Ricorsi in materia di liste elettorali dopo il codice
TAR EMILIA ROMAGNA – sentenza 19 aprile 2011* (sulla irricevibilità del ricorso avverso la non ammissione di una lista elettorale notificato dopo il termine di 3 giorni presso l’Avvocatura dello Stato, a nulla rilevando la notifica prima effettuata direttamente alla Prefettura); v. tuttavia in senso opposto TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – sentenza 22 aprile 2011* (sulla ritualità della notifica di un ricorso avverso il provvedimento di esclusione di una lista elettorale, effettuata direttamente alla Prefettura ed alla Regione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato).
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