Soluzione per le discoteche? Ingresso solo per maggiorenni

n. 8/2015 | 14 Agosto 2015 | © Copyright | - Giurisprudenza, Sicurezza pubblica | Torna indietro | Commenta More

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – decreto 13 agosto 2015* (sospende parzialmente  un  provvedimento di chiusura per 15 giorni di una discoteca, consentendo l’ingresso nella discoteca stessa ai soli maggiorenni previamente identificati con fotocopia della carta d’identità), con 4 documenti correlati.


TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – decreto 13 agosto 2015 n. 71 – Pres.  Zuballi – Tkkc Srl (Avv.ti Fusco e Cinque) c. Questura di Udine – (accoglie parzialmente l’istanza cautelare urgente, nei limiti di cui in motivazione, e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 settembre 2015).

Sicurezza pubblica – Ordinanza di sospensione dell’attività di una discoteca – Ex art. 100 TULPS – Per un periodo di 15 giorni – Motivata con riferimento a due ravvicinati episodi riguardanti l’assunzione di stupefacenti che hanno visto coinvolti minori – Domanda di sospensione – Va accolta parzialmente (limitatamente ai soli soggetti maggiorenni).

Va accolta parzialmente la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento con la quale il Questore, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha disposto la sospensione dell’attività di una discoteca (nella specie la discoteca Kursaal) per 15 giorni per facendo riferimento a due ravvicinati episodi riguardanti l’assunzione di stupefacenti che hanno visto coinvolti minori; più precisamente, secondo un equo bilanciamento degli interessi coinvolti, l’istanza cautelare urgente va accolta consentendo la ripresa dell’attività della discoteca con accesso limitato ai soli soggetti maggiorenni, previa identificazione degli stessi e fotocopiatura dei rispettivi documenti di identità.

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Documenti correlati (solo i più recenti):

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 29 luglio 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/60123 (sulla sospensione della licenza di un bar – nella specie per 15 giorni – perchè frequentato da soggetti con numerosi pregiudizi di polizia, tra cui persone in possesso di stupefacenti).

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – decreto monocratico 7 agosto 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/60185 (respinge la domanda cautelare relativa al decreto del Questore di Rimini che ha disposto la chiusura per 120 giorni della discoteca “Cocoricò” di Riccione).

TAR VENETO – sentenza 10 agosto 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/60319 (sul potere dei Sindaci di emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana e sulla legittimità di una ordinanza del Sindaco di Padova che ha disposto la chiusura per tre mesi di una sala giochi che era divenuta un centro di aggregazione per pregiudicati e spacciatori),

QUESTORE DI RIMINI – decreto 1° agosto 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/60151 con il quale è stata disposta la chiusura per 4 mesi della discoteca “Cocoricò” di Riccione


N. 00071/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2015, proposto da:

Tkkc Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Renato Fusco e Vincenzo Cinque, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Via Donota 3;

contro

Questura di Udine;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento 10.8.2015 (notificato in data 11.8.2015) disponente, ex art. 100 TULPS, la sospensione di ogni attività relativa alla discoteca Kursaal per la durata di quindici giorni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il danno economico appare particolarmente grave, data l’imminenza del ferragosto;

Rilevato che va garantita la prioritaria tutela dei principi costituzionali della difesa della salute e dell’ordine pubblico,

Considerato che i due ravvicinati episodi assunti a fondamento del provvedimento impugnato hanno visto coinvolti minori;

Considerata l’importanza della tutela dei minori e della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti;

Ritenuto, in un equo bilanciamento degli interessi coinvolti, di accogliere parzialmente l’istanza cautelare urgente, consentendo la ripresa dell’attività della discoteca con accesso limitato ai soli soggetti maggiorenni, previa identificazione degli stessi e fotocopiatura dei rispettivi documenti di identità;

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l’istanza cautelare urgente, nei limiti di cui in motivazione, e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 settembre 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trieste il giorno 13 agosto 2015.

Il Presidente

Umberto Zuballi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 13/08/2015.

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