Inammissibile il referendum sulle nuove circoscrizioni giudiziarie
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 29 gennaio 2014* (dichiara inammissibile la richiesta di referendum abrogativo riguardante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la nuova organizzazione dei tribunali ordinari previste dalla delega legislativa contenuta nella legge n. 148 del 2011, sia perchè “si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell’indefettibile funzione giurisdizionale”, sia perchè “il quesito proposto difetta della necessaria omogeneità”).
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