La “bufala” del diritto al risarcimento per i tifosi non ammessi allo stadio

TAR LAZIO – ROMA – sentenza 5 maggio 2015* (contrariamente a quanto si legge in diversi quotidiani, il T.A.R. Lazio non ha affatto riconosciuto il diritto ad ottenere «il risarcimento dei danni a favore dei tifosi ingiustamente esclusi in caso di partite giocate con curve chiuse»), con breve nota di commento.


TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER – sentenza 5 maggio 2015 n. 6362 – Pres. Savo Amodio, Est. Proietti – My Roma (Avv. Contucci) c. U.T.G. – Prefettura di Roma e Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato), Casms – Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (n.c.) ed A.S. Roma Spa (n.c.) – (dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese).

Sport e spettacolo – Accesso agli stadi di calcio – Provvedimento del Prefetto di Roma – Per la partita di calcio A.S. Roma/F.C. Empoli – Nella parte in cui ha escluso i possessori della Tessera del Tifoso “A.S. Roma Club Home” – Ricorso avverso detto provvedimento – A seguito del fatto che detto incontro di calcio si è svolto e che non è stato chiesto il risarcimento dei danni – Va dichiarato improcedibile.

Va dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Roma del 12.01.2015, con il quale è stato consentito l’accesso al settore “Curva Sud” dello Stadio Olimpico di Roma per la partita di calcio A.S. Roma/F.C. Empoli del 31 gennaio 2015 ore 20.45 ai soli possessori della Tessera del Tifoso “A.S. Roma Club Privilege”, con esclusione, quindi, dei possessori della Tessera del Tifoso “A.S. Roma Club Home”, nonchè della determinazione n. 03/2015 del 12.01.2015 del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con la quale è stato suggerito al Prefetto di Roma di consentire l’accesso al sopra citato settore, nel giorno indicato, ai soli possessori della “AS Roma Privilege Card” e, quindi, con esclusione dei possessori della tessera “AS Roma Home Card”. Infatti i provvedimenti impugnati hanno riguardato esclusivamente gli incontri di calcio indicati e, quindi, il loro annullamento non comporterebbe alcun vantaggio concreto per la parte ricorrente, posto che le partite si sono ormai svolte nel gennaio 2015.

D’altra parte, ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a. quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto solo se sussiste un interesse ai fini risarcitori; nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha rappresentato alcun interesse di carattere risarcitorio connesso all’annullamento degli atti impugnati e, quindi, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (1).

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(1) Pubblichiamo qui di seguito in versione integrale la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma sul ricorso proposto dalla associazione My Roma avverso i provvedimenti sopra indicati, perchè, pur non presentando particolare interesse giuridico (si tratta di una sentenza di improcedibilità), ha assunto inaspettatamente un notevole interesse mediatico, dato che la stampa italiana ha dato grande risalto a tale sentenza, recependo senza alcuna verifica il comunicato dell’associazione ricorrente secondo cui: «Il Tar del Lazio ha stabilito che si possa prevedere il risarcimento dei danni a favore dei tifosi ingiustamente esclusi in caso di partite giocate con curve chiuse» (v. per tutti in tal senso l’articolo pubblicato nel sito del Corriere della Sera, consultabile alla pagina http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_09/tifosi-casa-curva-chiusa-tar-hanno-diritto-rimborso-86ad64d2-0ecc-11e5-89f7-3e9b1062ea42.shtml; ma v. anche l’articolo del quotidiano La Repubblica – clicca qui per consultarlo – che addirittura, nel titolo afferma che “il Tar accoglie ricorso contro chiusura curva Sud: Tifosi possono chiedere rimborso” e, nel sottotitolo, parla di “festeggiamenti della associazione My Roma” (che tuttavia, in realtà, ha fatto un buco nell’acqua, dato che il ricorso non è stato accolto ma è stato dichiarato improcedibile, perché l’avvocato che l’ha difesa non ha chiesto né la sospensione preliminare del provvedimento, né il risarcimento dei danni).

Il suddetto legale ha addirittura rilasciato dichiarazioni impegnative, riportate tra virgolette; in particolare, come si legge nell’articolo del quotidiano “La Repubblica“, secondo il legale di “My Roma”, Avv. Lorenzo Contucci, “in futuro sarà nel pieno diritto dei tifosi fare una class action nei confronti del ministero degli Interni. Per chiedere sia il rimborso del prezzo della partita, sia l’eventuale danno esistenziale per la mancata partecipazione a una manifestazione ludica e di svago“.

In realtà, se si legge la sentenza, ci si accorge che il T.A.R. Lazio si è limitato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, atteso che l’annullamento degli atti impugnati “non comporterebbe alcun vantaggio concreto per la parte ricorrente, posto che le partite si sono ormai svolte nel gennaio 2015”.

Nella sentenza non si afferma affatto – come riportato perfino nei titoli della stampa che si è occupata dell’argomento – che sussisterebbe “il diritto al risarcimento dei danni a favore dei tifosi ingiustamente esclusi in caso di partite giocate con curve chiuse”, né tantomeno risulta che “Il TAR ha accolto il ricorso” e che “i tifosi possono chiedere il rimborso“.

La sentenza, molto più semplicemente, si è limitata a prendere atto che non era stata presentata alcuna domanda risarcitoria e che pertanto, ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., il giudizio non poteva proseguire sotto questo profilo.

Come i lettori avranno direttamente modo di rendersi conto leggendo la sentenza, quindi, la affermazione – “sparata” da diversi quotidiani anche autorevoli (come i già citati Corriere della Sera e La Repubblica) e ripetuta in numerosi articoli – circa un presunto riconoscimento del diritto dei tifosi ad essere risarciti, è completamente destituita di fondamento. Insomma, si tratta di una “bufala” che, anche se ripetuta infinite volte, non diventa verità.

Il che dimostra, sia pure in piccolo, quale sia lo stato dell’informazione nel nostro Paese.


06362/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2015, proposto da My Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, viale delle Milizie, 138;

contro

U.T.G. – Prefettura di Roma, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Casms – Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive;

nei confronti di

A.S. Roma Spa;

per l’annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento del Prefetto di Roma del 12.01.2015, con il quale è stato consentito l’accesso al settore “Curva Sud” dello Stadio Olimpico di Roma per la partita di calcio A.S. Roma/F.C. Empoli del 31 gennaio 2015 ore 20.45 ai soli possessori della Tessera del Tifoso “A.S. Roma Club Privilege”, con esclusione, quindi, dei possessori della Tessera del Tifoso “A.S. Roma Club Home”; della determinazione n. 03/2015 del 12.01.2015 del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con la quale è stato suggerito al Prefetto di Roma di consentire l’accesso al sopra citato settore, nel giorno indicato, ai soli possessori della “AS Roma Privilege Card” e, quindi, con esclusione dei possessori della tessera “AS Roma Home Card”; di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Roma e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato che, al fine di rendere sicuro l’accesso dei tifosi negli stati, con gli artt. 8 e 9 della legge n. 41/2007, sono state regolate le modalità di vendita dei titoli di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, inibendo l’accesso a chiunque abbia un d.a.spo. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) in corso ovvero a chiunque abbia ricevuto negli ultimi cinque anni una condanna (anche in primo grado) per reati da stadio.

Tale disciplina ha avuto concreta applicazione a partire dalla stagione calcistica 2010/2011, con il varo del sistema ‘Questura on line’ che consente al rivenditore di biglietti di verificare, in tempo reale (grazie al collegamento con il Centro Elettronico Nazionale CEN della Polizia di Stato), se il richiedente sia in possesso dei requisiti per ottenere il biglietto.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Organo consultivo del Ministero dell’Interno) ha stabilito che la “tessera del tifoso” è necessaria non solo per acquistare per acquistare un titolo di accesso per il settore ospiti ma, anche per acquistare un abbonamento stagionale.

Le modalità operative sono state dettate con la circolare ministeriale n. 555/OP/2448/2009/II/CNIMS del 14.08.2009 e con il successivo decreto ministeriale del 15.08.2009.

Successivamente, l’A.S. Roma – che già aveva varato la propria tessera del tifoso “AS Roma Privilege” – ha emesso, nella stagione 2011/12 una tessera voucher per le partite casalinghe (c.d. AS Roma Club Home) e, al termine della stagione 2012/2013, una fidelity card denominata “A.S. Roma Club Away”, con validità triennale, che consente di poter acquistare un biglietto per le partite disputate in trasferta.

A parere di parte ricorrente, le tre tessere indicate sono analoghe sotto il profilo della sicurezza.

Ciò premesso, la parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito del comportamento di alcuni tifosi della Roma (che, in occasione del derby capitolino dell’08.01.2015 hanno acceso, nel settore Curva Sud, numerosi artifizi pirotecnici a scopo coreografico), il C.A.S.M.S. (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive: Organo a composizione interforze, istituito con decreto del Ministro dell’Interno del 15.8.20108, con il compito di analizzare e valutare le notizie di particolare rilievo sul fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive, al fine di consentire l’adozione di misure volte a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) ha suggerito al Prefetto di Roma (con la determinazione impugnata) di consentire l’ingresso nel citato settore ai soli possessori della tessera “A.S. Roma Privilege Card”, con esclusione di quelli in possesso della tessera “A.S. Roma Home Card”.

Il Prefetto di Roma (con la determinazione impugnata) ha accolto il suggerimento del citato Organismo escludendo, quindi, dall’incontro di calcio Roma/Empoli del 31.01.2015 i possessori della Tessera del Tifoso “Home Card”, che avevano pagato anticipatamente per la visione di tale partita.

Con il medesimo provvedimento e sulla base della medesima determinazione, il Prefetto di Roma ha inibito l’accesso al settore Curva Sud dello Stadio Olimpico ai tifosi possessori della “Home” per la partita di Coppa Italia Roma/Empoli di Coppa Italia disputata il 20.01.2015.

Per la partita del 31.01.2015, invece, i possessori della tessera “Home” non hanno potuto acquistare alcun altro tipo di biglietto per i settori diversi dalla Curva Sud.

Chiarito quanto sopra, l’Associazione ricorrente – ritenendo di essere legittimata ad impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto, come previsto all’articolo 1 del suo Statuto, “ha lo scopo di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati della squadra della Roma calcio che intende collaborare con la AS Roma S.p.A., favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati” – essendo portatrice di un interesse diffuso leso dai provvedimenti amministrativi contestati, che limitano alcune categorie di tifosi (possessori della card Home per il settore Curva Sud) dal partecipare alle partite della Roma, per il settore Curva Sud, ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

I) Eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.

II) – Eccesso di potere per sviamento.

III) – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

IV) – Eccesso di potere per sviamento sotto diverso profilo.

V) – Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso ed ha sostenuto l’infondatezza delle censure proposte dall’Associazione resistente.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

All’udienza del 26 marzo 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio, preliminarmente, accoglie l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dall’Amministrazione resistente, osservando quando segue.

L’Associazione My Roma ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Roma del 12.1.2015 con cui è stato consentito l’accesso al settore Curva Sud dello Stadio Olimpico di Roma, ai soli possessori della Tessera del Tifoso “A.S. Roma Club Privilege”, e la determinazione n. 3/2015 del 12.1.2015 del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati per ragioni di sicurezza e per evitare episodi di violenza in occasione di alcuni incontri di calcio.

In sostanza, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive – CASMS, si è determinato nel senso di predisporre interventi a carattere preventivo in occasione di alcune partite.

In particolare, con determinazione n. 3/2015, è stata data indicazione al Prefetto di Roma di valutare l’opportunità, per le gare di campionato “Lazio – Napoli” del 18 gennaio 2015 e “Roma – Empoli” del 31 gennaio 2015, nonché per la gara di Tim Cup “Roma – Empoli” del 20 gennaio 2015, di riservare l’accesso rispettivamente alle curve nord (per Lazio – Napoli) e sud (per le partite della Roma) ai soli possessori della tessera del tifoso principale delle due squadre, titolari di abbonamento rilasciato in data antecedente l’emanazione della determinazione.

Conseguentemente, il Prefetto di Roma ha emanato i decreti con i quali sono state recepite le indicazioni del CASMS.

Ciò posto, il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati hanno riguardato esclusivamente gli incontri di calcio indicati e, quindi, il loro annullamento non comporterebbe alcun vantaggio concreto per la parte ricorrente, posto che le partite si sono ormai svolte nel gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a. quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto solo se sussiste un interesse ai fini risarcitori.

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha rappresentato alcun interesse di carattere risarcitorio connesso all’annullamento degli atti impugnati e, quindi, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara improcedibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 05/05/2015.

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