Correzione delle offerte e conservazione delle stesse tra una seduta e l’altra
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 22 agosto 2012* (sui limiti del potere della commissione di gara di correggere le offerte affette da errori ostativi e sulla legittimità o meno delle operazioni di gara nel caso in cui non siano state indicate nei verbali le modalità di conservazione dei plichi; afferma anche, sorprendentemente, che “sussiste l’obbligo del giudice di esaminare i motivi di ricorso in base all’ordine che la parte ha stabilito in relazione al grado decrescente di soddisfazione del proprio interesse”).
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