(S)vendita di alloggi popolari con lo sconto del 50%

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 27 giugno 2013* (dichiara illegittime alcune norme della Regione Toscana le quali prevedevano in favore di coloro che sono in possesso della qualifica di profugo, un regime privilegiato di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati, stabilendo in particolare che il prezzo di cessione degli alloggi era determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell’alloggio).


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