Danno all’immagine della P.A.

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE SARDEGNA – sentenza 2 settembre 2014* (sull’applicabilità o meno dei criteri per la quantificazione del danno all’immagine della P.A. previsti dall’art. 1, comma 62° della L. n. 190/2012 ai danni erariali realizzatisi prima della entrata in vigore di tale legge e sulla quantificazione del danno ove l’Amministrazione abbia rimosso il dipendente dalle sue funzioni entro pochi giorni dalla notizia del reato).


CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE SARDEGNA – sentenza 2 settembre 2014 n. 173 – Pres. f.f. ed Est. Contu – Procuratore presso la Corte dei conti per la Regione Sardegna contro G.M. (Avv.to G.B. Gallus).

1. Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. – Quantificazione – Disciplina prevista dall’art. 1 comma 1° sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 62° della L. n. 190/2012 – Inapplicabilità ai danni erariali realizzatisi prima della entrata in vigore di quest’ultima legge.

2. Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. – Quantificazione – Nel caso di concussione Ove l’Amministrazione abbia rimosso il dipendente dalle sue funzioni entro pochi giorni dalla notizia del reato – Va quantificato equitativamente nella metà della somma illecitamente percepita dal dipendente.

1. L’art. 1 comma 1° sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 62° della L. n. 190/2012, il quale prevede che il danno all’immagine si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità percepita dal dipendente, è norma sostanziale e, pertanto, non può trovare applicazione per i danni erariali realizzatisi prima dell’entrata in vigore di quest’ultima legge.

2. Qualora, in caso di concussione, l’Amministrazione abbia rimosso il dipendente dalle sue funzioni entro pochi giorni dalla notizia del reato, lo strepitus fori causativo di danno all’immagine è stato limitato e circoscritto; pertanto esso va quantificato equitativamente nella metà della somma illecitamente percepita dal dipendente.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Antonio CONTU Presidente f.f. (relatore)

Maria Elisabetta LOCCI Consigliere

Maurizio Massa  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di Giovanni Muggiano (c.f.: MGGGNN51P09B745V), rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Battista Gallus.

Visto l’atto di citazione n. V2011/01345 del 19 dicembre 2013, iscritto al n. 23131 del Registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2014, il relatore consigliere Antonio CONTU, l’avv. Giovanni Battista Gallus, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore generale Antonietta BUSSI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 19 dicembre 2013, il Procuratore regionale presso questa Corte ha chiamato in giudizio Giovanni Muggiano – già dipendente della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari – per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’erario dell’Agenzia delle entrate al pagamento della somma di € 49.700,00, a titolo di danno all’immagine della Pubblica amministrazione, oltre ad accessori e spese di giudizio. I fatti posti a fondamento della pretesa attrice possono essere così sintetizzati.

Con sentenza penale n. 568/2013 del 12 aprile 2013, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile in data 9 maggio 2013, il Muggiano è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per un identico periodo. Le imputazioni per le quali è stata emanata sentenza di condanna sono state il reato di concussione (art. 317 c.p.) perché “in qualità di funzionario dell’Agenzia delle entrate di Cagliari, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, dopo averlo convocato nel suo ufficio ed avergli chiesto alcuni documenti relativi alla sua attività commerciale, prima facendogli capire in modo velato che poteva rendergli la vita tranquilla, poi davanti ai primi rifiuti di pagare, minacciando di procurare danni alla sua attività poiché conosceva molto bene i meccanismi dell’Agenzia delle entrate (“quando faccio male faccio male”), dopo aver costretto e comunque indotto il sig. Chen Renfeng, cittadino cinese e titolare della S.r.l. SHANGAI GROUP a consegnargli svariata merce detenuta per la vendita (abbigliamento ma anche attrezzi per il bricolage) e somme di denaro per importo pari almeno ad euro 23.450,00, costringeva il predetto Chen a consegnargli euro 1.400,00”.

Le altre imputazioni riguardavano gli articoli 81 e 615 ter, comma 2, n. 1 c.p. perché, funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si introduceva abusivamente ben 1070 volte nell’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate di Cagliari…per acquisire informazioni sul reddito della SHANAGAI GROUP…; e gli artt. 81 e 326, comma 3^ c.p. perché, nella stessa qualità, per procurarsi un indebito profitto patrimoniale, si avvaleva illegittimamente delle informazioni attinenti al reddito della SHANGAI GROUP che dovevano rimanere segrete.

In definitiva, ad avviso della Procura attrice, dalle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e dalla predetta sentenza n. 568/2013 del 12 aprile 2013, nessun dubbio sussisterebbe sulla condotta criminosa ascrivibile al Giovanni Muggiano che, dal 2007 al 2011, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, avrebbe indotto il sig. Chen Renfeng – titolare della predetta ditta – a corrispondergli somme di denaro e merce di vario genere per un valore pari ad almeno € 24.850,00.

Per quanto concerne il danno all’immagine del quale è chiesto il ristoro in questa sede, la Procura regionale, nel premettere che esso è stato azionato nei limiti dell’art. 17 comma 30 ter della L. n. 102 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ha ritenuto comprovata la lesione al prestigio dell’amministrazione di appartenenza recato dal convenuto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato la presenza di tale danno in ragione del rapporto di immedesimazione tra l’Amministrazione ed il soggetto che per essa ha agito, ogniqualvolta questi ha tenuto un comportamento illecito che si sia tradotto in disdoro per l’ente pubblico. Quest’ultimo, nel caso all’esame, si sarebbe realizzato in ragione delle notizie comparse sulla stampa circa l’illecito perpetrato dal convenuto; notizie che, a loro volta, avrebbero ingenerato nei cittadini un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni.

In ordine invece alla quantificazione del danno stesso, la Procura ha richiamato il comma 1 sexies dell’art. 1 della L. n. 20/1994, introdotto dall’art.1 comma 62^ della L. n. 190/2012, secondo il quale tale danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Per la quale ragione, nel caso concreto, il danno all’immagine è stato quantificato in € 49.700,00 (cioè il doppio di € 24.850,00), oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

In data 18 giugno 2014 si è costituito per il convenuto l’avv. Giovanni Battista Gallus, il quale così ha replicato in merito alla pretesa attrice.

In primo luogo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102/2009) e conseguente nullità degli atti istruttori e processuali del Pubblico Ministero contabile ed improcedibilità dell’azione. Infatti, quest’ultimo ha ritenuto di poter agire sulla base non già di una sentenza di condanna, ma di una sentenza di applicazione di pena, (ancorché passata in giudicato) ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Difetterebbe dunque qualunque accertamento sia sull’esistenza del reato che sulla responsabilità dell’imputato, condizione questa richiesta dal legislatore, il quale avrebbe escluso che detto provvedimento possa avere efficacia nei giudizi civili ed amministrativi: ciò anche alla luce del disposto dell’art. 1 sexies della L. n. 20/1994 che, in tema di danno all’immagine, espressamente fa riferimento alle ipotesi di “reato accertato con sentenza passata in giudicato”.

Inoltre, sempre ad avviso della difesa convenuta, il Procuratore regionale, nella sua contestazione, ha richiamato non soltanto le condotte rientranti nell’art. 7 della L. 97/2001, ma anche l’art. 615 ter c.p. che rientra in altra categoria di reati per le quali il danno de quo non è né previsto.

In secondo luogo la difesa di parte convenuta ha dedotto l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie e violazione a falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., Infatti, la sentenza emanata dal giudice penale ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non avrebbe efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ai sensi degli artt. 651 e ss. c.p.p., per cui costituirebbe precipuo onere del Procuratore regionale provare i fatti costitutivi della pretesa erariale. Infatti, nessuno degli elementi richiamati dalla sentenza di patteggiamento potrebbe ritenersi provato, mentre l’unico elemento certo sarebbe, al più, che il Muggiano è stato tratto in arresto mentre percepiva € 1400,00; mentre le ulteriori affermazioni del pubblico ministero contabile sarebbero prive di valore probatorio.

In via subordinata la difesa del convenuto ha contestato i criteri di quantificazione del danno all’immagine, i quali sono stati tratti in applicazione dell’art. 1 comma 62^ della L. n. 190/2012: tale norma non sarebbe, infatti, applicabile al caso concreto, giacché norma sostanziale, non applicabile per i fatti di causa occorsi prima della sua entrata in vigore.

Invero, ad avviso della difesa, al fine della quantificazione del danno de quo – il quale andrebbe preventivamente provato – ci si dovrebbe attenere ai criteri stabiliti dalla Corte dei conti–Sezioni Riunite, enunciati con sentenza n. 10/QM/2003, quali la qualifica posseduta dal dipendente al momento della commissione dell’illecito, il disvalore sociale connesso alla gravità del reato, nonché la diffusione mediatica della vicenda. Per contro, nel caso di specie, il Muggiano rivestiva una qualifica modesta e non certamente apicale. Inoltre difetterebbe lo strepitus fori, poiché egli è stato immediatamente sospeso e licenziato, senza che, da parte sua, vi sia stata impugnazione di tali provvedimenti.

In via ancòra subordinata la difesa ha dedotto l’improcedibilità dell’azione per il principio del ne bis in idem, dal momento che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 2013, ha confiscato al convenuto la somma di € 39.950,00 ai sensi dell’art. 322 ter c.p. Tale misura, infatti, avrebbe carattere prevalentemente sanzionatorio, al pari della condanna conseguente al danno all’immagine, per cui – laddove il presente giudizio si concludesse con una sentenza di condanna – vi sarebbe una duplicazione dell’effetto sanzionatorio già insito nella confisca.

In via ulteriormente subordinata, il convenuto ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo, data l’assenza di precedenti penali e disciplinari ed il contegno processuale serbato dallo stesso nelle sedi penale e disciplinare.

Nell’odierna pubblica udienza il rappresentante del Pubblico Ministero ha puntualmente contrastato le argomentazioni di parte convenuta, facendo richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni d’appello di questa Corte.

L’avv. Gallus, successivamente intervenuto, nel ribadire le deduzioni della comparsa di risposta, ha sostenuto come, nel caso all’esame, il danno effettivo all’immagine della Pubblica amministrazione sarebbe occorso in misura ridotta, considerato, da un lato, la modesta qualifica del convenuto e, dall’altro, la circostanza che lo strepitus fori sia stato in gran parte eliso dal pronto intervento dell’Amministrazione, che ha rimosso il Muggiano dalle sue funzioni.

DIRITTO

1. Pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento è la disamina dell’eccezione difensiva secondo la quale, ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 1 sexies della L. n. 20/1994 che, in tema di danno all’immagine, espressamente fa riferimento alle ipotesi di “reato accertato con sentenza passata in giudicato”, la presente azione sarebbe inammissibile, giacché non preceduta da una sentenza dibattimentale di condanna, ma unicamente dall’applicazione di una pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Sul punto specifico la costante giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez. I Appello, n. 605/2012) si è espressa nel senso che la genericità dell’espressione di cui al citato comma 1 sexies (“sentenza passata in giudicato”) sia atta a ricomprendere anche l’ipotesi di sentenza a seguito dell’applicazione dell’art. 444 c.p.p. la quale – pur diversificandosi per taluni aspetti processuali dalla sentenza dibattimentale – ha in comune con questa la definitività della statuizione giudiziale in ordine all’applicazione della pena e all’idoneità a costituire giudicato.

Va sottolineato, infatti, come, nell’applicazione della pena su richiesta, il giudice penale eserciti una vera e propria funzione giurisdizionale anche nel merito. In primo luogo egli deve verificare la correttezza della definizione giuridica dei fatti data dalle parti; inoltre deve accertare che non sussistano cause di proscioglimento ex art. 129 c.p., alle quali deve essere data priorità logica; che sussista l’imputabilità dell’autore del reato; inoltre deve accertare la correttezza delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) indicate dalle parti con la possibilità di individuarne di ulteriori. Infine lo stesso giudice penale verifica la congruità e ragionevolezza della pena, sulla base dei parametri costituzionali (art. 27 Cost.) e dell’art. 133 c.p. (Cass. pen. Sez. IV, n. 34494/2006).

2. Tale sentenza, per altro verso, non riduce il suo effetto alla mera applicazione di una sanzione su richiesta previo consenso della pubblica accusa ma – pur non sortendo gli effetti che l’art. 651 c.p.p. prevede per la sentenza dibattimentale – ha sicuro valore probatorio in ordine ai fatti oggetto del giudizio ed alla responsabilità dell’imputato. Tale conclusione è stata tratta non solo dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II Appello, n. 269/2010) ma anche dal giudice della nomofilachia (Cass. n. 19251 del 30 settembre 2005 e n. 19505 del 23 dicembre 2003) il quale ultimo – giudicando in materia di accertamento tributario – ha espressamente affermato che, nel caso in cui il giudice di merito intenda disconoscere siffatto effetto probatorio, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede ad una tale ammissione.

Nel caso all’esame di questa Sezione, poi – anche ammettendo un puntuale obbligo del giudice contabile di indicare gli elementi probatori ai fini di un’autonoma valutazione dei fatti – appare riduttiva l’affermazione di parte convenuta secondo la quale l’unico elemento di prova certo a carico del Muggiano sia costituito dal fatto che egli è stato colto dalla Guardia di Finanza nell’atto di percepire una somma di denaro dal Chen Renfeng. E’ evidente, infatti, come – in difetto di una plausibile spiegazione alternativa da sulla motivazione di siffatta dazione – la stessa costituisca “prova regina” della concussione, corredata degli ulteriori elementi probatori acquisiti in sede d’indagine penale (abusive ed ingiustificate interrogazioni fatte al CED dell’Anagrafe tributaria sul conto della ditta facente capo al Chen Renfeng, ecc.).

In definitiva, devono essere disattese le eccezioni pregiudiziali inerenti alla proponibilità dell’azione risarcitoria per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione in relazione ai presupposti ed agli elementi probatori acquisiti.

3. Fondata – ma, come si vedrà nel prosieguo, priva di effetti pratici – è la deduzione difensiva secondo la quale, mentre potrebbe essere causativa di danno all’immagine la condotta criminosa di cui all’art. 317 c.p. (concussione) non altrettanto potrebbe dirsi dell’imputazione di cui all’art. 615 ter, comma 2, n. 1 c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). In effetti, l’art. 30 ter del citato D.L. n. 78/2009, nel ridefinire l’ipotesi del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, ha stabilito che “le Procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”. Tale ultima disposizione normativa stabilisce che “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro 30 giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”. Si tratta di norma che, peraltro, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 355/2010, ha dichiarato inammissibili le relative questioni di costituzionalità.

Alla stregua di siffatto quadro normativo deve essere disattesa la giurisprudenza minoritaria di questa Corte (Sez. Toscana, n. 332/2012) che ha continuato ad ammettere il danno all’immagine anche per i reati non contemplati nel citato art. 7, non solo perché in contrasto con l’interpretazione che del citato art. 17 comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 ha dato il giudice delle leggi, ma anche per il chiaro dettato normativo della stessa disposizione, alla quale non potrebbe essere attribuito alcun altro significato ragionevole.

Mentre dunque si deve inferire che la presente azione erariale può essere esperita unicamente in relazione alla condanna per l’art. 317 c.p. e non anche 615 ter, comma 2^, n. 1, come già anticipato, la questione è sostanzialmente priva di effetto pratico in quanto, come emergerà più ampiamente in sede di disamina della prova e quantificazione del danno, il clamor fori conseguente ai fatti delittuosi di che trattasi è derivato essenzialmente dalla concussione, mentre l’illecita introduzione nei sistemi informatici da parte del Muggiano è stata strumentale alla consumazione del primo reato ed intimamente connessa con esso.

4. Come è andato emergendo nella parte in “fatto”, la difesa del convenuto ha contestato i criteri di quantificazione del danno all’immagine, i quali sono stati tratti in applicazione dell’art. 1 comma 62^ della L. n. 190/2012: tale norma non sarebbe, infatti, applicabile al caso concreto, giacché norma sostanziale, non applicabile per i fatti di causa occorsi prima della sua entrata in vigore.

L’eccezione è fondata. Infatti, per “norma processuale” deve intendersi una disposizione che regoli le fasi processuali e che, entrando in vigore nel corso del processo medesimo, trovi immediata applicazione, nel senso che è destinata a regolare le fasi non ancora compiute, rimodulandole, implementandole o, addirittura, escludendole. Norme tipicamente processuali sono, dunque, quelle che attengono ai modi ed ai termini per l’assunzione delle prove (ad esempio, quelle contenute nel Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III del Codice di procedura civile e, segnatamente, quelle concernenti l’assunzione e l’esibizione delle prove di cui agli artt. 202 e ss. c.p.c.); per contro appartengono al diritto sostanziale quelle che attengono all’efficacia ed ai limiti della loro ammissibilità, ai vincoli inerenti alla loro disponibilità ed al loro eventuale valore legale (Cass. civ. Sez. III, n. 2879/1979).

Costituiscono pertanto norme sostanziali quelle che concernono la quantificazione del danno da inadempimento e da illecito (artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.) non tanto perché ricomprese nel codice civile, quanto perché attinenti alla misura degli effetti dannosi dell’inadempimento o dell’illecito extracontrattuale e per le quali vige il principio generale dell’irretroattività della legge (art. 11 comma 1^ delle disposizioni preliminari al codice civile).

Nello specifico, per quel che interessa, è sicuramente norma di diritto sostanziale l’art. 1226 c.c., in tema di valutazione equitativa del danno da inadempimento, di cui l’art. 1 comma 62^ della L. n. 190/2012 – nello stabilire che il danno all’immagine si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente – costituisce un’applicazione.

Non soccorrendo dunque detto criterio di quantificazione del danno all’immagine – il quale, va detto incidentalmente, ha carattere di presunzione semplice – non può che farsi ricorso ai criteri adottati dalla giurisprudenza di questa Corte, per determinare l’entità del clamor fori, tra i quali vanno principalmente annoverati: la funzione rivestita dal convenuto in seno all’Amministrazione di appartenenza; l’ammontare della somma oggetto di concussione; la sussistenza di uno strascico di ricorsi amministrativi o giurisdizionali contro eventuali provvedimenti sanzionatori; le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione per il ripristino della funzione lesa dall’atto delittuoso (Sez. I Appello, n. 976/2013 e n. 494/2010; Sez. II Appello, n. 461/2010; Sez. III Appello, n. 132/2011). Peraltro, solo per tale ultima ipotesi di danno all’immagine, il risarcimento può essere puntualmente quantificato (ad esempio, nella misura delle spese sostenute dall’Amministrazione per un’inserzione pubblicitaria di rettifica di una notizia infondata), mentre negli altri casi esso è soggetto ad una necessaria valutazione equitativa.

Ebbene, riguardando i fatti di causa alla luce dei predetti indicatori, emerge che il danno all’immagine conseguito al reato di concussione consumato dal Muggiano, sebbene sicuramente sussistente, non ha assunto i caratteri di gravità individuati dal Pubblico Ministero.

Con riguardo, infatti, al clamor fori inteso come propagazione sociale del fatto illecito, risponde al vero il rilievo difensivo secondo il quale l’Amministrazione di appartenenza ha immediatamente sanzionato il convenuto col licenziamento (in data 20 novembre 2011, sedici giorni dopo il suo arresto), dandone tempestiva comunicazione alla stampa e limitando così gli effetti della negativa risonanza sociale che l’episodio delittuoso aveva sollevato. Né, a tale riguardo, può rilevare che siffatto effetto riduttivo del danno all’immagine sia da attribuirsi proprio all’Amministrazione danneggiata e non ad un’azione del convenuto: ciò in ragione della natura risarcitoria e non sanzionatoria del danno di cui si discute, del quale deve essere quantificata l’effettiva portata lesiva.

A ciò aggiungasi – come correttamente rilevato dalla difesa convenuta – che il Muggiano ha mostrato acquiescenza ai provvedimenti sanzionatori inflittigli dall’Amministrazione, con ciò sicuramente contribuendo a sopìre il propagarsi della risonanza sociale del reato commesso.

Per quanto concerne, invece, la posizione funzionale del convenuto, la Procura regionale non ha contestato che egli non rivestisse alcuna posizione di rilievo in seno all’Amministrazione di appartenenza (dipendente di II area F3) e che egli abbia agito nell’ambito di un limitato segmento di competenza ed anzi travalicando i limiti stessi delle sue funzioni, giacché è riuscito a perpetrare il reato concussivo con l’ausilio dell’accesso abusivo agli strumenti informatici in dotazione all’Amministrazione finanziaria: sicché è stato scongiurato il sopravvenire del convincimento sociale che episodi criminosi di tale fatta fossero radicati o trovassero copertura negli alti vertici burocratici dell’apparato amministrativo.

In ordine, infine, al profitto conseguito dal convenuto, la somma che egli ha illecitamente conseguito con la propria attività delittuosa non è stata particolarmente rilevante (a fronte di analoghi episodi), ma nemmeno irrisoria o trascurabile, di talché si può ritenere che tale specifico elemento assuma valenza neutra nella determinazione del danno all’immagine.

In definitiva, dopo avere soppesato tutti i predetti fattori, può trarsi la conclusione che la negatività dell’impatto sociale derivato dall’episodio criminoso occorso si sia in larga parte riversata proprio sulla persona del Muggiano e solo parzialmente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Alla stregua di tali considerazioni ed attingendo alla possibilità di quantificazione in via equitativa, è di giustizia quantificare il danno all’immagine nella metà della somma oggetto del reato per cui è occorsa condanna penale; somma che va rivalutata sin dalla data in cui il Muggiano è stato tratto in arresto, momento che segna l’esordio del clamor fori, alla stregua di quanto più sopra argomentato.

5.In via ulteriormente subordinata la difesa ha dedotto l’improcedibilità dell’azione per il principio del ne bis in idem, dal momento che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 2013, ha confiscato al convenuto la somma di € 39.950,00 ai sensi dell’art. 322 ter c.p. Tale misura, infatti, avrebbe carattere prevalentemente sanzionatorio, al pari della condanna conseguente al danno all’immagine; per cui – laddove il presente giudizio si concludesse con una sentenza di condanna – vi sarebbe una duplicazione dell’effetto sanzionatorio già insito nella confisca.

La deduzione difensiva non può essere condivisa.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, la confisca per equivalente dei beni e del denaro che hanno costituito il profitto o il prezzo del reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., costituisce una misura di sicurezza patrimoniale, che assume carattere preventivo e sanzionatorio: essa tende, infatti, a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l’acquisizione a favore dello Stato di beni che perpetuerebbero la tendenza a delinquere (Cass. pen. Sez. III, n. 18311/2014 e Sez. II, n. 5553/2014). E tale funzione eminentemente sanzionatoria è stata rilevata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato come detto strumento non ha la natura risarcitoria tipica della condanna in sede amministrativo-contabile, non risolvendosi automaticamente in un risarcimento per l’Amministrazione danneggiata: tale misura può, infatti, assumere, come estrema finalità, una forma di ristoro del soggetto privato danneggiato, per il tramite di appositi fondi all’uopo costituiti (Sez. Lazio, n. 1463 del 2004; Sez. Umbria, n. 76 del 2008). Ne consegue, dunque, che la presente sentenza di condanna non costituisce una duplicazione della disposta confisca.

6.Infine non può darsi corso all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, stante la gravità e reiterazione dei fatti penalmente rilevanti da cui è scaturita la pretesa risarcitoria azionata in questa sede. Infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il potere riduttivo costituisca una forma di adeguamento della condanna alla complessità dell’organizzazione amministrativa ed alle conseguenti difficoltà operative nella quale è maturato il danno erariale (Sez. Appello Sicilia n. 127/2011 e Sez. Lazio, n. 1362/2003); mentre, anche laddove sia parametrato al curriculum ed ai precedenti lavorativi del convenuto, non possa trovare applicazione in caso di comportamento doloso o caratterizzato da evidente slealtà (Sez. I Appello, n. 117/2008).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 23131 del registro di Segreteria, condanna Giovanni MUGGIANO alla rifusione a favore dell’erario del Ministero dell’Economia e Finanze della somma di € 12.425,00 (dodicimilaquattrocentoventicinque/00). Tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 4 novembre 2011 fino alla data di pubblicazione della presente decisione. La somma complessiva così ottenuta va aumentata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfacimento dell’erario.

Condanna altresì il predetto convenuto alla rifusione delle spese processuali che, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, si quantificano in € (omissis).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2014.

IL PRESIDENTE F.F. ESTENSORE

(Antonio Contu)

Depositata in Segreteria il 2 settembre 2014.