono essere proposte a pena di decadenza dalle parti entro in termine di cui al comma 2 dell’art. 167 c.p.c. poiché la sospensione del giudizio può essere disposta anche d’ufficio dall’organo giudicante, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

3.2.2. In ogni caso, la richiesta di sospensione del giudizio per l’avvenuto deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale non può ritenersi tardiva poiché la prima udienza innanzi a questa Sezione si è celebrata il 17.06.2015, all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza n. 109/2015, mentre la dichiarazione di costituzione di parte civile è stata depositata nel processo penale il 27.10.2015.

3.2.3. In ultimo, deve osservarsi che mentre questa Sezione ha ritenuto in passato applicabile al giudizio contabile il disposto di cui al comma 2 dell’art. 167 c.p.c. con riferimento all’eccezione di prescrizione, la locale Sezione di Appello nelle sentenze n. 309/2013 e n. 25/2014 è stata, invece, di contrario avviso.

3.3. La richiesta di sospensione, pur essendo ammissibile, non è meritevole di accoglimento.

3.3.1. In linea generale, il legislatore nel nuovo codice di procedura penale, non avendo riprodotto la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 3 del codice abrogato, ha eleminato ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal contenuto dell’art. 295 c.p.c. (applicabile al presente giudizio in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del regio decreto n. 1038/1933); tale scelta ha reso palese l’intenzione di superare il principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del processo penale su quello civile, cui risultava ispirato il precedente ordinamento, sostituendolo con il principio della piena autonomia e separazione dei due giudizi, tranne ipotesi particolari e tassative; il processo civile, pertanto, deve seguire il proprio corso e il giudice può procedere ad un’autonoma valutazione ed accertamento dei fatti senza essere vincolato dal giudizio penale.

3.3.2. Nel caso specifico, poi, la richiesta di sospensione non è neanche giustificata da ragioni di opportunità poiché non vi è piena coincidenza tra i fatti posti a fondamento dei due giudizi.

Nel processo penale è stato contestato all’on. Musotto Francesco il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. per essersi appropriato dolosamente della somma € 160.602,00 (oggetto di contestazione in questo giudizio al paragrafo dell’esposizione in fatto sub 1.2.2. “Prelevamenti di somme dal c/c del Gruppo non supportati da documentazione giustificativa”) erogata dall’Assemblea Regionale Siciliana per essere destinata esclusivamente a finalità istituzionali di funzionamento del gruppo parlamentare di cui era presidente.

L’odierno giudizio riguarda, come evincibile dalla lettura del fatto della presente decisione, condotte molto più ampie di quelle oggetto dello scrutinio del giudice penale, alle quali è stata data una connotazione psicologia gravemente colposa e non dolosa, con la conseguenza che viene meno la possibilità di contrasto tra giudicati paventata dalla difesa del convenuto.

Del resto, il processo contabile e quello penale, pur potendo presentare elementi di intersecazione, poggiano su presupposti differenti e, quindi, non vi è alcuna necessità di prevedere la sospensione del primo per una sorta di supremazia del secondo (basti pensare che, spesso, per la sussistenza della fattispecie incriminatrice penale è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, mentre per la ricorrenza dell’illecito erariale è sufficiente la colpa grave).

Ciò non comporta, poi, alcuna violazione del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 della Costituzione) poiché la parte può esercitare innanzi a questa Corte, nell’ambito delle regole procedurali che la stessa è tenuta ad osservare, le sue facoltà difensive senza alcuna limitazione.

La diversità dei presupposti e delle condotte prese in considerazione nell’ambito dei due differenti giudizi esclude anche che l’on. Musotto possa essere chiamato due volte a rispondere di uno “stesso fatto”.

3.3.3. In ultimo, per completezza espositiva deve puntualizzarsi che questa Sezione ha ritenuto che l’unico caso di sospensione necessaria del processo fosse ravvisabile nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 75 del c.p.p. qualora il pubblico ministero contabile avesse attivato il giudizio dopo la costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata.

Pur ribadendo quanto sopra esposto, circa la non piena coincidenza tra i fatti posti a base dei due giudizi, deve osservarsi che la presente fattispecie esula dall’ambito applicativo della norma sopra richiamata perché il giudizio contabile è stato introdotto prima della dichiarazione di costituzione di parte civile che, tra l’altro, non è stata ancora formalmente ammessa dal G.I.P.

In ogni caso, le Sezioni Riunite di questa Corte nella recente ordinanza n. 5/2015 hanno escluso anche nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 75 c.p.p. che il giudizio contabile debba essere sospeso in attesa della conclusione di quello penale.

4. Premesso quanto sopra, è necessario soffermarsi brevemente sulla natura dei gruppi, richiamando la sentenza n. 107/2015 della Corte costituzionale che ha compendiato lo stato della giurisprudenza in materia; in verità i gruppi consiliari nella Regione Siciliana sono denominati “gruppi parlamentari” (artt. 23 e ss del regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana), ma tale discrepanza terminologica, pur con le differenze dovute per la particolare autonomia riconosciuta all’ente territoriale siciliano dallo Statuto approvato con legge costituzionale, comporta comunque l’applicabilità dei principi contenuti nella citata sentenza anche al presente giudizio.

Il Giudice delle leggi ha da sempre “affermato che «i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell’ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all’attività dell’assemblea, assicurando l’elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica» (sentenza n. 187 del 1990)”; e ancora “più di recente si è ricordato che «I gruppi consiliari sono stati qualificati […] come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988)» (sentenza n. 39 del 2014)”.

In ultimo, “La figura dei presidenti dei gruppi consiliari, delineata dagli statuti regionali e dai regolamenti consiliari interni, si caratterizza, a sua volta, per il forte rilievo politico e per l’importanza delle funzioni di rappresentanza, direttive e organizzative ad essi attribuite”.

5. Chiarita la natura e la funzione dei gruppi parlamentari, a confutazione della tesi difensiva dell’on. Musotto secondo la quale il quadro organizzativo e normativo di riferimento vigente al tempo dei fatti contestati, ovverosia della sua presidenza protrattasi dal 14.07.2009 al 09.05.2012, fosse carente e poco chiaro è necessario tratteggiare le disposizioni all’epoca vigenti, tenuto conto anche di quanto acquisito a seguito dell’ordinanza n. 109/2015.

5.1. Il regolamento dell’Assemblea Regionale Siciliana tratta dei gruppi parlamentari agli artt. 23, 24 e 25, senza occuparsi del loro finanziamento.

5.2. Il finanziamento dei citati gruppi è disciplinato da decreti adottati dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana emessi a seguito di deliberazioni del Consiglio di presidenza che prevedono l’attribuzione, come in prosieguo meglio si esporrà, di un contributo unificato al gruppo per l’esercizio delle proprie funzioni e per i dipendenti cosiddetti stabilizzati, nonché un rimborso spese per quelle sostenute dal gruppo e dai singoli deputati ad esso iscritti.

5.2.1. Il Decreto del Presidente dell’Assemblea (D.P.A.) n. 654 del 26.11.2003 ha previsto, a decorrere dall’01.01.2003, in sostituzione dei contributi ordinari, speciali e aggiuntivi delle presidenze, la corresponsione di un “contributo unificato” mensile a ciascun gruppo parlamentare parametrato al numero degli iscritti, con destinazione del 10% alle esigenze delle presidenze; l’importo è stato modificato con D.P.A. n. 82 del 23.10.2006, con specificazione che il contributo è erogato ai gruppi “per l’esercizio delle proprie funzioni”; il quantum è stato ulteriormente modificato con l’ulteriore D.P.A. n. 46 del 17.02.2009.

5.2.2. Il D.A.P. n. 152 del 05.11.1996 ha previsto per i gruppi parlamentari la concessione, in rate trimestrali anticipate, di un contributo (cosiddetto “dipendenti stabilizzati”) annuo per assicurare la stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti dei gruppi, previa stipula di apposito contratto collettivo; il D.A.P. n. 242 del 6 dicembre 1996 ha individuato nominativamente i dipendenti per i quali sussistevano le condizione per essere stabilizzati così come previste dal precedente decreto; il D.P.A. n. 367 del 16.07.2001, poi modificato dal D.P.A. n. 18 del 07.02.2002, ha approvato il disciplinare riguardante la regolamentazione del rapporto di lavoro.

Sempre in materia di personale alle dipendenze del gruppi parlamentari sono stati emessi, successivamente, numerosi decreti per regolamentare la materia.

5.2.3. Il D.A.P. n. 364 del 21.12.1991 ha riconosciuto, con decorrenza 01.01.1991, a ciascun gruppo il diritto al rimborso (cosiddetto “contributo portaborse”), da parte dell’Assemblea, “delle spese per attività di ricerca, di consulenza, di collaborazione e per i relativi servizi di supporto, approntate dal gruppo medesimo e/o dai deputati ad esso iscritti, per concorrere ad assicurare la più efficace funzionalità dell’Assemblea”; e ancora “sono ammesse a rimborso le spese, regolarmente documentate, sostenute per studi e consulenze, riguardanti il settore legislativo, per l’assunzione e/o utilizzazione di collaboratori … per l’organizzazione di convegni e seminari, per l’affitto di locali, per spese telefoniche, per acquisto di pubblicazioni, per spese editoriali relative a pubblicazioni riguardanti l’attività parlamentare del Deputato o del Gruppo, per apparecchiature d’ufficio”.

Il decreto, inoltre, ha previsto che il presidente di ciascun gruppo inoltri, mensilmente, un’unica richiesta complessiva ai deputati questori, previa acquisizione delle “richieste analitiche avanzate dai singoli deputati e/o le indicazioni specifiche delle spese eventualmente affrontate dallo stesso gruppo per l’attività e i servizi in oggetto e dovrà riscontrare i documenti giustificativi delle spese sostenute”; e ancora “nella richiesta dovrà essere precisato il tipo di spesa da affrontare (ricerca, consulenza, collaborazione, relativi strumenti di supporto) e, in caso di spese affrontate dai propri iscritti, altresì che essi abbiano avanzato al gruppo la relativa domanda di rimborso”.

Il D.P.A. n. 424 del 22.11.1995 ha previsto che “in sostituzione del rimborso ai gruppi parlamentari di cui al D.P.A. n. 364 del 21 dicembre 1991 … è stabilito, con effetto dal 3 agosto 1995, un contributo ai gruppi parlamentari medesimi destinato a finanziare l’opera di ricerca, collaborazioni, attività di segreteria, fornitura di beni strumentali e non, e servizi di supporto all’attività inerente il mandato parlamentare a favore dei deputati appartenenti al gruppo … il contributo … è determinato nella misura massima di £ 6.500.000 mensili, onnicomprensive, per ciascun deputato, che provvederà direttamente, per le finalità sopra citate, a richiedere al gruppo di appartenenza la reintegra delle spese sostenute, nei limiti del contributo medesimo … tale somma sarà corrisposta in favore del gruppi parlamentari il 30 di ogni mese … restano invariate le disposizioni contenute nel citato D.P.A. n. 364 del 21 dicembre 1991 … che non siano in contrasto con il presente decreto”.

Il citato D.P.A. n. 424/1995 ha modificato, quindi, il precedente D.P.A. n. 346/1991 includendo tra le spese rimborsabili anche le attività di segreteria e la fornitura di beni strumentali e non.

Poi, il D.P.A. n. 231 del 17.10.2002 ha stabilito che: “in sostituzione del rimborso per oneri fiscali, e dell’IVA, in particolare connessi allo svolgimento dell’opera di ricerca, collaborazione, attività di segreteria, forniture di beni strumentali e non, e servizi di supporto inerenti il mandato parlamentare, il contributo ai gruppi parlamentari, di cui al D.P.A. n. 99 dell’11 marzo 1998, è stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2002, nella misura massima omnicomprensiva di euro 4.678,36 mensile, per ciascun deputato il quale provvederà direttamente, per le finalità sopra citate, a richiedere al gruppo di appartenenza la reintegrazione delle spese sostenute, nei limiti del contributo medesimo … tale somma sarà corrisposta a favore dei gruppi parlamentari il 30 di ogni mese”. Tale decreto ha, poi, puntualizzato: “A decorrere dalla corrente esercizio finanziario, le superiori spese sono ammesse a rimborso sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dal deputato al presidente del gruppo parlamentare di appartenenza, concernenti l’effettuazione delle stesse. Della relativa acquisizione dovrà essere fatta menzione nella richiesta di concessione del contributo medesimo inoltrata all’amministrazione, tramite i deputati questori, per la consequenziale erogazione”; e ancora “alla fine di ogni anno, i deputati presentano ai rispettivi gruppi parlamentari di appartenenza una relazione politico istituzionale sull’attività svolta in ordine alla utilizzazione effettuata dei rimborsi ad essi erogati per le attività previste dal presente decreto”.

Il D.P.A. n. 95 del 29.02.2012 ha soppresso, a decorrere dal mese di marzo 2012, il contributo di cui al suddetto D.P.A. n. 231 del 17.10.2010, istituendo al suo posto il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato di cui il 50% erogato al gruppo e il restante 50% al singolo deputato, con onere di quest’ultimo di rendicontare, con propria dichiarazione, le spese sostenute direttamente al servizio ragioneria al fine di ottenerne il rimborso; ha inoltre specificato le spese di cui il deputato può chiedere il rimborso, quali spese per collaboratori, consulenze e ricerche, spese per gestione di un ufficio, quali affitto locali e relative utenze, locazione di beni mobili strumentali, spese per l’utilizzo di reti pubbliche di consultazioni dati, spese per convegni e sostegno delle attività politiche; ha previsto l’onere a carico del deputato di conservare la documentazione giustificativa da esibire, qualora sottoposta a controllo, al Collegio dei deputati questori che – in caso di riscontrate irregolarità documentali legittima – gli uffici a procedere al recupero di quanto indebitamente erogato.

5.3. I singoli deputati, poi, hanno personalmente percepito, sempre nell’arco temporale di riferimento della presidenza Musotto, ulteriori indennità e rimborsi, questi ultimi anche in via forfettaria.

5.3.1. In particolare, hanno percepito: una diaria giornaliera fissa e variabile, quest’ultima legata anche alla loro presenza in Assemblea e nelle Commissioni (art. 1 della legge regionale n. 44/1965), una indennità parlamentare, quest’ultima comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza (D.P.A. n. 77/2007 e D.P.A. n. 12/2011), indennità e rimborsi per spese di viaggio e trasporto su gomma (D.P.A. n. 709/2003), per spese telefoniche e di acquisto di beni e servizi informatici (D.P.A. n. 74/2007), i cui importi nel tempo sono stati modificati.

5.3.2. I deputati avevano anche diritto per la consumazione dei pasti presso la bouvette dell’Assemblea Regionale Siciliana ad un buono pasto giornaliero di € 9,00, da lunedì a venerdì, e a due buoni nei giorni di presenza per i lavori in aula.

  1. A fronte delle analitiche disposizioni di cui sopra, i contributi economici concessi dall’Assemblea Regionale Siciliana al gruppo per il raggiungimento delle finalità istituzionali e oggetto di contestazione con il presente giudizio, sono stati gestiti in modo disinvolto, come emerge dalla puntuale e corposa relazione prot. n. 0011957/14 del 09.01.2014 della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo.

Il Collegio, nell’esaminare le singole contestazioni, deve procedere nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato imposto dall’art. 112 c.p.c. e, pertanto, nella disamina delle singole voci di spesa deve tenere conto di quanto addebitato dal pubblico ministero nel libello introduttivo del presente giudizio.

E’ necessario, inoltre, precisare, come evincibile dalla citata relazione della Guardia di Finanza prot. n. 0011957/14 del 09.01.2014, che l’on. Musutto aveva la disponibilità ad operare per il gruppo di cui era presidente solo sul conto corrente n. 241501 acceso presso Banca Nuova il 02.02.2010.

6.1. Danno di € 200.432,10.

La somma di cui sopra, corrisposta ai singoli iscritti al gruppo mediante assegno, accredito o tramite maggiorazione del contributo cosiddetto “portaborse” in importi mensili fissi, a volte con causale generica di “indennità/contributo funzionamento gruppo parlamentare”, dal presidente on. Musotto Francesco, costituisce danno erariale, con le limitazioni che in prosieguo si esporranno.

Si tratta di somme, come evincibile dalla relazione prot. n. 11957/14 del 09.01.2014 della Guardia di Finanza, erogate a pioggia in contrasto con le specifiche disposizioni di cui sub 5.2.1., 5.2.2. e 5.2.3.

Il convenuto ha sostenuto che una parte delle somme contestate è stata corrisposta in aggiunta al contributo cosiddetto portaborse per affrontare le spese di consulenza e una parte per far fronte alle iniziative politiche sul territorio di ciascun deputato, aggiungendo che l’utilizzo del contributo unificato non doveva essere oggetto di alcuna rendicontazione.

Le argomentazioni difensive sono destituite di fondamento.

Le spese di consulenza rientravano nel cosiddetto contributo “portaborse” di cui sub 5.2.3. e potevano essere erogate solo a rimborso delle stesse e dietro presentazione di apposita documentazione che il capogruppo doveva esigere dal singolo deputato.

Non vi è dubbio, poi, che il contributo unificato, come sposto sub 5.2.1., era corrisposto al gruppo per “per l’esercizio delle proprie funzioni” e non ai singoli iscritti che, invece, ricevevano un rimborso spese per l’esercizio dei loro compiti, come esposto sub 5.2.3.

Deve, inoltre, ricordarsi che chi gestisce risorse pubbliche, come l’odierno convenuto in qualità di presidente del gruppo, ha l’onere di utilizzarle esclusivamente per le finalità per le quali sono state erogate e non può sottrarsi in alcun modo dal dovere di giustificare come le abbia utilizzate; in altri termini, se è pacifico – come esposto sub 2 – che il capogruppo è sottratto dall’obbligo della resa del conto a questa Corte, è altrettanto pacifico che non si possa sottrarre dall’onere di documentazione; ecco perché l’utilizzo del contributo unificato di cui sub 5.2.1. non poteva ritenersi svincolato da qualsiasi controllo e onere di allegazione, come pretenderebbe il convenuto.

Né può ritenersi, come dall’on. Musotto Francesco opinato, che vi sia una inerenza in re ipsa alle finalità istituzionali del gruppo dell’utilizzo delle citate somme per il solo fatto che siano state effettivamente corrisposte ai singoli deputati perché altrimenti vi sarebbe una gestione arbitraria delle risorse pubbliche; è stato il convenuto che ha deciso, come dallo stesso dichiarato, di erogare a pioggia le somme in questione e a non pretendere che ciascun destinatario ne giustificasse neanche aposteriori l’utilizzo.

Dalla somma di cui sopra pari a € 200.432,10 deve essere sottratto l’importo di € 14.400,00 poiché corrisposto a seguito di bonifici tratti sul conto corrente di Unicredit sul quale l’on. Musotto non aveva alcuna autorizzazione ad operare, come risulta dalla relazione prot. n. 11957/14 del 09.01.2014 della Guardia di Finanza; del resto, sul punto il pubblico ministero, nonostante la specifica contestazione del convenuto, non ha fornito alcuna necessaria spiegazione delle ragioni per le quali questi debba rispondere anche delle citate somme.

Il danno erariale imputabile all’odierno convenuto è pari, pertanto, a € 186.032,10.

6.2. Danno pari a € 160.602,00.

L’importo, inizialmente contestato nella misura di € 178.462,00 è stato modificato all’udienza del 16.12.2015 dal pubblico ministero che ha preso atto della rettifica contenuta nella nota prot. n. 0592796/14 del 10.11.2014 della Guardia di Finanza.

La somma di cui sopra è stata prelevata dai conti correnti intestati al gruppo ed è pari alla differenza tra i prelievi in contanti, anche a mezzo cambio di assegni tratti a favore dello stesso on. Musotto, per € 195.945,09 e la documentazione giustificativa esibita per € 17.483,09.

Da € 160.602,00 deve essere detratto l’importo di € 26.000,00 prelevato su un conto corrente dell’Unicredit sul quale il convenuto non aveva alcuna disponibilità ad operare, con una rimanenza di € 134.602,00.

Anche in tal caso possono trovare ingresso le argomentazioni esposte sub 5.1. per quanto riguarda l’onere di allegazione; il convenuto, infatti, non ha in alcun modo giustificato documentalmente, né sul punto ha fornito alcun valido elemento indiziario, di come sia stata utilizzata la somma di € 134.602,00, essendosi limitato a sostenere labialmente di avere provveduto all’acquisto di stampanti, toner, cancelleria, quotidiani etc…

6.3. Danno di € 75.00,000

Si tratta di somme prelevate in contanti.

Per quanto riguarda la somma di € 30.000,00 deve rilevarsi che è stata prelevata da un conto corrente accesso preso Unicredit sul quale l’on. Musotto non aveva alcuna disponibilità ad operare, con la conseguenza che nel silenzio del pubblico ministero non può essere effettuato alcun addebito.

La restante somma di € 45.000,00 sarebbe stata corrisposta al Presidente Lombardo per la campagna elettorale del partito politico di appartenenza del gruppo, come riferito dal convenuto.

In disparte la circostanza che dell’utilizzo della somma di € 45.000,00 non vi è alcuna documentazione giustificativa e ciò è sufficiente per integrare gli estremi dell’illecito erariale, deve osservarsi che comunque averla impiegata per finalità estranee allo svolgimento delle funzioni proprie del gruppo parlamentare costituisce illecito erariale, non essendo consentito finanziare con il contributo unificato la campagna elettorale del partito di appartenenza.

Il danno, quindi, imputabile all’on. Musotto ammonta a € 45.000,00.

6.4. Danno di € 4.700,00.

L’illecito è conseguenza dell’esborso per una cena, tenutasi a villa Alliata il 19.10.2010, organizzata per la presentazione da parte del Presidente Lombardo della nuova Giunta Regionale, il cui costo complessivo di € 14.100,00 è stato imputato – quanto al suo pagamento – in quote uguali ai tre gruppi regionali che sostenevano l’organo esecutivo, tra cui il gruppo MPA.

Non si comprende come tale evento di natura conviviale possa farsi rientrare tra le finalità istituzionali del gruppo parlamentare, con onere a carico delle casse pubbliche per il suo svolgimento; è arduo ritenere che per la presentazione di una nuova Giunta Regionale, oltre al giusto clamore mediatico suscitato quale evento che interessa l’intera collettività amministrata, debba essere anche necessaria una cena dal costo di ben € 14.100,00 per la sua presentazione.

Poi, a volere essere proprio tanto indulgenti, al più trattasi di evento di carattere politico riconducibile ai partiti che sostengono la stessa e non certo ai gruppi parlamentari.

6.5. Danno € 18.413,50.

Tale danno è la conseguenza dell’emissione di assegni circolari per rimborsi di pasti e consumazioni varie presso la bouvette dell’Assemblea Regionale Siciliana gestita dalla Hassio Servizi Soc. Coop. a r.l.

Come già esposto sub 5.3.2. i deputati avevano diritto ai buoni pasto i quali dovevano ritenersi satisfattivi nel loro importo delle consumazioni effettuate nei giorni lavorativi presso la bouvette; invece, come dichiarato a sommarie informazioni dal rappresentante della ditta e dal cassiere della stessa, i deputati facevano fatturare sistematicamente la differenza, anche per i pasti consumati dai loro ospiti, a carico del gruppo di appartenenza senza che fossero, poi, esplicitate le ragioni di tale modus operandi.

Non vi è, pertanto, alcuna plausibile ragione di ricondurre tali spese alle finalità istituzionali del gruppo anche perché, pur volendo dare credito alle argomentazioni difensive, il protrarsi dei lavori in aula o nelle commissioni, per giustificare eventuali consumazioni di pasti, avrebbero dovuto essere adeguatamente giustificati e documentati; invece, era prassi costante la fatturazione dei pasti al gruppo.

In ultimo, è necessario ricordare che parte del costo effettivo dei pasti e delle consumazioni era a carico dell’Assemblea Regionale, con la conseguenza che il prezzo offerto ai deputati era già minore di quello effettivo.

La presunta somma di € 734,00 per l’acquisto di bicchieri di carta e confezioni di acqua che, secondo la difesa, sarebbero servite per le riunioni del gruppo, non è stata sufficientemente indicata tra le pezze di appoggio.

In ultimo, deve essere detratta la somma di € 11.007,00 poiché corrisposta a seguito di assegni circolari emessi sul conto corrente Unicredit sul quale il convenuto non aveva alcuna disponibilità ad operare.

L’illecito erariale ammonta, quindi, a € 7.406,50.

6.6. Danno di € 103.468,58.

Il danno è conseguenza della stipula, ad opera dell’on. Musotto, di un contratto di locazione per un immobile sito in Palermo, via Libertà n. 62, cui è seguito il pagamento dei canoni e delle relative spese di gestione a carico del gruppo di appartenenza con il contributo unificato.

Non vi è dubbio che l’Assemblea Regionale metta a disposizione dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati gli strumenti necessari per consentire l’espletamento delle loro funzioni, con la concessione di locali e attrezzature di vario genere; è notorio, poi, che la stessa Assemblea – nel caso di indisponibilità di locali di proprietà – provveda a reperirli sul mercato tramite la stipula di contratti di locazione; non vi è alcuna prova che i locali messi a disposizione dall’Assemblea non fossero idonei, come sostenuto dalla difesa, alle esigenze del gruppo.

Tali circostanze, già, renderebbero difficilmente compatibile con i fini istituzionali del gruppo la locazione di immobili oltre quelli messi a disposizione dall’Assemblea, con duplicazione di costi a carico del pubblico erario.

Ciò che, però, nel caso in esame rende la spesa contestata del tutto estranea ai fini istituzionali del gruppo è l’utilizzo, come dichiarato dallo stesso convenuto, dei citati locali anche come sede del partito politico di appartenenza che a Palermo non aveva alcuna immobile; in tali locali, come dichiarato dal sig. Luca Eugenio, che ivi ha svolto attività di segreteria politica a titolo gratuito, si recavano politici regionali, nazionali e locali; poi, come anche accertato dalla Guardia di Finanza sul sito internet del partito MPA la sede di Palermo era indicata proprio nello stabile di via Libertà.

Orbene, poiché come esposto sub 4 i gruppi parlamentari sono soggetti del tutto autonomi dai partiti politici dai quali promanano, e che tra le finalità istituzionali dei primi non rientrano certamente quelle di sostegno economico ai secondi, appare del tutto plausibile che l’affitto dell’immobile di via Libertà sia avvenuto in via strumentale per garantire una sede del partito a Palermo, con oneri indebitamente sostenuti con il contributo unificato.

Il convenuto contesta che non possa rispondere delle spese maturate dopo la cessazione dalla carica di presidente del gruppo; la doglianza non ha pregio poiché il contratto dallo stesso stipulato è soggetto a precise scadenze legali, in mancanza delle quali continuano a maturare gli oneri economici; del resto, l’on. Musotto è cessato dalla carica il 09.05.2012 e gli addebiti a lui mossi coprono gli esborsi fino a dicembre del 2012, un arco temporale ragionevole entro il quale comunque un recesso dal contratto ad opera del nuovo presidente non avrebbe potuto avere ancora alcuna efficacia.

6.7. Danno di € 58.405,22.

Il pubblico ministero ha sostenuto che trattasi di contributi erogati sotto varia forma al partito anche in modo indiretto per manifestazioni di carattere politico che avrebbero travalicato “le finalità istituzionali del Gruppo all’interno dell’Assemblea elettiva” per la loro natura strettamente politica “e l’assenza di riferimenti ad attività legislativa presso l’Assemblea”.

Orbene, trattasi di affermazione generica che si scontra con la natura certamente politica di ciascun gruppo parlamentare che svolge la propria attività sia all’interno dell’assemblea Regionale sia all’esterno e per la quale riceve il contributo economico regionale.

Le spese in questione, tutte documentate, sono state effettuate per l’organizzazione di convegni.

Non è stato, pertanto, fornito da parte del pubblico ministero alcun elemento neanche di natura indiziaria – in disparte le generiche considerazioni di cui sopra – per sostenere e avvalorare la tesi secondo la quale si sarebbe trattato di contributi economici indiretti al partito politico di appartenenza.

6.8. Danno di € 28.200,00.

Trattasi di contributi erogati, tra l’altro senza alcuna criterio predeterminato, a singole associazioni e comitati locali che esulano del tutto dalle finalità istituzionali del gruppo parlamentare; non si comprende, infatti, come il sostenere iniziative di soggetti terzi o convegni da questi organizzati possano considerarsi inerenti con le finalità istituzionali del gruppo parlamentare (a titolo di esempio si è trattato di patrocinare manifestazioni religiose, di ristrutturare una chiesa, di elargizioni a circoli culturali, di contributo per un pranzo di beneficenza etc…).

6.9. Danno di € 27.620,00.

Si tratta di somme erogate a soggetti non appartenenti al gruppo parlamentare (Chiaramonte, Sucato, Amendolia, Molino, Cardillo, Mezzatesta) per i quali non è stata esibita alcuna documentazione giustificativa volta a dimostrarne le ragioni.

Il convenuto ha sostenuto, del tutto labialmente, che tali soggetti avrebbero svolto attività lavorativa in favore del gruppo parlamentare per brevi lassi temporali. Tale affermazione, accompagnata da assoluta carenza documentale, è del tutto insufficiente per ritenere la spesa di cui sopra compatibile con le finalità istituzionali del gruppo.

Deve essere, invece, sottratta la somma di € 2.000,00 (Chiaramonte), accogliendo sul punto la contestazione della difesa, poiché l’assegno è stato emesso su un conto corrente Unicredit sul quale il convenuto non aveva alcuna disponibilità ad operare.

Per quanto riguarda la somma di € 6.000,00 (Basile) che la difesa ritiene non incassata a causa della mancanza di data sull’assegno, deve osservarsi che nella relazione della Guardia di Finanza è stata chiaramente indicata la data della valuta di incasso (03.06.2010).

Il danno complessivo da imputare all’on. Musotto ammonta a € 25.620,00.

6.10. Danno di € 4.114,18, di cui € 1.732,22 “per spese sostenute da singoli deputati” e € 2.381,63 “per acquisti di vario genere (regalie, alimentari e libri)”.

6.10.1. Innanzitutto è necessario sottrarre da € 1.732,22 la spesa di € 564,20 poiché disposta su un conto corrente Unicredit sul quale il convenuto non aveva alcuna disponibilità ad operare; poi, la spesa di € 170,00 non risulta costituire illecito erariale poiché, come emerge dalla documentazione agli atti, utilizzata per l’acquisto di quotidiani.

Non trova alcuna giustificazione, invece, la spesa per la fattura n. 644 del negozio Migliore per € 998,02 poiché non può essere posta in alcuna relazione con le finalità istituzionali del gruppo; non può essere condivisa la tesi difensiva secondo la quale la fattura in questione non risulterebbe pagata poiché in contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.

6.10.2. La restante contestazione di € 2.381,96 appare connotata da genericità poiché non è stato possibile per il Collegio individuare, da un attento esame della relazione della Guardia di Finanza, a quali singole voci di spesa intendeva riferirsi il pubblico ministero e, pertanto, non può essere addebitata al convenuto.

6.11. Danno di € 5.470,48.

La spesa in questione è riferibile per € 2.962,28 a necrologi intestati al gruppo parlamentare e per € 2.508,20 a necrologi personali del convenuto.

Anche in tale ipotesi il contributo unificato è stato impropriamente utilizzato poiché non si ravvisa alcuna relazione funzionale tra l’attività istituzionale del gruppo e la partecipazione pubblica a lutti, non spettando al gruppo alcuna funzione di rappresentanza che possa giustificare una tale spesa con soldi pubblici anziché personali di chi voglia liberamente esprimere pubblico cordoglio; le funzioni di rappresentanza sono svolte, infatti, dagli organi elettivi ed esecutivi della Regione Siciliana e non certamente dai gruppi parlamentari.

6.12. Danno di € 9.753,54.

La spesa attiene al pagamento di fatture per la consumazione di pasti presso ristoranti e alberghi per eventi di natura conviviale e in assenza di qualsiasi documentazione utile al riguardo non possono in alcun modo farsi rientrare tra le finalità istituzionali del gruppo parlamentare, né tantomeno tra le spese di rappresentanza.

Non vi è alcuna ragione di dubitare che alcune di queste fatture, reperite presso la sede del gruppo MPA, siano state effettivamente pagante in contanti per € 2.890,54; il convenuto ne contesta il pagamento e ciò significherebbe, però, sostenere che le citate fatture intestate al gruppo per l’avvenuta consumazione di pasti siano rimaste insolute, circostanza del tutto implausibile.

Deve essere accolta, invece, l’eccezione della difesa circa la duplicazione della spesa di € 1.445,27 nelle pagine 513 e 514 della relazione della Guardia di Finanza.

Il danno da imputare all’on. Musotto è pertanto pari a € 8.308,27.

6.13. Danno di € 17.500,00.

L’esborso di cui sopra è avvenuto a titolo di rimborso spese al sen. Oliva, commissario regionale del partito MPA, per la consumazione di pasti al ristorante, per l’acquisto di carburante, per gli spostamenti in taxi su Roma, per l’acquisto di articoli vari (libri, giornali), per le spese di necrologi etc

In disparte la spesa abnorme per la consumazione di pasti (anche in compagnia di altri soggetti rimasti ignoti) in svariate località siciliane e per il trasporto (taxi su Roma, manutenzione autovettura intestata a tale Olivia Giulia, carburante prelevato su diversi distributori siciliani, messa a disposizione di autovettura del gruppo), non si comprende come l’attività di un organo del partito possa rientrare nelle finalità istituzionali del gruppo parlamentare e quale “attività di supporto al Gruppo” abbia svolto, come genericamente dichiarato dallo stesso on. Musotto.

Che sia stata rimborsata una cifra minore rispetto a quella richiesta dal sen. Oliva, pari a € 36.413,44, non comporta il venir meno dell’illecito erariale per le somme indebitamente rimborsate.

6.14. Danno di € 22.289,48.

Il danno di cui sopra è conseguenza del noleggio dell’autovettura Audi 6 targata DB091DH che sarebbe stata messa a disposizione del sen. Oliva e poi sarebbe rimasta a Catania a disposizione dell’on. D’Agostino, come dichiarato dallo stesso on. Musotto nelle sommarie informazioni rese.

Orbene, il costo di tale autovettura non può rientrare tra le finalità istituzionali del gruppo parlamentare poiché, da un lato posta a disposizione di un organo non del gruppo (si veda sub 5.13.), dall’altro è stata utilizzata a Catania e non a Palermo dove ha sede l’Assemblea Regionale.

6.15. Danno per € 1.858,00.

L’esborso è conseguenza delle spese per l’ospitalità alla delegazione COTER (Commission for Territoarial Cohesion) al tempo in cui l’on. Musotto era presidente della Commissione UE.

Il danno è fatto discendere, secondo la prospettazione accusatoria, dal fatto che la citata delegazione abbia incontrato il Presidente della Regione Siciliana, ma tale circostanza non è da sola sufficiente – in assenza di altri elementi – per ritenere la spesa non inerente ai fini istituzionali del gruppo.

7. Non vi è dubbio che le spese sopra indicate siano riconducibili all’operato dell’on. Musotto, quale presidente del gruppo parlamentare, poiché disposte con assegni bancari dallo stesso sottoscritti, oppure con bonifici bancari, assegni circolari e prelievi sul conto corrente n. 241501 accesso presso Banca Nuova, di cui il citato convenuto aveva la piena disponibilità ad operare.

8. In ultimo, sussiste quantomeno l’elemento psicologico della colpa grave nella condotta dell’on. Musotto Francesco, da intendersi quale accentuato disinteresse e noncuranza degli obblighi di servizio, nonché palese disprezzo del soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve essere improntata la gestione delle risorse pubbliche poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il quadro normativo di riferimento, come sopra esposto, era sufficientemente chiaro sull’utilizzo del contributo unificato per le sole finalità istituzionali del gruppo parlamentare, finalità che non potevano identificarsi con la spendita di denaro non accompagnata da alcuna causa giustificativa pubblicistica.

Il convenuto, infatti, pur sussistendo un’analitica disciplina sul rimborso spese ai deputati, ha posto in essere una condotta caratterizzata da colpevole leggerezza nell’erogare mensilmente a ciascun deputato – in aggiunta a quanto già percepito a tiolo di rimborso spese e con altre indennità varie – ulteriori somme per presunte finalità istituzionali senza alcuna verifica delle modalità di spesa e senza alcuna rendicontazione; ha prelevato somme in contanti senza poi, con grave negligenza, conservare e produrre alcuna documentazione giustificativa che potesse legittimare il loro utilizzo per finalità pubbliche, oppure le ha erogate a terzi per scopi che nulla avevano a che fare con l’attività politica del gruppo; ha effettuato, con totale disinteresse, spese che non potevano essere poste in alcuna relazione con l’attività istituzionale del gruppo parlamentare.

In altri termini, le analitiche contestazioni esposte nei precedenti paragrafi, pongono in luce una condotta dell’on. Musotto tesa più a gestire risorse ritenute a torto di natura “privatistica” e conseguentemente svincolate da qualsiasi controllo anziché “pubblicistica”; è invece proprio la loro indubbia natura pubblicistica che avrebbe dovuto imporre grande oculatezza nella loro gestione, previa attenta verifica degli interessi collettivi da realizzare con lo svolgimento dell’attività del gruppo stesso.

9. Non vi sono i presupposti per la riduzione dell’addebito, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tenuto conto della notevole divergenza tra il paradigma legale cui avrebbe dovuto attenersi l’odierno convenuto e l’utilizzo delle somme che concretamente è stato effettuato.

10. Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna l’on. Musotto Francesco a pagare a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana la somma di € 589.595,43 con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese di causa, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna l’on. Musotto Francesco a pagare a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana la somma di € 589.595,43, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo…

Omissis

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