Riforma della scuola
DISEGNO DI LEGGE recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 9 luglio 2015), con il maxiemendamento e la relazione di accompagnamento.
Per il testo del DDL esaminato dalla Camera dei Deputati, clicca qui (.pdf)
Per i testo del maxiemendamento approvato il 9 luglio 2015 dalla Camera dei Deputati, clicca qui (.pdf)
Riportiamo qui di seguito la relazione introduttiva
Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge reca disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Capo I
FINALITÀ
Articolo 1.
(Oggetto e finalità).
Il disegno di legge intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le scuole delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie e degli strumenti necessari a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. Le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all’introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio. A tal fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell’offerta formativa volto a potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l’apertura della comunità scolastica al territorio.
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Capo II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Articolo 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).
Comma 1
La previsione rafforza l’autonomia scolastica prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, con essa, la personalità giuridica e l’autonomia gestionale e finanziaria delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle funzioni del dirigente scolastico, nelle more della revisione generale del quadro normativo di attuazione della legge delega. Il dirigente scolastico assume un ruolo centrale per la determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa dell’istituzione scolastica e la sua funzione è rafforzata, al fine di garantire una gestione immediata ed efficiente delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali a disposizione, fermo restando il livello unitario nazionale del diritto allo studio. La realizzazione di un sistema orientato al fabbisogno necessita di un organico potenziato e flessibile che risponda alle esigenze formative e organizzative delle istituzioni scolastiche.
Comma 2
Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative e individuano il fabbisogno di risorse umane e strumentali. Ciò al fine di innalzare il livello generale delle competenze e di assicurare la migliore offerta formativa e didattica per gli alunni e gli studenti.
Comma 3
Le istituzioni scolastiche individuano il proprio fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in coerenza con l’offerta formativa proposta con il piano triennale di cui al successivo comma 4, tenendo conto del monte orario degli insegnamenti stabilito dai curricoli nazionali, della quota di flessibilità degli stessi, del potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali.
Il comma definisce una cornice di obiettivi nazionali che le scuole sono tenute a osservare nella determinazione del proprio fabbisogno e nella definizione della programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi sono finalizzati a garantire una serie di competenze, di conoscenze e di stili di apprendimento degli studenti quali: la valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e alla lingua inglese attraverso la metodologia Content Language Integrated Learning; il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, delle competenze nella musica e nell’arte; il rafforzamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cittadinanza attiva e responsabile e alla cultura della legalità; lo sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della sostenibilità ambientale e dei beni e delle attività culturali e beni paesaggistici; l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; lo sviluppo di una cultura improntata a uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport e la corretta alimentazione; lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.
Obiettivo ulteriore è la valorizzazione della comunità professionale scolastica e l’interazione con le famiglie ed il territorio, l’apertura pomeridiana delle scuole, l’incremento delle ore di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti, il contrasto della dispersione scolastica
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e della discriminazione, la garanzia della più ampia inclusione scolastica anche attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli studenti stranieri mediante l’attivazione di laboratori linguistici.Comma 4
Sulla base delle proprie esigenze didattiche e organizzative e in coerenza con le finalità espresse al comma precedente, le scuole predispongono, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Tale piano definisce la programmazione triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell’offerta formativa.
Comma 5
La proposta di piano triennale è presentata dai dirigenti scolastici all’ufficio scolastico regionale che effettua le valutazioni di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi nazionali di cui al comma 3 sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Comma 6
All’esito della valutazione dell’ufficio scolastico regionale, il piano triennale è comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali nonché il numero di posti dell’organico dell’autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.
Entro il mese di febbraio le istituzioni scolastiche aggiornano il piano che diviene così efficace.
Comma 7
Al fine di realizzare l’autonomia finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede all’assegnazione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi previsti dal piano.
Comma 8
Il piano triennale dell’offerta formativa si aggiunge al piano annuale dell’offerta formativa redatto ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa nonché il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno è determinato sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, e sulla base del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga.
Comma 9
Il dirigente scolastico elabora il piano triennale sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto e con il coinvolgimento eventuale dei principali attori che operano all’interno del contesto economico-sociale e culturale del territorio.
Comma 10
È assicurata la piena trasparenza e pubblicità ai contenuti e alle eventuali revisioni dei piani triennali dell’offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte delle famiglie e degli studenti. Ciò avviene attraverso la pubblicazione dei piani e delle loro eventuali revisioni sul Portale unico dei dati della scuola istituito dall’articolo 14.
Comma 11
Sulla base delle esigenze e del fabbisogno espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, il dirigente scolastico sceglie il personale da assegnare ai posti
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dell’organico dell’autonomia e propone incarichi di docenza ai docenti iscritti negli albi territoriali istituiti dalla presente legge.Comma 12
Le istituzioni scolastiche realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa nel limite delle risorse disponibili, anche utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia, nonché quelle destinate all’innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all’articolo 5.
Comma 13
Al fine di garantire un corretto avvio dell’anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all’organico dell’autonomia della singola istituzione scolastica, scegliendoli dai ruoli del personale docente articolati in albi territoriali secondo quanto previsto dall’articolo 7. Ciò a seguito di immediata predisposizione della stima del fabbisogno necessario, redatta dall’istituzione scolastica sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto, che confluisce nel piano dell’offerta formativa.
Comma 14
Il comma prevede che l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sia assicurato utilizzando, nell’ambito delle risorse finanziarie e di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all’insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti e prevede in alternativa il ricorso alla fornitura dei relativi servizi.
Comma 15
L’insegnamento della musica e dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso in qualità di specialisti anche di ruolo in altri gradi di istruzione.
Comma 16
Il comma prevede l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 126 milioni di euro annui dall’anno 2016 e sino all’anno 2021.
Articolo 3.
(Percorso formativo degli studenti).
Comma 1
Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell’offerta formativa volto a valorizzare le attitudini e gli interessi dello studente nella cornice formativa complessivamente attivata dalle scuole secondarie di secondo grado. La scuola risponde in tal modo alle esigenze di personalizzazione del percorso di studi, offrendo un’offerta formativa che sia capace di motivare gli studenti negli apprendimenti e sostenere i talenti. Le istituzioni scolastiche definiscono quindi il proprio curricolo attivando gli spazi di flessibilità ed i potenziamenti disciplinari coerenti con la propria offerta formativa.
Nello specifico, oltre al curricolo nazionale (assetti ordinamentali) e al curricolo della scuola (spazi di flessibilità e potenziamenti disciplinari), le istituzioni scolastiche introducono insegnamenti opzionali a scelta dello studente, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione. Tali insegnamenti sono attivati dalle singole istituzioni scolastiche nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e dei posti di organico assegnati all’istituzione scolastica sulla base dei piani triennali e sono parte del percorso dello studente ed inseriti nel suo curriculum. È quindi istituito il curriculum dello studente che individua il profilo dello studente associandolo a una identità digitale, relativo al percorso di studi, alle scelte formative e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico, sia extrascolastico che in alternanza scuola-lavoro. Il curriculum documenta
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tutte le attività scolastiche, di lavoro, sportive, culturali e di volontariato sociale che lo studente svolge nell’ambito del suo percorso e che sono utili ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.Comma 2
Al fine di valorizzare e sostenere il merito scolastico e i talenti individuali, il dirigente scolastico individua percorsi e iniziative che coinvolgano gli studenti anche utilizzando finanziamenti esterni, ivi compresi quelli derivanti da contratti di sponsorizzazione, nel rispetto degli obblighi di trasparenza procedurale.
Comma 3
Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum dello studente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 4.
(Scuola, lavoro e territorio).
Comma 1
La disposizione prevede il rafforzamento e la messa a sistema della didattica basata sull’alternanza scuola-lavoro. L’alternanza scuola-lavoro, a legislazione vigente, consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
Il comma dispone che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/2016, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali, abbiano una durata di almeno 400 ore. Si prevede che l’alternanza scuola-lavoro sia svolta anche nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei percorsi liceali con una durata complessiva di almeno 200 ore. Tali disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.
Comma 2
La norma specifica che l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche in convenzione con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale al fine di allargare le possibilità di esperienze di alternanza anche al campo della cultura.
Comma 3
La norma dispone che l’alternanza può essere svolta nel periodo di sospensione delle attività didattiche e anche nella modalità dell’impresa formativa simulata.
Comma 4
Il comma dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, istituendo la carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocinio, didattica in laboratorio e impresa formativa simulata. Tale carta, denominata «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro», costituisce il riconoscimento della centralità delle esperienze maturate nel mondo del lavoro nell’ambito dei percorsi formativi degli studenti che, con la legge, si intende potenziare. L’adozione della
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Carta prevede un processo partecipativo della componente studentesca individuata nel Forum nazionale delle associazioni studentesche, previsto dall’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56, che raggruppa le maggiori associazioni rappresentative a livello nazionale. Ciò nell’ottica di valorizzare la dimensione della partecipazione collegiale e il rapporto scuola-mondo del lavoro-territorio. La Carta costituisce, pertanto, lo strumento per la tutela dei diritti, ma anche per la regolamentazione dei doveri in alternanza, riconoscendo nel contempo uno status agli studenti impegnati in tal senso.Comma 5
Il comma prevede che le scuole secondarie di secondo grado attivino, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comma 6
La norma è finalizzata a favorire la formazione e la valorizzazione professionale, nonché a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con oneri a carico delle imprese e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente è abrogato il comma 2 dell’articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali in corso per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda.
Comma 7
Autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 per le finalità dell’articolo 4 nonché per l’assistenza tecnica e il monitoraggio dell’attuazione delle attività di alternanza. Le risorse sono ripartite e assegnate alle istituzioni scolastiche.
Comma 8
Il dirigente scolastico individua le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare i percorsi di alternanza e stipula apposite convenzioni con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ciò anche al fine di favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente.
Articolo 5.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).
Comma 1
Esplica i princìpi fondamentali del Piano nazionale scuola digitale, il piano strategico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la digitalizzazione della scuola, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e ne prevede l’aggiornamento.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha esaurito le prime due fasi di investimento (2007 e 2012) per la scuola digitale e pertanto si ritiene importante rimodulare scopi e contenuti del Piano, sia per assicurare una continuità di investimento, sia per una parziale rimodulazione dei suoi scopi e contenuti. L’aggiornamento del Piano deve permettere
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un passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era, fortemente promossa dalla Commissione europea e incentrata sull’innovazione didattica e le competenze chiave.
La rapidità dello sviluppo tecnologico, che investe anche e soprattutto il sistema educativo, e le carenze strutturali in termini di digitalizzazione che ancora caratterizzano la scuola italiana, sancita anche dalla Review of the italian strategy for digital schools prodotta dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel 2013, impongono l’elaborazione di una strategia coesa.Comma 2
Le istituzioni scolastiche promuovono, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Comma 3
Le attività del Piano nazionale scuola digitale riguardano: attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; gli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; il potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.
Scopo del Piano nazionale scuola digitale è quindi la definizione di interventi finanziari e strategie per il definitivo superamento dei divari infrastrutturali e culturali connessi alle politiche digitali che caratterizzano la scuola italiana e per l’allineamento ai migliori standard europei in termini di accesso alla rete, infrastrutturazione, innovazione didattica e competenze chiave.
Comma 4
Le istituzioni scolastiche possono individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia, i docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale scuola digitale.
Comma 5
Il comma prevede la creazione di laboratori territoriali per l’occupabilità, ad uso di reti di scuole, inseriti all’interno di reti costituite tra istituzioni educative e territorio, come i poli tecnico-professionali o tra scuole e università, centri di ricerca ed enti locali. Tali laboratori sono intesi come luoghi condivisi, fortemente collegati al tessuto produttivo, sociale e culturale di ciascun territorio e alle vocazioni produttive locali.
Il rafforzamento della didattica laboratoriale in dialogo con il mondo del lavoro è inoltre una richiesta espressa anche nelle Country specific recommendations della Commissione europea all’Italia, essendo considerato uno degli strumenti più efficaci per la riduzione della dispersione
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scolastica (obiettivo della Strategia Europa 2020). I laboratori per l’occupabilità sono infatti pensati per offrire ambienti adeguati dove svolgere percorsi di apprendimento integrato, in particolare nei casi in cui lo squilibrio verso l’apprendimento teorico sfavorisce la motivazione degli studenti che hanno scelto percorsi tecnici e professionalizzanti.
Il laboratorio persegue i seguenti obiettivi: a) orientamento ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
b) fruibilità in favore di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c) apertura al territorio e possibilità di utilizzo al di fuori dell’orario scolastico.
Comma 6
Il comma prevede, nell’anno finanziario 2015, l’utilizzo di una quota parte, pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell’esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul fondo per il funzionamento al fine di consentire la realizzazione delle attività previste dall’articolo 5.
A decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche.
Capo III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
Articolo 6.
(Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa).
Comma 1
L’organico dell’autonomia è strumentale alla realizzazione delle esigenze curriculari, extracurriculari, formative e organizzative delle istituzioni scolastiche come espresse nei piani triennali. In coerenza temporale con i piani, l’organico dell’autonomia è determinato ogni tre anni ed è composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Il comma ne definisce la funzione e le finalità. L’organico dell’autonomia è volto a realizzare l’offerta formativa e tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili; all’organico curricolare e a quello di sostegno, già esistente, si affianca un organico destinato al potenziamento dell’offerta formativa.
Comma 2
L’organico dell’autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di seguito «Conferenza unificata», nel limite delle risorse finanziarie stanziate.
Per consentire alle scuole una programmazione più efficace, si prevede la determinazione triennale dell’organico, in luogo della definizione annuale, prevista a legislazione vigente. La ripartizione della dotazione organica tra le regioni è effettuata sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di quelle a forte processo immigratorio e di quelle caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
Comma 3
L’organico dell’autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente,
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sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell’offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. I posti dell’organico dell’autonomia sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l’incarico. Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.Comma 4
L’organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell’offerta formativa, come confermato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Comma 5
L’organico per i posti di sostegno rimane determinato ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. La norma cristallizza la consistenza dei posti di sostegno. Si tratta dei posti necessari per coprire, a legislazione vigente, tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all’inclusione scolastica. Si ribadisce, al contempo, la possibilità di istituire ulteriori posti «in deroga» in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l’effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010.
Comma 6
Nella ripartizione dei posti dell’organico dell’autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui.
Comma 7
In considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali, sono fatte salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo.
Articolo 7.
(Competenze del dirigente scolastico).
Comma 1
Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell’istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia, svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio ed è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
Comma 2
Il dirigente sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze delle scuole e propone, sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali e al personale di
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ruolo già in servizio presso altre istituzioni scolastiche. La copertura dei posti assegnati all’istituzione scolastica coincide con gli incarichi proposti dal dirigente scolastico.Comma 3
Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabile, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici dell’autonomia;
b) pubblicità dei criteri adottati dal dirigente per selezionare i docenti cui proporre un incarico, tenuto conto dei relativi curricula;
c) pubblicità degli incarichi conferiti, della relativa motivazione a fondamento della proposta e del curriculum dei docenti sul sito internet della scuola;
d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all’insegnamento;
e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.
Comma 4
I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l’ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.
Tale disciplina non si applica al personale assunto a tempo indeterminato entro l’anno scolastico precedente all’entrata in vigore della legge, salvo nei casi di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale tale personale è iscritto negli albi provinciali o distrettuali che includono il personale docente destinatario della proposta di incarico da parte del dirigente scolastico.
Comma 5
I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione scolastica.
Comma 6
Al fine di migliorare l’offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, può diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Comma 7
Al fine di riconoscere e valorizzare le specificità che caratterizzano i compiti ed il profilo professionale dei dirigenti, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
La norma prevede un incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, nonché alla retribuzione di risultato quali componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici. Tali voci retributive sono erogate a carico del Fondo unico nazionale che è oggetto di contrattazione regionale integrativa. L’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31
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dicembre 2014, una riduzione del Fondo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale. La legge di stabilità per il 2014 ha confermato la percentuale dei tagli già applicati nel 2013.Comma 8
In materia di valutazione dei dirigenti scolastici e nelle more della revisione del sistema di valutazione, si tiene conto dei criteri utilizzati dal dirigente per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell’istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico e ai risultati ottenuti.
Articolo 8.
(Piano straordinario di assunzioni).
Il piano straordinario di assunzioni realizza l’organico dell’autonomia con la cui dotazione (posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa) si risponde al fabbisogno delle scuole attuando appieno l’autonomia scolastica.
Comma 1
Autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attuare, per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali. Le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all’interno del nuovo organico dell’autonomia. La disposizione di legge si rende necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali connessi all’articolo 34 della Costituzione, necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze.
In sede di prima attuazione, ai fini dell’articolo 8, l’organico dell’autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell’organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all’articolo 2.
Comma 2
Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni. I docenti sono assunti nel limite dei posti definito al comma 1 e inseriti negli albi territoriali.
I soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.
Comma 3
Il comma, tenuto conto della platea dei soggetti beneficiari del piano straordinario di assunzioni, prevede che i destinatari, interessati all’assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite dal comma 8; i soggetti che appartengono a entrambe le categorie indicate al comma 2 scelgono con la domanda per quale categoria essere trattati.
Comma 4
Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Nella fase di cui alla lettera a) sono assunti i vincitori nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale.
Nella fase di cui alla lettera b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente.
Nella fase di cui alla lettera c) sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.Comma 5
I destinatari del piano straordinario di assunzione possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente nei ruoli del sostegno se in possesso del relativo titolo di specializzazione. In caso di esaurimento delle disponibilità di questa tipologia di posto, l’assunzione avviene per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito maggior punteggio, tenuto conto dell’interesse pubblico connesso a garantire a studenti e alunni docenti che abbiano acquisito maggior esperienza e professionalità su determinate classi di concorso. In fine, in caso di egual punteggio su più classi di concorso, il comma prevede la precedenza per il grado di istruzione superiore.
Ciò al fine di garantire ad alunni e studenti con disabilità l’indispensabile supporto di personale docente opportunamente provvisto del titolo di specializzazione nel sostegno, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle sentenze della Corte costituzionale. La garanzia assoluta del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità è quindi considerata prioritaria per l’amministrazione scolastica nelle diverse fasi della procedura.
In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione.
Comma 6
Il comma prevede, nella fase dell’assegnazione degli incarichi, che possa essere utilizzato il personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido per l’insegnamento. Ciò al fine di garantire una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato.
Comma 7
Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse. I posti per il potenziamento dell’offerta formativa che rimangono vacanti all’esito del piano assunzionale sono soppressi. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico da parte dei dirigenti scolastici.
Comma 8
Il comma prevede la pubblicazione di uno specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale
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e stabilisce una deroga all’articolo 45, comma 2, e all’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che tutte le comunicazioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvengano esclusivamente attraverso apposita piattaforma gestita dallo stesso Ministero.Comma 9
Il comma, tenuto conto della straordinarietà del piano di assunzione, esclude dalla procedura assunzionale i soggetti già assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell’amministrazione statale. Il comma, infine, prevede specificamente che coloro che non sciolgono la riserva connessa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2015, sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni.
Comma 10
Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia e della modifica delle modalità di accesso ai ruoli del personale docente di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell’infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia.
Infine, il comma dispone, dalla data di entrata in vigore della legge, la perdita di efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi banditi precedentemente al concorso del 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
Comma 11
Il comma, tenuto conto della perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, prevede che la prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continui comunque ad essere efficace, fino all’anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.
Comma 12
Il comma prevede che, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso ai ruoli del personale docente, in linea con il dettato costituzionale, avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, con cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
Articolo 9.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
Comma 1
La disposizione deroga alla normativa in materia di periodo di prova dei docenti neoassunti, al fine di renderla più aderente alle nuove esigenze didattiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e di formazione, introducendo una verifica sul campo delle reali attitudini e competenze del personale educativo e docente. La definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata al superamento del nuovo periodo di formazione e di prova di cui ai commi successivi, il cui superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
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Comma 2
Il superamento dell’anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Comma 3
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un’istruttoria del docente con funzioni di tutor, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto.
Comma 4
Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche attraverso verifiche e ispezioni in classe.
Comma 5
Il comma dispone che il dirigente scolastico, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, provveda alla dispensa dal servizio con effetto immediato, e senza obbligo di preavviso. In caso di dispensa dal servizio, il docente rientra nel ruolo di provenienza qualora provenga da altro ruolo a da altra amministrazione assumendo la posizione giuridica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.
Comma 6
Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano a trovare applicazione le norme contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 che non siano incompatibili con le disposizioni del presente disegno di legge.
Articolo 10.
(Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente).
Comma 1
Per sostenere la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti è istituita la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, che non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per attività di formazione e di aggiornamento quali: l’acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.
Comma 2
I criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale e le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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Comma 3
Il comma autorizza la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dal 2015, per l’attuazione delle finalità di formazione e di aggiornamento dei docenti descritte al comma 1.
Comma 4
Il comma rende obbligatoria, strutturale e permanente la formazione in servizio del personale docente al fine di garantirne il costante aggiornamento e di perseguire il continuo miglioramento dell’apprendimento degli studenti. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e tenuto conto dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Le attività di formazione sono definite sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
La formazione continua del personale docente è il processo chiave per un efficace funzionamento e aggiornamento della missione educativa del sistema di istruzione, e per garantire che il piano assunzionale straordinario si concretizzi in un reale miglioramento della qualità del sistema di istruzione. La qualità dell’insegnamento è infatti fattore fondamentale per migliorare l’efficacia del sistema di istruzione scolastica. La formazione dei docenti è strettamente connessa al successo formativo degli studenti e rafforza la professionalità docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici in linea con quanto richiesto a livello europeo e internazionale.
Comma 5
Il comma autorizza la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative previste dall’articolo 10.
Articolo 11.
(Valorizzazione del merito del personale docente).
Comma 1
La disposizione mira a valorizzare il merito del personale docente riconoscendo una somma di denaro (bonus) annualmente ai docenti particolarmente meritevoli. A tale fine, a decorrere dall’anno 2016 è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Tale fondo è ripartito a livello territoriale tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Comma 2
Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d’istituto, assegna annualmente la somma al personale docente che, in base all’attività didattica, ai risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento, al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, alla progettualità nella metodologia didattica utilizzata, alla capacità innovativa e al contributo dato al miglioramento complessivo della scuola, è ritenuto meritevole del bonus.
Comma 3
Il bonus ha natura di retribuzione accessoria ed è una somma destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
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Articolo 12.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).
Comma 1
La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l’abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014 (Procedura di infrazione 2010/2124) sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell’Italia della direttiva 1999/70/CE concernente l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per quanto riguarda il personale impiegato nella scuola. In proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi.
Comma 2
È istituito il fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Articolo 13.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).
Comma 1
Il comma prevede la possibilità per il personale scolastico che si trovi in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso amministrazioni diverse dalle istituzioni scolastiche, di entrare a far parte dei ruoli di tali amministrazioni purché queste ultime abbiano disponibilità assunzionali.
Il comma dispone che il personale docente, educativo, nonché amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in posizione di comando, distacco, fuori ruolo sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi di specifiche disposizioni normative vigenti può transitare, a seguito dello svolgimento di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermi restando l’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto disposto dalla legge.
Capo IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Articolo 14.
(Open data).
Comma 1
Istituisce il Portale unico dei dati aperti della scuola.
Comma 2
Definisce la modalità per la pubblicazione dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale relativi ai bilanci delle scuole, al Sistema nazionale
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di valutazione, all’anagrafe dell’edilizia scolastica ai provvedimenti di incarico di docenza, ai piani dell’offerta formativa e ai dati dell’Osservatorio tecnologico.
Il portale, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantisce stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati, pubblica i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto, nonché i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico.Comma 3
Il Portale, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente.
Comma 4
Il Portale pubblica inoltre la normativa, gli atti e le circolari secondo quanto previsto dalle norme in materia di semplificazione amministrativa.
Comma 5
Per la predisposizione del Portale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e di mantenimento nel triennio successivo e per finanziare attività di partecipazione e di riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.
Comma 6
L’intervento in questione ha la finalità di affiancare e supportare le istituzioni scolastiche ed educative e di migliorare in maniera strutturata e sistematica la qualità delle procedure amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche. In particolare, ci si pone l’obiettivo di dare un supporto concreto, tempestivo e qualificato alle scuole su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale, fornendo soluzioni omogenee e conformi alle disposizioni normative vigenti, oltre che di rafforzare la rete di comunicazione tra l’amministrazione e le scuole che erogano il servizio e operano sul territorio e valorizzare la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche. Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Le attività previste sono realizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo V
AGEVOLAZIONI FISCALI
Articolo 15.
(Cinque per mille).
Comma 1
La disposizione è finalizzata a inserire le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i soggetti beneficiari destinatari della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
A tale fine la norma modifica i commi da 4-novies a 4-terdecies, ad eccezione dei commi 4-decies e 4-undecies, dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, la cui applicazione è stata da ultimo estesa dal comma 154 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015).
Nello specifico, alla lettera a) la disposizione include le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra le finalità previste per la destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinata in base alla scelta del contribuente. La norma,
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a seguito della modifica introdotta da ultimo dal comma 154 dell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), trova applicazione relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazione dei redditi dell’annualità precedente.
Contestualmente, alla lettera b), la norma precisa che tutte le predette istituzioni rientrano di diritto tra i soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille. Per quanto riguarda le modalità da adottare in sede di dichiarazione dei redditi, la disposizione, alla lettera c), integrando il comma 4-terdecies del citato articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, prevede che i contribuenti che scelgono di destinare la quota del cinque per mille alle istituzioni scolastiche, devono indicare espressamente l’istituzione destinataria. La disposizione specifica, infine, la quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva, pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.Comma 2
Stabilisce che le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
Articolo 16.
(School bonus).
Comma 1
La disposizione, sul modello del recente Art bonus, prevede l’istituzione del cosiddetto School bonus, ovvero l’introduzione di benefìci fiscali per le erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti privati in favore delle istituzioni scolastiche. In particolare il comma 1 prevede che alle erogazioni liberali in denaro per investimenti in favore degli istituti scolastici, per la realizzazione di nuove strutture, manutenzione e potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno per interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, è attribuito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento per le erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.
Comma 2
Riconosce il credito d’imposta a favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
Comma 3
Prevede il riparto del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo e specifica che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale credito è utilizzabile per l’eventuale compensazione nei confronti dei soggetti creditori e non è rilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi o dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Comma 4
Esclude il credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici dal limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dal limite massimo relativo ai crediti compensabili di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
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Comma 5
Il comma 5, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le risorse ricevute. La stessa informativa, oltre alla destinazione e all’utilizzo delle erogazioni, deve essere pubblicata nel sito web istituzionale della singola istituzione scolastica e sul portale del Ministero, fatte salve le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Il comma contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione delle attività in esso previste.
Comma 6
Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta.
Articolo 17.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
Dispone una detrazione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e, quindi, delle scuole paritarie. Quanto alle statali la norma chiarisce all’ultimo periodo, che tale detrazione non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione. Difatti il contributo volontario già oggi beneficia della detrazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che dispone la detraibilità delle erogazioni liberali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, oltre che per l’edilizia e per l’innovazione tecnologica.
Capo VI
EDILIZIA SCOLASTICA
Articolo 18.
(Scuole innovative).
Comma 1
Prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per l’elaborazione di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di modelli di scuole altamente innovativi. Si tratta di proposte progettuali a contenuto architettonico, tecnologico, impiantistico, di efficientamento energetico e di sicurezza strutturale e anti sismica a favore di scuole che devono rappresentare dei modelli all’avanguardia sul territorio nazionale in termini di nuovi ambienti per l’apprendimento degli studenti e di uso di tecnologie in ambito didattico. Tali progetti sono valutati da una commissione di esperti, con la partecipazione della Struttura di missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute.
Comma 2
Dispone che gli enti locali interessati alla realizzazione delle proposte selezionate presentano alla regione un progetto per l’esecuzione dell’opera. La regione seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della nuova scuola sul territorio e la trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la richiesta del finanziamento.
Comma 3
Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
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modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2016, di 6 milioni per l’anno 2017 e di 9 milioni a decorrere dall’anno 2018.Articolo 19.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).
Comma 1
Dispone l’attribuzione all’Osservatorio per l’edilizia scolastica, cui partecipa anche la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di nuovi, ulteriori compiti. L’Osservatorio è stato istituito dalla legge n. 23 del 1996 per svolgere funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica svolte dalle regioni e dagli enti locali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico. La disposizione di cui al comma 1 rafforza i compiti dell’Osservatorio in modo che lo stesso diventi, unitamente alla Struttura di missione, un luogo di coordinamento e di definizione degli interventi in materia di edilizia scolastica.
Comma 2
La disposizione stabilisce che la programmazione nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica prevista dall’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, rappresenta, per il triennio 2015-2017, il fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica. La programmazione nazionale, approvata sulla base delle programmazioni triennali regionali nonché dei relativi piani annuali, è altresì considerata utile, anche sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica, per l’assegnazione delle risorse statali comunque destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, compresi i finanziamenti stanziati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La medesima programmazione è altresì considerata utile per il riparto delle risorse di cui al Fondo dell’articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, relative a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici. La norma prevede inoltre che su tutte le procedure di edilizia scolastica siano estesi i poteri derogatori di sindaci e presidenti di provincia che consentono una riduzione dei termini per gli affidamenti dei lavori.
Comma 3
Prevede che attraverso una procedura di monitoraggio tutte le economie e i residui derivanti dai finanziamenti destinati all’edilizia scolastica di cui alla legge n. 23 del 1996 siano accertati e ridestinati, tramite la società Cassa depositi e prestiti Spa, a ulteriori interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla programmazione nazionale di cui al comma 2.
Comma 4
La disposizione stabilisce termini e modalità per la comunicazione, da parte delle regioni che hanno beneficiato direttamente dei finanziamenti stanziati dalla legge n. 23 del 1996, dei dati relativi al monitoraggio degli interventi realizzati con i suddetti finanziamenti, pena l’impossibilità di essere destinatari di ulteriori risorse statali in materia di edilizia scolastica. Le eventuali economie accertate in occasione del monitoraggio restano a disposizione della regione per essere impiegate, secondo i termini e le modalità indicate, per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia scolastica rientranti nella programmazione regionale predisposta ai sensi
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dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013.Comma 5
Tutti i rimborsi dei progetti retrospettivi della programmazione PON FESR 2007-2013 sono destinati al Fondo unico per l’edilizia scolastica per essere riutilizzati nella realizzazione, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, di interventi nel medesimo territorio e per finalità analoghe a quelle dell’edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione e alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.
Comma 6
Consente di ridurre la sanzione prevista a carico degli enti locali per la violazione del patto di stabilità, che abbiano investito in interventi di edilizia scolastica nell’anno 2014, purché la spesa sostenuta non sia già stata esclusa dall’importo a saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tali fini, gli enti locali che hanno violato il patto di stabilità interno per l’anno 2014 comunicano entro il 31 maggio 2015 la spesa sostenuta nell’anno 2014 per interventi di edilizia scolastica.
Comma 7
È consentito agli enti locali beneficiari dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 2002 di utilizzare, entro il 31 dicembre 2016 e nel limite del finanziamento complessivo autorizzato, le economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione degli interventi stessi, demandando a una successiva delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l’individuazione delle modalità di riassegnazione delle eventuali economie derivanti dagli stessi ribassi d’asta. Le eventuali risorse residue sono destinate al Fondo unico per l’edilizia scolastica. La norma prevede inoltre l’adozione di una delibera CIPE per individuare modalità semplificate per l’approvazione di progetti definitivi e termini perentori per il rilascio dei pareri previsti da parte dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. La norma consente infatti di sbloccare alcune procedure legate ai finanziamenti per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative alle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012.
Comma 8
È prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, istituito presso la società Cassa depositi e prestiti Spa con la legge n. 549 del 1995.
Comma 9
Con la norma in esame si dà l’opportunità che il Fondo di cui al comma 8 possa essere alimentato anche attraverso l’apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti esterni. La dotazione iniziale del Fondo pari a complessivi 400 milioni di euro, riservava una percentuale fino al 30 per cento (120 milioni di euro) alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistevano sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Tale riserva è stata già in precedenza
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prorogata dal decreto-legge n. 266 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 2004, recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative». Il Fondo, costituito con la finalità di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La norma permetterà di riattivare l’utilizzo del Fondo per i soggetti beneficiari (enti locali, amministrazioni dello Stato eccetera). Una progettazione attenta e coerente con la normativa europea è presupposto indispensabile anche per l’accesso alle politiche di coesione per gli enti territoriali.Comma 10
Prevede la possibilità, per gli interventi di edilizia scolastica dichiarati di somma urgenza, di ottenere in tempi certi e immediati i relativi visti, pareri e nulla-osta previsti a normativa vigente.
Comma 11
La disposizione fa slittare al 1 novembre 2015 la previsione dell’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo la quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i comuni non capoluogo di provincia debbano procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi. La modifica richiesta mira a evitare ulteriori ritardi nell’applicazione delle procedure di cui al decreto interministeriale attuativo dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013. In particolare, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge, gli enti locali dovranno appaltare gli interventi di edilizia scolastica, inclusi nella programmazione regionale e finanziati, entro il 30 settembre 2015. L’entrata in vigore della previsione di cui all’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 alla data del 1 luglio 2015 potrebbe far ritardare i tempi delle aggiudicazioni, imponendo agli enti locali una diversa organizzazione nella gestione delle procedure d’appalto, con il rischio di differire ulteriormente una programmazione indispensabile in considerazione dello stato in cui versano attualmente gli edifici scolastici.
Comma 12
Il comma prevede che le risorse di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Comma 13
Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Articolo 20.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).
Comma 1
Il comma eroga le necessarie risorse per finanziare indagini dei solai e degli edifici scolastici prevedendo la possibilità di cofinanziamenti da parte degli enti locali proprietari degli immobili. Ciò si rende necessario al fine di garantire la
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sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti.Comma 2
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro con proprio decreto definisce termini e modalità attraverso i quali erogare i finanziamenti. Sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe per l’edilizia scolastica, si terrà conto della vetustà degli edifici in sede di erogazione delle citate risorse.
Comma 3
Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 13.
Capo VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Articolo 21.
(Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione).
Con la presente disposizione si conferisce delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi, da adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di provvedere al riordino e alla sistematizzazione delle disposizioni vigenti su alcune materie che richiedono interventi di coordinamento e di sistematizzazione, anche in considerazione delle innovazioni introdotte con il presente disegno di legge. Data la complessità dell’intervento normativo si ritiene che lo strumento della delega al Governo sia più funzionale alle esigenze di coordinamento normativo richieste, in particolare rispetto al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
Sono stati individuati i seguenti criteri e obiettivi:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione.
La stratificazione normativa in materia di legislazione scolastica richiede un intervento organico di coordinamento dell’attuale assetto normativo, mediante la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già incluse nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 nonché nelle altre fonti normative. Il citato testo unico infatti, risalente al 1994, non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego. Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi anche d’urgenza che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un’armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l’introduzione dell’autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell’approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Inoltre, alla luce delle innovazioni previste dal disegno di legge, si rende ulteriormente necessario avviare il processo di riscrittura del testo unico mediante riordino, coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, anche apportando integrazioni e modifiche innovative, adeguamento della normativa all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica. Al termine del complessivo processo di riordino, gli operatori del sistema nazionale di istruzione e formazione avranno a disposizione uno strumento coerente e fruibile.
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b) rafforzamento dell’autonomia scolastica e dell’ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche.
Si intende valorizzare il ruolo dell’istituzione scolastica all’interno del contesto territoriale al fine di garantire il successo formativo ed elevare l’offerta formativa nell’aspetto qualitativo e quantitativo. Contestualmente, si intende responsabilizzare maggiormente il dirigente scolastico in relazione alle sue funzioni di scelta e valorizzazione del merito del personale docente nonché di utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Si intende inoltre incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali, salvaguardando la revisione amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché l’armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2011, n. 91.
È previsto altresì il riordino della disciplina vigente degli organi dei convitti e degli educandati, con riferimento in particolare alle attività di revisione amministrativo-contabile.
c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per l’accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego.
Si intende disciplinare la formazione iniziale universitaria per l’accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, prevedendo un riordino complessivo del sistema con l’obiettivo di renderlo più rispondente alle esigenze sia della professione docente sia della scuola nel suo complesso. Con tale intervento normativo si procede al riordino e alla semplificazione della materia. In particolare, la riforma del sistema dovrà prevedere l’inclusione del percorso abilitativo all’interno del corso universitario, comprendente sia ambiti delle materie caratterizzanti sia di quelle relative alla didattica disciplinare, ed essere accompagnato da un periodo di tirocinio professionale. Contestualmente sono riordinate le classi disciplinari di concorso, che attualmente appaiono troppo frammentate e poco rispondenti alle esigenze di flessibilità che la scuola dell’autonomia richiede, individuando ambiti affini delle discipline. In coerenza con quanto previsto dal presente disegno di legge, il riordino della formazione iniziale è finalizzato a una maggiore professionalizzazione del personale docente. Si intende inoltre ridefinire la disciplina e le modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale.
d) riordino delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico nonché del sistema di valutazione dello stesso conseguentemente al rafforzamento delle proprie funzioni.
Le innovazioni introdotte per attuare l’autonomia scolastica prevedono il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale. L’assunzione dei dirigenti scolastici avviene attraverso l’indizione di concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami e per la selezione dei candidati si richiede il possesso oltre che delle necessarie competenze didattiche anche di competenze manageriali ed organizzative adeguate alle nuove funzioni. È previsto altresì l’aggiornamento continuo e strutturale del personale dirigenziale anche tenuto conto delle nuove funzioni riconosciute dal presente disegno di legge. La dirigenza scolastica è valutata sulla base dei criteri e delle modalità di scelta dei docenti che lo stesso dirigente scolastico
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ha adottato, nonché sulla base dei miglioramenti conseguiti dalla scuola con riferimento in particolare alle azioni poste in essere per il contrasto alla dispersione scolastica e alla valutazione degli apprendimenti.e) adeguamento, semplificazione e riordino del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES).
Al fine di migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, anche alla luce dei princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si rende necessario un intervento normativo di revisione e riordino complessivo della materia. Occorre, infatti, attualizzare i diritti degli alunni e degli studenti con disabilità all’integrazione e all’inclusione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche alla luce delle numerose riforme successivamente intervenute, relative sia al sistema sanitario nazionale sia all’autonomia scolastica, nonché alle varie riforme scolastiche succedutesi. Il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, introdotto a livello internazionale dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite, è stato poi riconosciuto, anche a livello giurisprudenziale, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, e ampliato nei confronti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, con la legge 8 ottobre 2010 n. 170, e successivamente anche agli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), di cui alla direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 dicembre 2012. Ai fini del miglioramento dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si procede quindi alla ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, anche mediante l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria che possano garantire una maggiore specializzazione; la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno tenendo conto del principio della continuità didattica; l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, nel rispetto delle competenze dei vari livelli istituzionali; la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica; la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all’iter diagnostico per l’individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell’attivazione del percorso di inclusione scolastica; il riordino e la razionalizzazione degli organismi a livello territoriale che operano a supporto all’inclusione.
f) adeguamento, semplificazione e riordino della governance della scuola e degli organi collegiali.
La riforma degli organi di governo della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si pone come esigenza indifferibile alla luce della riforma della pubblica amministrazione, dell’autonomia scolastica, dei cambiamenti costituzionali e delle innovazioni normative intervenute in materia di legislazione scolastica. Occorre, pertanto, procedere a un complessivo rinnovamento della governance della scuola, in coerenza con il processo di realizzazione dell’autonomia, avviato con l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e riconosciuta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Tale intervento si rende necessario anche per rispondere in modo efficace alle richieste di partecipazione delle componenti della scuola e del territorio.
L’intervento normativo riguarda il nuovo assetto della governance che viene ridefinito a livello della singola istituzione scolastica, territoriale e nazionale. Si pone, quindi, nella direzione del rafforzamento dell’autonomia, innanzitutto mediante il riconoscimento dell’autonomia statutaria
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alle istituzioni scolastiche, quale strumento di autogoverno, nonché della potestà regolamentare per disciplinare la propria organizzazione interna. Altro principio cardine è la netta distinzione di funzioni tra i diversi organi di governo: funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell’istituzione scolastica autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni. Ciò consente di rispondere all’esigenza della piena valorizzazione sia dell’autonomia professionale del dirigente scolastico e dei docenti sia della partecipazione degli utenti. Il nuovo modello di governance è improntato a criteri partecipativi che valorizzino le diverse componenti della comunità scolastica in raccordo con il territorio. In coerenza con quanto previsto dal presente disegno di legge, per l’ottimale utilizzo dell’organico dell’autonomia e delle risorse strumentali, sono definite le reti di scuole anche con attribuzione di formale rappresentanza.
La riforma complessiva degli organi di governo della scuola prevede il riordino degli organi sia a livello nazionale sia territoriale, mediante l’individuazione di articolazioni più funzionali alle esigenze delle scuole e delle relative competenze, nonché la definitiva soppressione di quelli non più rispondenti all’organizzazione generale del sistema scolastico. Ciò richiede la previsione di nuovi organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell’azione delle scuole, anche a seguito dell’attribuzione della potestà statutaria.g) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché ai fini del raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale.
Al fine di procedere a una razionalizzazione dell’istruzione professionale più rispondente alle esigenze del territorio, l’intervento normativo prevede la revisione, degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale dei percorsi dell’istruzione professionale affini ai percorsi nazionali dell’istruzione e formazione professionale di cui agli accordi fra lo Stato e le regioni del 29 aprile 2010 e del 27 luglio 2011. Inoltre, sono implementate le attività didattiche di laboratorio anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.
h) semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori.
Con l’intervento normativo si procede a una semplificazione amministrativa finalizzata alla promozione e al rafforzamento dell’attività degli istituti tecnici superiori (ITS) in quanto scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.
Si prevede il completamento della filiera dell’Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale (IeFP) con i percorsi dell’istruzione tecnica superiore (ITS), in modo da consentire ai giovani e agli adulti in possesso di diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di IeFP, di accedere ai percorsi ITS, in accordo con la Conferenza Stato-regioni.
Al fine di promuovere tali istituti, si introduce una quota di premialità finalizzata all’attivazione di nuovi percorsi, destinata alle fondazioni cui fanno capo gli ITS, sulla base di due indicatori significativi, quali il numero dei diplomati e il tasso di occupabilità a 12 mesi degli studenti diplomati.
L’intervento normativo prevede misure di armonizzazione del sistema degli ITS con la normativa esistente, anche per il riconoscimento della validità dei diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS e di semplificazione delle procedure amministrative.
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Al fine di una maggiore omogeneità e uniformità degli ITS sul territorio nazionale, sono disciplinati alcuni aspetti riguardanti la disciplina delle fondazioni cui fanno capo, quali: la previsione di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo anche la revisione amministrativo-contabile della gestione; la possibilità di partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori; la dotazione di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto. Si disciplina, inoltre, il riconoscimento, su tutto il territorio nazionale, di crediti universitari derivanti dal possesso di diplomi ITS, oggi lasciato alle singole università, partecipanti alle fondazioni ITS, che riconoscono crediti sulla base di apposite convenzioni limitatamente ai diplomati dell’ITS di cui fanno parte, nonché la possibilità di accesso agli esami di Stato per alcune professioni per i possessori di diploma ITS.i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali, al fine di garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché al fine di garantire la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, la promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.
L’intervento normativo intende istituire, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, un sistema integrato di educazione e di istruzione grazie al quale i servizi per l’infanzia – destinati ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età – e le scuole per l’infanzia – destinate ai bambini dai 3 ai 6 anni di età – siano parte di un unico percorso formativo. L’unificazione dell’intero settore dell’educazione della prima infanzia assicura la complementarietà delle azioni di cura e delle azioni formative, nell’ottica della continuità. La disciplina dei servizi per l’infanzia risale alla legge n. 1044 del 1971, istitutiva degli asili nido, che ne ha affidato la programmazione e la regolamentazione alle regioni e la loro gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto non solo una diversificazione crescente delle normative, ma anche una diseguale distribuzione degli asili nidi sul territorio nazionale, a seconda della diversa capacità economica degli enti locali che, peraltro, negli ultimi anni si sono trovati in crescenti difficoltà economiche dovute anche ai vincoli derivanti dal patto di stabilità. Per quanto riguarda, invece, le scuole per l’infanzia, l’intervento progressivo dello Stato, degli enti locali e dei soggetti privati ha permesso di coprire l’intero territorio nazionale giungendo ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i 3 e i 6 anni; tuttavia, rimane una disparità tra le aree territoriali sia in relazione alla diffusione delle scuole che in relazione all’assetto organizzativo.
La previsione di un sistema integrato favorisce una maggiore omogeneità sul territorio nazionale, nell’ottica di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di estendere l’offerta formativa dell’educazione prescolare e il progressivo riequilibrio territoriale, di elevare la percentuale di accesso ai servizi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea.
Con l’intervento normativo si procede alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia, sentita la Conferenza unificata, prevedendo la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi, gli standard strutturali, organizzativi e
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qualitativi dei servizi prescolari, la generalizzazione della scuola dell’infanzia.
Al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato, è necessario ridefinire le competenze dei diversi livelli istituzionali nella regolamentazione, programmazione, gestione e monitoraggio dell’offerta educativa per la fascia di età da 0 a 6 anni.
Inoltre, si intende procedere all’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale e promuovere, nell’ottica della continuità, la costituzione di poli per l’infanzia (età da 0 a 6 anni), anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.
Ai fini del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, si prevede l’approvazione e il finanziamento di un Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato.
Sono inoltre individuati nuovi meccanismi di finanziamento pubblico con la partecipazione dei diversi di livelli di governo alla spesa per i servizi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia ed è istituita un’apposita commissione, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali con compiti consultivi e propositivi.l) rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle regioni in materia.
L’intervento normativo in materia di diritto allo studio intende dare attuazione agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, prevedendo una legge quadro nazionale, che definisca i livelli essenziali per rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni. Tale intervento si rende necessario anche in coerenza con l’articolo 117 della Costituzione, a seguito dell’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, al fine di individuare criteri, obiettivi, strumenti e modalità, a livello nazionale, comuni per tutte le regioni, in modo da garantire l’omogeneità nel diritto allo studio, quale strumento per la rimozione degli ostacoli di natura culturale, sociale economica che impediscono l’accesso all’istruzione.
m) adeguamento, semplificazione e riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti.
In coerenza con il Piano nazionale scuola digitale e con le innovazioni previste dal presente disegno di legge, si rende necessario un intervento normativo finalizzato a riordinare e regolamentare la materia relativa agli ambienti digitali, mediante la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale degli studenti e del personale scolastico. L’accesso agli ambienti digitali per la didattica presenta alcune criticità connesse alla tutela dei dati personali degli studenti, pertanto occorre regolamentare la materia, individuando criteri oggettivi per la tutela della riservatezza, in particolare per gli studenti minori del primo ciclo d’istruzione, e per il trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali. È necessario, inoltre, procedere alla semplificazione e al riordino della materia relativa all’adozione di testi didattici in formato digitale, alla produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
n) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero.
L’intervento normativo di revisione, riordino e adeguamento della normativa in
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materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, è reso necessario dall’esigenza di avere un contingente di personale scolastico all’estero che permetta un’efficace promozione della lingua e della cultura italiane. La normativa vigente appare oggi inadeguata a rispondere alle sfide e alle opportunità attuali. Inoltre, la forte riduzione degli organici a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e il decremento delle risorse rendono necessario un adeguamento delle disposizioni normative, finalizzato a rispondere alle esigenze complessive di efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico, assicurando la sostenibilità della rete scolastica all’estero. Occorre, pertanto, procedere a una ridefinizione dei criteri e delle modalità di selezione, di destinazione e di permanenza all’estero del personale docente e amministrativo; alla revisione del trattamento economico; alla disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali; alla revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.
In coerenza con le innovazioni previste dal presente disegno di legge, al fine di favorire il progressivo miglioramento degli esiti formativi degli allievi, si rende necessario un intervento normativo volto ad armonizzare le modalità di valutazione e di certificazione delle competenze degli studenti acquisite nei diversi percorsi formativi. Si intende valorizzare il carattere formativo della valutazione in tutti i cicli di istruzione, assicurando il raccordo con le competenze chiave di cittadinanza e l’ancoraggio al quadro di riferimento europeo. Infine, è necessario rendere coerenti i sistemi di valutazione degli apprendimenti disciplinari con la certificazione delle competenze trasversali conseguite, nonché procedere alla revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Articolo 22.
(Deroghe).
Comma 1
La norma, in considerazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge, prevede che l’intero apparato normativo attuativo sia adottato in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola, non ancora costituito.
Comma 2
La norma, in considerazione della ristretta tempistica prevista per l’avvio del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, prevede che la revisione del regolamento di accorpamento delle classi di concorso prevista dall’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichi per la sola procedura del piano straordinario di assunzioni.
Comma 3
La norma, in considerazione dell’attuazione del Piano straordinario di assunzione correlato alla formulazione del nuovo organico dell’autonomia e dei nuovi criteri di ripartizione della dotazione organica, prevede che in sede di prima applicazione e limitatamente all’anno scolastico
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2015/2016, la determinazione dell’organico dell’autonomia non richieda il parere di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.Comma 4
Fermo restando il contingente di cui all’articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni della legge si applicano alle scuole italiane all’estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Comma 5
La norma prevede la conseguente inefficacia delle norme contrattuali contrastanti con le disposizioni di cui alla legge.
Articolo 23.
(Abrogazione e soppressione di norme).
Comma 1
La norma, tenuto conto della disponibilità finanziaria nel fondo «La buona scuola» a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per il 2015 e della finalizzazione dello stesso, prevede la necessaria abrogazione delle attuali disposizioni legislative che non consentono l’ampliamento della dotazione organica del personale docente.
Comma 2
La norma, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 e a seguito di specifica abrogazione espressa, prevede la soppressione del divieto di ampliamento della dotazione organica del personale docente, rispetto a quella attivata per l’anno scolastico 2011/2012, così da consentire la creazione dell’organico dell’autonomia.
Articolo 24.
(Copertura finanziaria).
Commi 1 e 2
La norma reca la necessaria copertura finanziaria per gli interventi previsti dal presente disegno di legge.