Revoca del Presidente del Consiglio comunale

n. 2/2014 | 23 Febbraio 2014 | © Copyright | - Giurisprudenza, Comune e Provincia | Torna indietro More

TAR PUGLIA – LECCE – sentenza 20 febbraio 2014* (sulle ragioni alla stregua delle quali può essere disposta la revoca dell’incarico di Presidente del Consiglio comunale e sulla legittimità o meno della revoca perché l’interessato ha continuato, anche dopo l’elezione a Presidente, ad essere componente di una commissione consiliare), con 22 documenti correlati.


TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 20 febbraio 2014 n. 528 – Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – Ciracì (Avv. Tuccari) c. Comune di Ceglie Messapica (Avv. Vitale), Argentiero (Avv. V. Pellegrino) ed Argese e altri (n.c.) – (accoglie).

1. Comune e Provincia – Consiglio comunale – Presidente – Funzioni – Finalità – Revoca – Ragioni per le quali può essere disposta – Individuazione.

2. Comune e Provincia – Consiglio comunale – Presidente – Revoca – Riferimento al fatto che l’interessato, ha continuato, anche dopo l’elezione a Presidente, ad essere componente di una commissione consiliare – Illegittimità.

1. La figura del Presidente del Consiglio comunale riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del Presidente, in particolare, è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiducia (1).

2. E’ illegittima una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha revocato dall’incarico il Presidente del Consiglio stesso che sia motivata con riferimento al fatto che l’interessato ha continuato, anche dopo l’elezione a Presidente, ad essere componente di una commissione consiliare; infatti nessuna norma vieta la partecipazione del Presidente del Consiglio comunale alle commissioni consiliari.

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-11-26.htm

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 26-11-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-11-26.htm (sui fatti che possono giustificare la revoca dell’incarico di Presidente del Consiglio comunale da parte dell’organo consiliare e sull’estensione e limiti del sindacato del G.A. in materia).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, ordinanza 18-7-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds5_2008-07-18o.htm (sospende l’efficacia di una delibera di revoca dell’incarico di Presidente del Consiglio comunale, non essendo stata dimostrata l’esistenza di inadempimento degli obblighi di servizio)

CGA – SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 23-7-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cga_2008-07-23-4.htm (sull’illegittimità di una delibera con la quale è stato revocato dalla carica il Presidente del Consiglio comunale, nel caso in cui le inadempienze contestate non siano gravi, la delibera sia stata adottata a scrutinio palese ed il nuovo Presidente sia stato nominato contestualmente, senza la previa convocazione del Consiglio e la formulazione di apposito o.g.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 13-6-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds5_2008-06-13-2.htm (sulla situazione di interesse che impone l’obbligo di astensione ai componenti degli organi collegiali ed in particolare sulla legittimità o meno di una deliberazione del Consiglio comunale, di revoca del Presidente, alla quale ha partecipato anche un Consigliere legato da rapporti di affinità con il soggetto revocato).

CGA – SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 31-12-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cga_2007-12-31-1.htm (sulla legittimità o meno di una disposizione regolamentare che, in assenza di espressa previsione dello statuto comunale, prevede la revoca del presidente del consiglio comunale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 18-1-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cds5_2006-01-18-3.htm (sui presupposti per la revoca del Presidente del Consiglio comunale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 20-10-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-6838.htm (sulla possibilità di disporre la revoca del presidente del consiglio comunale solo per ragioni attinenti alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, ma non per ragioni di fiducia politica), con commento di P. MINETTI.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 3-3-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-03-03-2.htm (è legittima la revoca del Presidente del Consiglio comunale nel caso in cui quest’ultimo abbia assunto degli atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che gli è attribuito).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 6-6-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2002-06-06-4.htm (la revoca del Presidente del Consiglio comunale può essere disposta solo nel caso di cattivo esercizio della funzione e non per il venire meno del rapporto fiduciario con la maggioranza che lo ha eletto).

TAR CAMPANIA – NAPOLI SEZ. V, sentenza 3-5-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarcampaniana_2012-05-03.htm (sulla legittimità o meno della revoca del Presidente del Consiglio comunale, motivata con esclusivo riferimento a generici inadempimenti dello stesso relativi al regolare funzionamento del consiglio, senza una preventiva e concreta verifica in ordine al venir meno della neutralità della funzione presidenziale).

TAR LAZIO – ROMA SEZ. II, sentenza 13-10-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/tarlazio2_2008-10-13.htm (sulla possibilità o meno di disporre la revoca del Presidente del Consiglio comunale nel caso di mancanza di apposita previsione statutaria e sui presupposti che possono legittimare la revoca), con commento di O. CARPARELLI.

TAR LAZIO – ROMA SEZ. II BIS, sentenza 21-1-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/tarlazio2_2010-01-21.htm (sulla legittimità o meno della revoca del Presidente del Consiglio comunale disposta perchè, al momento della votazione di un argomento all’ordine del giorno, si è allontanato dall’aula per motivi di opportunità).

TAR PIEMONTE – TORINO SEZ. I, sentenza 4-9-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1_2009-09-04.htm (sui presupposti necessari affinché possa essere legittimamente disposta la revoca del Presidente del Consiglio comunale), con nota di O. CARPARELLI.

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I, sentenza 13-9-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/tarpa1_2007-19-13.htm (sulla legittimità o meno della delibera del Consiglio comunale con la quale si dispone la revoca della nomina del Presidente dello stesso organo consiliare per il venir meno della fiducia politica).

TAR SICILIA – CATANIA SEZ. I, sentenza 3-5-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/tarsiciliact1_2007-05-03.htm (sulla legittimità o meno della delibera di revoca del Presidente del Consiglio comunale priva del parere di regolarità tecnica).

TAR SICILIA – CATANIA SEZ. I, sentenza 18-7-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/tarsiciliact1_2006-07-18.htm (sull’illegittimità della revoca del Presidente del Consiglio comunale disposta per l’abbandono, per una sola volta, dell’aula consiliare), con commento di O. CARPARELLI.

TAR TOSCANA – FIRENZE SEZ. I, sentenza 26-4-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tartoscana1_2005-04-26.htm (sulla legittimità del provvedimento di revoca della nomina del presidente del Consiglio comunale nel caso di suo comportamento non corretto e non adeguato all’esercizio della funzione).

TAR VENETO SEZ. I, sentenza 21-12-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/tarveneto1_2005-12.21.htm (sulla possibilità di disporre la revoca del Presidente del Consiglio comunale anche in assenza di apposita previsione dello statuto comunale e sui principi applicabili in tale ipotesi).

TAR ABRUZZO – L’AQUILA SEZ. I, sentenza 2-7-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/tarabruzzoaq1_2008-07-02.htm (sulla possibilità o meno di disporre la revoca del Presidente del Consiglio comunale nel caso di mancanza di apposita previsione statutaria e sui presupposti che possono legittimare la revoca).

TAR CAMPANIA – SALERNO SEZ. II, sentenza 16-2-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcampsa2_2004-02-16.htm (la revoca del Presidente del Consiglio comunale può essere disposta solo nel caso di cattivo esercizio della funzione e non per il venire meno del rapporto fiduciario con la maggioranza che lo ha eletto).

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, sentenza 6-2-2003, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarpugliale1_2003-02-06-1.htm (sulla legittimità della revoca di un presidente del consiglio comunale disposta in relazione a comportamenti incompatibili con la posizione super partes che è necessaria per ricoprire la carica), con nota di G. VIRGA.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I, sentenza 4-11-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarpugliaba1_2002-11-04.htm (sulla funzione di garanzia svolta dal Presidente del Consiglio provinciale o comunale, sull’assenza di un rapporto di fiducia politica con la maggioranza e sui presupposti per disporre la sua revoca; annulla la delibera di revoca del Presidente del Consiglio provinciale di Foggia).


N. 00528/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2013, proposto da:

Nicola Ciracì, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Francesco Fabrizio Tuccari in Lecce, via A. Imperatore, 16;

contro

Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Schipa, 35;

nei confronti di

Giovanni Argentiero, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

Ciro Argese, Domenico Convertino, Francesco Locorotondo, Daniele Gioia, Giuseppe Palma, Maria Paola Casale, Cataldo Rodio, Pietro Gallone, Nicola Ricci, Luigi Caroli, Tommaso Argentiero, Danilo D’Ippolito, Rocco Argentiero, Fabrizio Gatti, Gianpietro Gallone, Donato Gianfreda, Giovanni Gianfreda, Antonio Piccoli, Nicola Trinchera;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica n. 42 del 28.8.2013, avente ad oggetto “Revoca Presidente del Consiglio Comunale: richiesta dei Consiglieri Comunali Argentiero G., Argese C., Convertino D., Locorotondo F., Gioia D., Palma G., Casale M. P., Rodio C., Gallone P., Ricci N. (Prot. n. 20145 del 01.8.2013);

della deliberazione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica n. 43 del 28.8. 2013, avente ad oggetto “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”;

di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare, ove occorra:

della mozione di revoca dall’incarico di presidente del Consiglio Comunale e della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con i seguenti argomenti all’o.d.g.: 1) Revoca del Presidente del Consiglio Comunale; 2) Elezione del Presidente del Consiglio comunale;

dell’art. 22 dello statuto comunale di Ceglie Messapica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica e di Giovanni Argentiero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. prof. Francesco Tuccari, per il ricorrente, l’avv. Grazia Vitale, per il Comune, e l’avv. Valeria Pellegrino, per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale di Ceglie Messapica n. 42 del 28 agosto 2013 con la quale è stato revocato da Presidente del consiglio comunale e la deliberazione n. 43 di pari data con la quale è stato eletto il nuovo Presidente del consiglio comunale.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 267/2000, 22 (commi 4 e 5), 23 (commi 1 e 2) dello Statuto comunale e 9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto in materia di revoca della carica di presidente del consiglio comunale; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irrazionalità; illogicità; contraddittorietà; travisamento. 2. Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta. 3. Sviamento. 4. Illegittimità derivata

Sostiene il ricorrente: che la revoca non è adeguatamente motivata; che le contestazioni sono state tutte confutate; che il ricorrente ha sempre rivestito un ruolo imparziale; che i provvedimenti sono stati assunti a seguito del cambio di maggioranza politica.

Il Comune, con memoria del 19 dicembre 2013, ha controdedotto nel merito.

Il sig. Giovanni Argentiero, nuovo Presidente del consiglio comunale, si è costituito con controricorso del 16 novembre 2013 controdeducendo nel merito.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Nella pubblica udienza del 23 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605).

La sentenza citata ha poi affermato il principio secondo cui la revoca “trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico amministrativo dell’ente comunale”.

In conclusione, è stato precisato, che il sindacato del giudice deve essere esercitato attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. “Il giudice amministrativo è chiamato a un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione”. (così Cons. St., cit.).

Posti questi principi, è da rilevare che i fatti contestati al ricorrente si possono riassumere come segue: nell’aver inserito con ritardo alcune mozioni, interpellanze e interrogazioni; nell’aver inserito con “estrema sollecitudine” due interrogazioni di consiglieri facenti capo allo stesso gruppo consiliare; nell’aver pubblicato nell’albo pretorio del comune un atto deliberativo difforme da quanto emerso nella discussione in consiglio comunale; nell’aver continuato, anche dopo l’elezione a Presidente, ad essere componente della III commissione e aver determinato le condizioni perché non si raggiungesse il numero legale nell’attività di detta commissione.

In relazione alle contestazioni sul ritardo nell’inserimento all’ordine del giorno di alcune mozioni è da rilevare come le stesse siano state puntualmente confutate dal ricorrente in sede di dibattito consiliare.

In particolare, è stato dimostrato che l’iter della discussione delle mozioni in questione era stato deciso all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo del 26 marzo 2013 e che nelle successive conferenze (del 29 aprile 2013 e del 27 maggio 2013) è stata stabilita all’unanimità la data del 14 giugno 2013 per la discussione delle mozioni in questione.

Inoltre, non risulta provato che l’inserimento tardivo sarebbe avvenuto nonostante numerose sollecitudini, posto che non è c’è riscontro formale e documentato in tale senso.

Anche per quanto riguarda la contestazione di aver inserito con “estrema sollecitudine” due interrogazioni di alcuni consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare del ricorrente, è da rilevare che queste sono state inserite con determinazione unanime della conferenza dei capigruppo.

La contestazione di aver inserito dopo cinque mesi “l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Rodio il 4 febbraio 2013” e che comunque alla seduta consiliare “non era nemmeno presente il testo del suddetto ordine del giorno”, è stata smentita laddove è stato replicato che anche per questo vi è stata la decisione dei capigruppo. Inoltre, per quanto riguarda la mancanza della copia cartacea si rileva che il ricorrente sostiene che il deposito è stato effettuato nei tempi e nei modi previsti. Ad ogni buon conto, la delibera in questione è stata regolarmente discussa e approvata, con la conseguenza che, anche a voler ritenere mancante il testo, questa mancanza può essere ritenuta conseguenza di una disfunzione organizzativa, dalla quale non è possibile dedurre la volontà di favorire una parte politica o di attentare alla funzionalità dell’organo.

Stesso discorso deve farsi con riferimento alla contestazione di aver pubblicato nell’albo pretorio del comune un atto deliberativo difforme da quanto emerso nella discussione in consiglio comunale; peraltro lo stesso ricorrente ha provveduto a segnalare l’errore.

Infine, per quanto riguarda la contestazione di essere componente della III commissione e aver determinato le condizioni perché non si raggiungesse il numero legale, è da rilevare che, se da un lato nessuna norma vieta la partecipazione del Presidente alle commissioni, dall’altro la sua mancata partecipazione è stata giustificata con la mole di impegni istituzionali.

È da rilevare poi che lo stesso ricorrente, con nota del 3 giugno 2013, a seguito di vari cambi di appartenenza ai gruppi, ha chiesto a tutti i capigruppo e al segretario comunale l’indicazione dei nominativi dei componenti le commissioni al fine di garantire la funzionalità delle stesse con la nomina di nuovi componenti.

Non può essere poi presa in considerazione la contestazione relativa alle frasi riportate nel profilo di facebook del ricorrente, posto che (a prescindere dalla indimostrata ascrizione al ricorrente delle frasi in questione) questa non è stata inserita nella mozione di sfiducia e quindi, anche se è stata oggetto del dibattito, non può ritenersi essere stato oggetto di discussione in contraddittorio, proprio perché la discussione verte solo su quanto articolato nella mozione o proposta di delibera.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore Roberto Michele Palmieri, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20/02/2014.