Scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità U.E.
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54 (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2015; in vigore dal 24 maggio 2015) – Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell’Unione Europea incaricate dell’applicazione della legge. (15G00068)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Obiettivo e definizioni
1. Il presente decreto attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l’applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonchè le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell’Unione europea riguardanti la medesima materia.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge”, le forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) “autorità di un altro Stato membro”, le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l’autorità e adottare misure coercitive nell’ambito di tali funzioni;
c) “decisione quadro” la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006;
d) “informazioni o analisi”, le informazioni e/o l’intelligence di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro, cioè le informazioni o i dati, nonchè le loro analisi utili al processo decisionale detenuti da un’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o da un’autorità di un altro Stato membro, nonchè le informazioni e i dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorità, senza il ricorso a mezzi coercitivi;
e) “indagine penale”, il procedimento penale;
f) “mezzi coercitivi”, le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall’autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell’ambito del procedimento penale, nonchè gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l’acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge;
g) “operazione informativa o investigativa criminale”, l’operazione di intelligence criminale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioè una fase procedurale precedente all’indagine penale, nella quale un’autorità competente incaricata dell’applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
h) “punto di contatto nazionale” l’articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da autorità di un altro Stato membro;
i) “punto di contatto dello Stato membro”, l’articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza.
4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
a) “canali di comunicazione”, qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell’Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;
b) “EUROJUST”, l’Unità europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell’Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;
c) “EUROPOL”, l’Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
d) “reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo”, i reati di cui all’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonchè quelli commessi per realizzare il furto di identità relativo ai dati personali;
e) “scambio spontaneo di informazioni o analisi”, la comunicazione ad un’autorità di un altro Stato membro di informazioni o analisi effettuata d’iniziativa da un’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine, le condizioni e le modalità con le quali:
a) le autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge e le autorità di un altro Stato membro si scambiano, su richiesta, le informazioni o le analisi di cui esse dispongono, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;
b) le autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge comunicano, d’iniziativa, informazioni e/o analisi che possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo ovvero alla prevenzione di questi ultimi.
2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano l’obbligo per le autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge di acquisire e conservare, anche attraverso mezzi coercitivi, informazioni o analisi che non siano nella propria disponibilità.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonchè alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.
4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in conformità alla Convenzione Europol, basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e con Eurojust in conformità alla decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel caso in cui lo scambio riguardi un reato o un’attività criminale di loro competenza.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni o di analisi presentate dall’autorità di un Paese associato Schengen.
Capo II
RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI ALL’AUTORITÀ DI UN ALTRO STATO MEMBRO
Art. 3
Soggetti competenti e presupposti
della richiesta di informazioni o analisi
1. La richiesta di informazioni o analisi all’autorità di un altro Stato membro può essere formulata da un’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall’ordinamento, ai fini dell’individuazione, della prevenzione o dell’indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili in quello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1, può riguardare soltanto informazioni o analisi non eccedenti le finalità per cui esse vengono presentate.
Art. 4
Modalità di presentazione della richiesta
alle autorità di un altro Stato membro
1. La richiesta di informazioni o analisi è presentata all’autorità di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di comunicazione.
2. Nel caso in cui le informazioni o analisi riguardino i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali, la richiesta è presentata al punto di contatto dello Stato membro.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, è presentata, utilizzando il formulario di cui all’Allegato B della decisione quadro, compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano l’utilizzo del canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi richieste.
4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al comma 3, specifica:
a) le informazioni o le analisi richieste;
b) i motivi e le finalità per le quali le informazioni o le analisi sono richiesti;
c) il nesso tra le finalità della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi;
d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o le analisi siano disponibili nel Paese dell’autorità cui viene inoltrata la richiesta.
5. Con la richiesta, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge indica altresì il termine, tra quelli riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale l’autorità di un altro Stato membro è tenuta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro, a comunicare le informazioni o le analisi. Il termine è individuato tenendo conto delle effettive esigenze, per le quali l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge ha richiesto le informazioni o le analisi.
Art. 5
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da
quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o
prescrizioni imposte
1. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge utilizza le informazioni o le analisi per le finalità per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall’autorità dello Stato membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o delle analisi, in relazione alle quali l’autorità o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato l’esistenza di requisiti di segretezza delle indagini.
2. L’utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità ovvero dal punto di contatto dello Stato membro. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di comunicazione utilizzato per la presentazione dell’originaria richiesta di informazioni o di analisi.
3. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge può utilizzare le informazioni o le analisi ricevute in deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall’autorità o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a favore del Parlamento, dell’Autorità Giudiziaria, ovvero di organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge. A tal fine, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge acquisisce il preventivo parere dell’autorità o del punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l’informazione o l’analisi.
4. L’utilizzazione delle informazioni o delle analisi in deroga alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 è effettuata tenendo per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista comunicati dall’autorità o dal punto di contatto dello Stato membro.
5. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge fornisce all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro notizie o ragguagli circa l’utilizzazione e il trattamento delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste formulate in merito a specifici casi dall’autorità o dal punto di contatto di uno Stato membro.
Art. 6
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi
come prova nell’ambito di un’indagine penale
1. Le informazioni o le analisi possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell’ambito di un’indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, può essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi. In tal caso, l’autorizzazione è richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L’autorizzazione non è comunque necessaria nel caso in cui l’autorità o il punto di contatto dello Stato membro abbia già autorizzato l’utilizzazione come prova o elementi di prova all’atto della trasmissione delle informazioni o delle analisi.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o le analisi detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facoltà difensive in sede di formazione o acquisizione all’estero.
Capo III
RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI PRESENTATA
DA UN’AUTORITÀ DI UN ALTRO STATO MEMBRO
Sezione I
Condizioni di ammissibilità della richiesta alle autorità nazionali
competenti incaricate dell’applicazione della legge
Art. 7
Soggetti competenti a presentare
la richiesta di informazioni o analisi
1. La richiesta di informazioni o analisi può essere rivolta ad un’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti:
a) un’autorità di un altro Stato membro;
b) il punto di contatto dello Stato membro.
Art. 8
Informazioni e analisi
suscettibili di comunicazione
1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all’articolo 9, possono formare oggetto di comunicazione all’autorità o al punto di contatto nazionale le informazioni o le analisi, anche acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella disponibilità delle autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o analisi da utilizzare come prove dinanzi ad un’autorità giudiziaria dello Stato membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o analisi non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi come prove dinanzi a un’autorità giudiziaria, salvo che non sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 15.
Art. 9
Casi di rifiuto della comunicazione
1. La comunicazione all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro può essere rifiutata nel caso in cui:
a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di Stato;
b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 13;
d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un’indagine penale o di un’operazione informativa o investigativa criminale o, comunque, l’incolumità o la sicurezza delle persone;
e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilità, salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o delle analisi all’autorità o al punto di contatto dello Stato richiedente.
2. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresì, rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state richieste.
3. La comunicazione può, altresì, essere negata quando la richiesta di informazioni o di analisi si riferisce:
a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell’arresto non superiore ad un anno;
b) ai nomi degli informatori di cui all’articolo 203 del codice di procedura penale.
Sezione II
Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle autorità
nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge
Art. 10
Disposizioni generali concernenti la presentazione della
richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi
1. Ai fini del presente decreto, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge e il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste di informazioni o analisi finalizzate all’individuazione, alla prevenzione o all’indagine su un reato che sono presentate secondo le seguenti modalità:
a) la richiesta è inoltrata attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4;
b) la richiesta è presentata utilizzando il formulario di cui all’Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all’articolo 7.
2. La richiesta di informazioni o analisi deve, altresì, precisare:
a) i motivi di fatto per i quali l’autorità o il punto di contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le analisi richieste siano disponibili nella Repubblica italiana;
b) i motivi e le finalità per le quali vengono richieste le informazioni o le analisi;
c) il nesso tra le finalità della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi.
3. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta alla richiesta di informazioni e le analisi, utilizzando il formulario di cui all’Allegato A della decisione quadro, debitamente compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione utilizzato.
Art. 11
Procedimento ordinario di comunicazione
delle informazioni o delle analisi
1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di analisi è trattata dall’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge cui la medesima richiesta è stata presentata.
2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge risponde entro i seguenti termini:
a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge può accedere direttamente;
b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi.
3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o analisi entro i termini di cui al comma 2, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale è possibile fornire la risposta. A tal fine l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge utilizza il formulario di cui all’Allegato A della decisione quadro.
Art. 12
Procedimento di comunicazione delle informazioni
o delle analisi nei casi di urgenza
1. Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con procedura d’urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;
b) l’acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;
c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge può accedere direttamente.
2. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con procedura d’urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale;
3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all’articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest’ultima.
4. Il punto di contatto nazionale può ritardare la comunicazione delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l’adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all’Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione è effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall’autorità o dal punto di contatto dello Stato membro.
Art. 13
Procedimento di comunicazione di informazioni o di analisi coperte
dal segreto relative a indagini penali
1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o le analisi possono essere fornite solo previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.
2. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l’autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi richieste all’autorità giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e può negare l’autorizzazione con decreto motivato.
3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l’autorità giudiziaria competente abbia negato l’autorizzazione.
Art. 14
Condizioni e restrizioni concernenti l’utilizzazione
delle informazioni o delle analisi comunicate
1. Le informazioni o le analisi sono utilizzate dall’autorità o dal punto di contatto dello Stato membro per le finalità per le quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica.
2. Nel caso in cui l’autorità o il punto di contatto nazionale chieda l’autorizzazione ad utilizzare le informazioni o le analisi già comunicate per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione ove ciò sia consentito dalle norme dell’ordinamento.
3. All’atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano l’eventuale necessità di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza dei procedimenti penali in corso.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale possono, altresì, imporre all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro:
a) condizioni o restrizioni per l’utilizzo delle informazioni o delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla base delle vigenti norme del diritto interno;
b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati dell’indagine penale o dell’operazione informativa o investigativa criminale nell’ambito delle quali è avvenuto lo scambio delle informazioni o delle analisi.
5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state comunicate informazioni o analisi ragguagli in merito al loro trattamento o al loro utilizzo.
6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, l’autorità o il punto di contatto dello Stato membro segnali l’esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o le analisi a favore dell’autorità giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle autorità del medesimo Stato incaricate dell’applicazione della legge, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1.
Art. 15
Autorizzazione all’utilizzazione delle informazioni o
delle analisi come prove in procedimenti giudiziari
1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare informazioni o analisi già comunicate come prove dinanzi ad un’autorità giudiziaria del medesimo Stato, l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità giudiziaria sulla base delle disposizioni dell’ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell’Unione europea.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, non è necessaria nel caso in cui l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale abbiano già autorizzato l’utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi ad un’autorità giudiziaria all’atto della loro comunicazione.
Capo IV
SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI O ANALISI
Art. 16
Condizioni e modalità per lo scambio
spontaneo di informazioni o analisi
1. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi, nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le informazioni o le analisi possano contribuire, all’individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o le analisi sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario per l’individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui predetti reati.
2. Lo scambio spontaneo di informazioni o analisi può essere omesso nei casi previsti dall’articolo 9.
3. Nel caso in cui le informazioni o analisi siano coperte dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione all’effettuazione dello scambio spontaneo all’autorità giudiziaria secondo le modalità stabilite dall’artioclo 13. Non si fa luogo allo scambio spontaneo delle informazioni o delle analisi coperte dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale nel caso in cui l’autorizzazione viene negata.
4. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle normative che ne regolano l’utilizzo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 17
Finalità dei trattamenti dei dati
1. I dati personali trattati ai sensi del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o a operazioni informative o investigative criminali.
Art. 18
Protezione dei dati personali
1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o analisi disciplinate dal presente decreto si applicano le norme in materia di protezione dei dati riguardanti l’utilizzo dei canali di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a).
2. Ai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del presente decreto, si applicano altresì le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati da essi effettuati per le finalità del presente decreto.
Art. 19
Verifica della qualità
dei dati comunicati o ricevuti
1. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, l’autorità o il punto di contatto dello Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o analisi.
2. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, all’autorità o al punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato le predette informazioni o analisi.
3. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi che non avrebbero dovuto essere ricevute.
4. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi lecitamente ricevute:
a) nel caso in cui esse non sono o non sono più necessarie alle finalità per le quali sono state trasmesse dall’autorità o dal punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi sono state trasmesse senza richiesta, l’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie per le finalità per le quali sono state trasmesse;
b) al termine del periodo massimo di conservazione delle informazioni o delle analisi stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l’autorità o il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo massimo all’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o le analisi sono necessarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, per lo svolgimento di un’indagine penale ovvero finalizzata all’applicazione di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero l’esecuzione di sanzioni penali.
5. L’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.
Art. 20
Diritti dell’interessato
1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, previo accertamento dell’identità del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all’autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l’interessato può domandare, altresì, che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o le analisi dell’esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all’autorità o al punto di contatto di uno Stato.
2. Il titolare della banca dati comunica all’interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
3. L’autorità o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell’esistenza dell’eventuale presentazione dell’istanza di cui al comma 1.
4. L’indicazione di cui al comma 1 può essere rimossa a richiesta dell’interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 21
Misure di sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti dei dati personali, le autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge e il punto di contatto nazionale registrano, per quanto di rispettiva competenza, in appositi file di log le comunicazioni di informazioni o di analisi effettuate ai sensi del presente decreto.
Art. 22
Autorità nazionale di controllo
1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Capo VI
NORME FINALI
Art. 23
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 2015.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell’interno
Orlando, Ministro della giustizia
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando