FREE: lotta alla plastica inquinante

n. 7/2019 | 11 Luglio 2019 | © Copyright | - Giurisprudenza, Ambiente | Torna indietro More

ordinanza 5 luglio 2019* (sospende l’efficacia dell’ordinanza del Sindaco di Trapani che aveva vietato ai gestori di bar e ristoranti di utilizzare bicchieri, cannucce, posate e piatti di plastica, dichiarando “Trapani Comune Plastic Free”).


TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – ordinanza 5 luglio 2019 n. 789 – Pres. Ferlisi, Est. Valenti – Federazione Gomma Plastica (Avv.ti Miceli, Ferrari, Giubileo e Lo Voi) c. Comune di Trapani (n.c.), Ministero dell’Interno ed altri (Avv.ra Stato) e Comune di Erice (n.c.) – (accoglie la domanda cautelare).

Ambiente – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente – Che fa divieto ai proprietari e gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di utilizzare materiali plastici – Domanda preliminare di sospensione – Va accolta.

Va accolta la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del Sindaco di Trapani recante “Incremento della raccolta differenziata e riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente: ‘Trapani Comune Plastic Free‘”, la quale, tra l’altro, prevede che, a decorrere dal primo maggio 2019, “i titolari che esercitano sul territorio comunale le attività di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante quali la ristorazione, i bar, i ristoranti, le pizzerie, le paninerie, takeaway, pub e attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile …” (1).

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(1) Ha osservato la ordinanza in rassegna che, in base ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, per le parti oggetto di contestazione del provvedimento impugnato, il ricorso risulta allo stato dotato di sufficiente fumus boni iuris quanto alla mancanza dei presupposti per l’esercizio del poteri contingibili ed urgenti in specie esercitati dal Sindaco del Comune di Trapani ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000.

Inoltre, appare altresì sussistere il dedotto danno grave ed irreparabile connesso, nelle more del periodo antecedente al 2021 ed in assenza di una motivata e documentata emergenza, all’immediato divieto di commercializzazione nel territorio comunale dei prodotti monouso prodotti e distribuiti dalle aziende ricorrenti.

 


Pubblicato il 05/07/2019

 N. 00798/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01217/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2019, proposto da

Federazione Gomma Plastica, Diesse S.r.l., Bibo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Giuseppe Franco Ferrari, Chiara Giubileo, Fernando Lo Voi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Comune di Trapani non costituito in giudizio;

Ministero dell’Interno, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia – Assessorato della Salute, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Erice non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza n. 32 del 29.3.2019 del Sindaco di Trapani recante “Incremento della raccolta differenziata e riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente: ‘Trapani Comune Plastic Free’”, pubblicata sull’Albo Pretorio comunale on line dal 29.3.2019 al 13.4.2019,

– nonché di ogni altro atto e comportamento preordinato, conseguenziale e comunque connesso, ed in specie, occorrendo, ove da ritenersi atti presupposti, i) della circolare dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 4846/Gab del 6.12.2018; ii) della circolare n. 42304 del 3.7.2018 e del D.A. 319/Gab del 5.8.2016, entrambi dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana richiamati nella circolare di cui al punto i); iii) della intesa con il Comune di Erice (TP), di contenuto non noto, richiamata nell’ordinanza gravata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e di Presidente Regione Siciliana e di Regione Sicilia – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Sicilia – Assessorato della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza n. 744/2019, parzialmente riscontrata unicamente dall’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente si duole della illegittimità della impugnata ordinanza del Sindaco del Comune di Trapani, n. 32 del 29.3.2019, essenzialmente nelle parti in cui, esclusi i punti 1 e 5,: “Ordina… a decorrere dal primo Maggio 2019:… 2. i titolari che esercitano sul territorio comunale le attività di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante quali la ristorazione, i bar, i ristoranti, le pizzerie, le paninerie, takeaway, pub e attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile. E’ consentito esclusivamente per i successivi 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’utilizzo delle eventuali scorte; 3. agli esercenti per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie etc. e ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimenti, è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, posate… mescolatori di bevande. A decorrere da tale data sarà consentita la vendita esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile. E’ consentito esclusivamente per i successivi 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’utilizzo delle eventuali scorte; 4. in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, eventi sportivi di qualsiasi genere, concernenti sagre, mercatini ed eventi similari, sia occasionali che periodici, vietare a commercianti, privati, associazioni, enti etc. di commercializzare e/o distribuire agli espositori partecipanti, agli utenti e ai turisti… stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile;… 6. a tutti i visitatori di questo comune è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri… monouso in materiale biodegradabile e compostabile”, nonché nella parte in cui si prevede che ai trasgressori “sarà comminata una sanzione pecuniaria da €. 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 3 del 16/1/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81. Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell’arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell’attività commerciale di vendita per almeno giorni 7”;

Considerato che ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, per le parti oggetto di contestazione del provvedimento impugnato, il ricorso risulta allo stato dotato di sufficiente fumus boni iuris quanto alla mancanza dei presupposti per l’esercizio del poteri contingibili ed urgenti in specie esercitati dal Sindaco del Comune di Trapani ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000 tenuto conto che:

-come riportato nello stesso provvedimento impugnato, la “plenaria” del Parlamento europeo, in data 27/03/2019, ha approvato definitivamente il divieto di utilizzare oggetti in plastica monouso, come piatti posate, cannucce e bastoncini, ma a partire dal 2021;

-come riconosciuto dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti con il rapporto informativo versato in atti il 03 luglio 2019 prot. 28591 (in riscontro all’ordinanza istruttoria), con decisione del 21 maggio 2019 il Consiglio UE ha dato il via libera alla direttiva per la riduzione della plastica monouso stabilendo di mettere la bando alcuni prodotti (posate, piatti cannucce, bastoncini cotonai e palette per mescolare bevande) sempre a partire dal 2021;

-allo stato non risulta essere stata adottata, né è richiamata, alcuna disposizione nazionale o regionale in fase “discendente” rispetto alla disciplina comunitaria;

Ritenuto che appare altresì sussistere il dedotto danno grave ed irreparabile connesso, nelle more del periodo antecedente al 2021 ed in assenza di una motivata e documentata emergenza, all’immediato divieto di commercializzazione nel territorio comunale dei prodotti monouso prodotti e distribuiti dalle aziende ricorrenti;

Considerato che a differenti conclusioni non induce l’unica produzione documentale versata in atti dall’Amministrazione intimate in riscontro all’ordine istruttorio di cui all’ordinanza n. 744/2019;

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto:

a) sospende per quanto di ragione l’ordinanza n. 32/2019 del Sindaco del Comune di Trapani nelle parti in contestazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 2 luglio 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE

Roberto Valenti      Calogero Ferlisi