Maxi-ristrutturazione delle operazioni di indebitamento delle Regioni (per 16,6 miliardi di euro e 2 miliardi di dollari)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 10 luglio 2014* (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2014) – Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con nota di G. VIRGA, Quale simbolo adottare per il paese attuale?


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 10 luglio 2014 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2014) – Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14A05517)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (di seguito denominato “decreto-legge”);

Visto il comma 1 dell’art. 45 del decreto-legge, che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito denominato “MEF”) ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni ed aventi come controparte il MEF, nonchè i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del MEF, aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera a), del medesimo art. 45;

Visto il comma 2 dell’art. 45 del decreto-legge, che prevede il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime regioni e aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), del medesimo art. 45;

Visto il comma 10 dell’art. 45 del decreto-legge, il quale dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, all’individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione;

Visto il comma 13 dell’art. 45 del decreto-legge, il quale dispone che, qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi;

Viste le richieste di ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 45 del decreto-legge:

– della Regione Abruzzo del 19 giugno 2014 (prot. n. RA/164227);

– della Regione Campania del 19 giugno 2014 (prot. n. 2014-0011318/UDCP/GAB/CG);

– della Regione Lazio del 16 maggio 2014 (prot. nn. 285863 e 285875);

– della Regione Liguria del 20 maggio 2014 (prot. n. PG/2014/103471) e del 16 giugno 2014 (prot. n. PG/2014/121270);

– della Regione Lombardia del 18 giugno 2014 (prot. n. A1.2014.0054979);

– della Regione Marche del 18 giugno 2014 (prot. n. 0443095);

– della Regione Piemonte del 13 giugno 2014 (prot. n. 7556/PRE);

– della Regione Puglia del 19 giugno 2014 (prot. n. AOO_116/8767);

– della Regione Sicilia del 17 giugno 2014 (prot. n. 35120/C.17.01);

Considerato che le suddette richieste si riferiscono tutte a operazioni di indebitamento che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal comma 5 dell’art. 45 del decreto-legge e che, in alcuni casi, tali operazioni di indebitamento sono collegate a contratti in strumenti finanziari derivati;

Decreta:

Art. 1

1. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Abruzzo di seguito indicate:

a) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0160028014, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 493.000.000, con scadenza 7 novembre 2036 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

b) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0206809039, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 250.000.000, con scadenza 7 novembre 2031 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

2. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Campania di seguito indicate:

a) mutuo contratto dalla Regione Campania in data 22 gennaio 2008, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 914.519.154, con scadenza 15 novembre 2037;

b) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0259658507, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 1.090.000.000, con scadenza 29 giugno 2026 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

c) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0259657954, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a dollari 1.000.000.000, con scadenza 29 giugno 2036 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

3. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Lazio di seguito indicate:

a) mutuo contratto in data 18 febbraio 2008, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 4.497.126.496, con scadenza 15 novembre 2037;

b) mutuo contratto in data 11 marzo 2011, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 287.566.154, con scadenza 15 novembre 2040;

c) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0088330526, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 250.000.000, con scadenza 23 giugno 2028 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

d) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0159264570, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 800.000.000, con scadenza 23 giugno 2028 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

4. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Liguria di seguito indicate:

a) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0205761892, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 420.000.000, con scadenza 22 novembre 2034 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

b) mutuo contratto in data 25 ottobre 1999, gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del MEF, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 33.261.445, con scadenza 31 dicembre 2019.

5. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Lombardia identificato dal codice ISIN US541624AA07, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a dollari 1.000.000.000, con scadenza 25 ottobre 2032 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

6. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Marche identificato dal codice ISIN XS0171597395, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 382.510.000, con scadenza 27 giugno 2023.

7. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Piemonte identificato dal codice ISIN XS0276060083, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 1.800.000.000, con scadenza 27 novembre 2036 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

8. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Puglia identificato dal codice ISIN XS0162062888, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 870.000.000, con scadenza 6 febbraio 2023 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

9. È ammesso alla ristrutturazione il mutuo contratto dalla Regione Sicilia in data 7 ottobre 2008, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 2.400.168.940, con scadenza 15 dicembre 2037.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014.

Il Ministro: Padoan