Archiviata (perchè infondata) la querela di Raimondi
Archiviata (perchè infondata) la querela presentata
dal prof. Salvatore Raimondi nei confronti
del direttore della rivista Giust.it
Un anno addietro (precisamente il 9 giugno 2000) il prof. Salvatore Raimondi presentava una querela con la quale chiedeva che il direttore della presente rivista elettronica, prof. Giovanni Virga, fosse condannato in sede penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p. e 13 L. 47 48); chiedeva altresì che dell’esito della vicenda fosse data notizia mediante “pubblicazioni sulla rivista Internet e su altri periodici per un congruo lasso di tempo”; si riservava di costituirsi parte civile e di chiedere il risarcimento dei danni.
La querela si incentrava tutta su un singolo periodo contenuto in una lettera pubblicata nella rivista Giust.it nel marzo 2000.
Con tale lettera, scritta in occasione dell’80^ compleanno del padre, il direttore della rivista prof. Giovanni Virga, ricordava la lunga ed operosa attività di insegnamento e studio del padre prof. Pietro Virga, indicato come fulgido esempio di passione per il diritto e di dedizione al lavoro (qui il link alla lettera in questione).
Nell’ambito di tale lettera, il prof. Giovanni Virga aveva fatto cenno del tutto incidentalmente ad un episodio che aveva grandemente amareggiato il padre, prof. Pietro Virga, il quale, in occasione del suo collocamento in posizione di fuori ruolo (1990), si era visto contestare dal prof. Salvatore Raimondi (il quale, oltre a dirsi suo allievo, è anche suo genero) la decisione del Preside di fargli presiedere l’ultima commissione dell’appello straordinario di febbraio 1991.
Nel periodo “incriminato” testualmente si leggeva che: “Ricordo la tristezza che ha provato il giorno in cui ha dovuto cessare di fare lezione agli studenti dell’Università di Palermo ed un suo allievo (il prof. Salvatore Raimondi che, per quel che è più grave, è anche affine mio e di mio padre, ma solo sotto il profilo anagrafico e per autonoma decisione dell’ordinamento giuridico) con varie lettere inviate al Preside ed al Rettore, gli voleva impedire, alla fine della sua lunga carriera universitaria, di ultimare gli esami della sessione di febbraio con studenti che avevano seguito le sue lezioni”.
Il querelante affermava che i fatti riferiti in detto periodo erano falsi e costituivano “grave offesa alla reputazione del querelante”.
A seguito della querela del 9.6.2000, su disposizione dell’Autorità giudiziaria sono state eseguite approfondite ed accurate indagini nel corso delle quali sono state assunte le deposizioni dello stesso querelante, prof. Raimondi, nonchè di tutti i testimoni indicati nominativamente nella querela (il prof. Guido Corso, il prof. Filippo Salvia, il prof. Salvatore Mazzamuto, il prof. Antonino Gullotti, il prof. Ignazio Melisenda Giambertoni ed il prof. Pietro Virga; non è stato invece udito il querelato prof. Giovanni Virga).
Nel corso delle indagini preliminari sono stati altresì acquisiti alcuni documenti (in particolare una lettera su carta intestata, sottoscritta dal querelante prof. Raimondi, diretta al prof. Pietro Virga ed al prof. Guido Corso, con la quale, tra l’altro, il querelante aveva in data 4 febbraio 1991 espressamente ribadito la sua opposizione alla decisione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza ed aveva espressamente annunciato l’intenzione di “informare i competenti organi universitari” di tale opposizione).
Trasmessi gli atti al P.M., con richiesta ampiamente motivata del 9 febbraio 2001(il cui testo è riportato in calce al presente comunicato), è stata chiesta l’archiviazione del procedimento, non sussistendo i necessari presupposti per il rinvio a giudizio del querelato, atteso fra l’altro che “le indagini svolte in merito hanno dimostrato la sostanziale corrispondenza al vero delle circostanze riportate nell’articolo incriminato”.
A seguito di tale richiesta di archiviazione, il querelante ha presentato una lunga opposizione, depositata il 22 febbraio successivo, chiedendo la audizione di nuovi testimoni nonchè la nuova audizione di testi già escussi; allegava alla opposizione vari documenti, tra i quali, oltre ad alcuni pareri intesi a dimostrare la sua qualità di “esperto” di questioni universitarie, una seconda lettera da lui scritta a suo tempo (18 gennaio 1991), di 4 pagine, con la quale, nel contestare la decisione del Preside di far presiedere la commissione di esame al prof. Pietro Virga, scriveva tra l’altro (pag. 3, 4° periodo) che: “Se le commissioni non saranno rifatte (non scatenerò una guerra per “futili motivi”, ma) scriverò al Rettore, ai Presidi ed alla segreteria degli studenti (gli esami non sarebbero validi) per esprimere il mio punto di vista“.
Il Giudice delle indagini preliminari fissava per il giorno 11 aprile 2001 una udienza ex art. 409 II comma c.p.p. al fine di decidere in ordine alla opposizione del prof. Raimondi.
Infine, con decreto dell’11 aprile u.s., lo stesso G.I.P., rigettando l’opposizione proposta dal querelante ed in accoglimento della richiesta del P.M., ha archiviato il procedimento penale iniziato nei confronti del direttore delle presente rivista elettronica.
L’insistenza con la quale si continua a parlare della querela del prof. Raimondi, pur dopo la sua formale archiviazione ed il fatto che si continua ad ignorare la conclusione che il procedimento penale ha avuto, inducono a dare notizia ai lettori dell’esito della vicenda, anche al fine di sgombrare il campo da dubbi e di ristabilire la realtà dei fatti.
Con ciò, peraltro, veniamo incontro ad una precisa richiesta del querelante, prof. Raimondi; egli infatti aveva formalmente chiesto che della conclusione del procedimento penale fosse data notizia mediante “pubblicazione sulla rivista Internet e su altri periodici per un congruo lasso di tempo”.
Noi, non avendo nulla da nascondere, ottemperiamo alla sua richiesta per la parte che ci riguarda. Per ciò che concerne la pubblicazione della notizia su altri periodici per un congruo lasso di tempo, siamo sicuri che provvederà il prof. Raimondi, coerentemente alla sua originaria richiesta.
TESTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE POI ACCOLTA DAL G.I.P. DI PALERMO
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
Al Signor Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale
SEDE
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 408-411 c.p.p.; artt. 125 e 125 D. Lgs. 271/’89)
IL PUBBLICO MINISTERO
Visti gli atti del procedimento suindicato relativo alla querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p. e 13 L. 47 48) sporta da Salvatore Raimondi in data 9.6.2000 nei confronti di Virga Giovanni
OSSERVA
Con denuncia sporta in data 9.6.2000 Salvatore Raimondi esponeva di ritenere ingiustamente lesi il proprio onore e la propria reputazione a seguito della pubblicazione, sulla Rivista Internet di Diritto Pubblico “Giustizia Amministrativa” url www.giustamm.it di un articolo a firma del Direttore Virga Giovanni dal titolo “G. Virga, Letterina di auguri per l’ottantesimo compleanno di mio padre“.
In particolare il Raimondi indirizzava le proprie lagnanze verso il seguente brano contenuto nell’articolo in oggetto: “Ricordo la tristezza che ha provato il giorno in cui ha dovuto cessare di fare lezione agli studenti dell’Università di Palermo ed un suo allievo (il prof. Salvatore Raimondi che, per quel che è più grave, è anche affine mio e di mio padre, ma solo sotto il profilo anagrafico e per autonoma decisione dell’ordinamento giuridico) con varie lettere inviate al Preside ed al Rettore, gli voleva impedire, alla fine della sua lunga carriera universitaria, di ultimare gli esami della sessione di febbraio con studenti che avevano seguito le sue lezioni”.
A parere del denunciante, infatti, dette affermazioni rivestirebbero carattere diffamatorio essendovi riferito un fatto non corrispondente al vero ed essendo, piuttosto, specifica intenzione dell’autore dell’articolo quella di diffamare lo stesso Raimondi in considerazione del fatto che l’episodio in questione era avvenuto nove anni prima e che la stessa “Letterina di auguri” era stata solo un pretesto, tanto più che il compleanno era trascorso da oltre un mese.
Invero, dall’esame degli atti e dalle indagini svolte nessuna fattispecie criminosa appare sussistere nel caso di specie.
Ed infatti, la valenza diffamatoria di quanto narrato dal Virga – stante la assoluta mancanza di toni offensivi o di espressioni sconvenienti nelle affermazioni sopra riportate, peraltro riconosciuta dallo stesso querelante (il quale si è lagnato solo ed esclusivamente dell’essergli stato attribuito un fatto destituito di fondamento) – potrebbe risiedere, in via esclusiva, nella non corrispondenza al vero dell’episodio in oggetto.
Ebbene le indagini svolte in merito hanno dimostrato la sostanziale corrispondenza al vero delle circostanze riportate nell’articolo incriminato.
Ed infatti nel momento in cui il Prof. Pietro Virga venne collocato fuori ruolo per raggiunti limiti d’età (novembre 1990) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza decise di conferirgli, comunque, la presidenza della commissione esaminatrice per la sessione immediatamente successiva (febbraio 1991) al fine di consentire agli studenti che avevano seguito le sue lezioni di sostenere con lo stesso la prova d’esame. Il Raimondi (il quale avrebbe avuto titolo per presiedere la commissione in oggetto) come scritto nell’articolo in questione e confermato dai testi Virga Pietro, Corso Guido e Mazzamuto Salvatore, fu in effetti l’unico a dolersi di detta decisione, evidenziando che la stessa avrebbe potuto comportare, addirittura, l’invalidità dell’intesa sessione. In quella occasione lo stesso, peraltro, intrattenne uno scambio epistolare con il Virga Pietro (cfr. missiva dei 4.2.1991 in atti), all’esito del quale, pur decidendo di prestare acquiescenza alla decisione presa, si riservava, comunque, espressamente di far conoscere la sua opinione ai competenti organi dell’Università. Cosa che, in effetti, fece. Tant’è che il Virga Pietro ha precisato di essere stato chiamato dal Preside della Facoltà per fornire gli opportuni chiarimenti e che il Preside accettò la tesi da lui sostenuta. Ciò nonostante, tuttavia, il Raimondi aveva continuato a non condividere detta decisione e si era, finanche, rifiutato di far parte della commissione esaminatrice.
Ovviamente le superiori circostanze erano ben note a Virga Giovanni per averle apprese dal padre, e pertanto nessuna rilevanza assume il fatto che il Raimondi abbia, o meno, scritto lettere al Preside o al Rettore, essendo comprovato che lo stesso in qualche modo, per iscritto o oralmente, contestò vivamente il diritto del Prof. Virga Pietro di presiedere la predetta Commissione, esternando la sua opinione presso gli organi superiori della Facoltà oltre che presso gli stessi colleghi.
D’altra parte, come già detto, neppure si ritiene integrato l’elemento psicologico della fattispecie de qua. Ed infatti, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, rileva il significato oggettivo delle espressioni consapevolmente adoperante dal soggetto attivo, che saranno punibili, non tanto se critiche dell’operato altrui, quanto se inutilmente volgari o umilianti o dileggiami (cfr.. tra tutte. Cass. pen.. sez. V. 16 dicembre 1998. n. 2283 imp. Marvulli e altro). Nel caso di specie, poi, dalla lettura della “Letterina” in questione – di cui il brano incriminato costituisce una minima parte – appare evidente che la stesura della stessa non era destinata ad aggredire la reputazione del Raimondi. Tant’è che le parole utilizzate né rivestono una astratta idoneità ad offendere né sono a ciò destinate, così come adoperate nel loro significato sociale ed oggettivo (cfr. Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1995, n. 935. imp. Ferrara). ‘
La sostanziale corrispondenza al vero dell’episodio in contestazione, da un lato, e l’utilizzo di un linguaggio corretto e privo di affermazioni intrinsecamente offensive o lesive del decoro o della dignità personale, dall’altro, elidono in radice la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato.
Alla luce di quanto sopra, visti gli artt. 408-411 c.p.p. e 125 D. Lgs. 271/89
CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per l’avviso ex art. 408 c.p.p. alla persona offesa dal reato.
Palermo 9.2.2001
IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Calogero Ferrara
Visto
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. G. Pignatone
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