“Frode carosello” nel settore dei carburanti, art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

n. 2/2026 | 16 Febbraio 2026 | © Copyright | - Primo piano, Giustizia penale | Torna indietro More

TRIBUNALE PENALE DI ASCOLI PICENO – sentenza 20 ottobre 2025 (sulla individuazione della nozione e dei presupposti per la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, punito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, c.d. “frode carosello” nel settore dei carburanti, quale sofisticato meccanismo di evasione dell’IVA intracomunitaria, che sfrutta le regole fiscali dell’Unione Europea per commercializzare carburante a prezzi inferiori a quelli di mercato, non versando l’IVA all’erario).


TRIBUNALE PENALE DI ASCOLI PICENO – sentenza 20 ottobre 2025 n. 722 – Giudice: Proietti – xx xx.

1.2.3 Giustizia penale – Finanze e tributi – In genere – Reati tributariDichiarazione fraudolenta – Mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – “Frode carosello” nel settore dei carburanti, art. 2 d.lgs. n. 74/2000 – Nozione e presupposti – Fattispecie.

1. In tema di reati tributari e, in particolare, di dichiarazioni fraudolente, mediante fatture per operazioni inesistenti, integra, senza dubbio, l’esistenza di un’operazione soggettivamente inesistente, la fattispecie nella quale siano emersi sufficienti elementi indiziari, alla stregua dei quali ritenere che le società fornitrici di carburante coinvolte in una specifica operazione commerciale, siano inserite in più articolati meccanismi di “frode carosello” (in taluni casi evasori totali), per cui una società, attraverso il sistema di società interposte, abbia avuto la possibilità di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di carburante ampiamente sottocosto e, oltre a poter detrarre l’iva a credito sugli acquisti, conseguendo l’ulteriore e oggettivo vantaggio di poter commercializzare al dettaglio il carburante, praticando prezzi altamente competitivi, abbia determinato l’inevitabile ultroneo corollario di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali di mercato; ciò, a più forte ragione, nel caso in cui tutti i fornitori siano risultati soggetti imprenditoriali privi di operatività, formalmente gestiti da prestanomi di regola nullatenenti (immuni da eventuali azioni recuperatorie dell’imposta evasa), destinati a rimanere attivi per il circoscritto periodo di tempo necessario a realizzare la divisata omissione dei versamenti dell’iva a debito per poi, al termine del periodo prestabilito, cessare l’attività, senza effettuare il versamento delle imposte e permettendo all’acquirente di maturare un credito iva da portare in detrazione. In tal caso, infatti, le transazioni sono effettivamente intercorse, ma tra soggetti diversi da quelli che documentalmente figurano quali parti del rapporto: se il fornitore è una mera società di comodo (“cartiera”), nonostante titolare di partita iva ed iscritta alla Camera di Commercio – ma, di fatto, inattiva, essendo sprovvista di una struttura operativa idonea per la cessione di beni – la medesima non può che rappresentare un centro di imputazione soggettiva di interessi, per cui è chiamata ad emettere documentazione fiscale, attestante forniture in realtà effettuate tra soggetti diversi.

2. Il sistema delle “frodi carosello” si configura come meccanismo fraudolento finalizzato ad evadere l’imposta sul valore aggiunto, mediante una serie di operazioni commerciali aventi ad oggetto prestazione di servizi o cessione di merci con l’interposizione fittizia di società cartiere tra il venditore e l’acquirente finale, al fine di ottenere crediti di imposta ai quali corrispondono profitti anche molto elevati. Tale meccanismo è connesso al regime transitorio di applicazione dell’IVA agli scambi tra soggetti passivi di imposta aventi sede in differenti paesi dell’Unione Europea, secondo il quale il cessionario della transazione intracomunitaria viene- ai fini del computo dell’imposta a debito, stante la diversità delle aliquote vigenti nei differenti 75 Stati membri- a sostituirsi al cedente accollandosi i relativi oneri tra cui il versamento dell’imposta sul valore aggiunto che potrà effettuare solo al momento in cui la stessa gli verrà corrisposta dai successivi acquirenti nazionali (D.L. n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993), il venditore non versa l’IVA, ma attraverso il soggetto interposto che emette la fattura con l’IVA, senza tuttavia versarla, la merce viene acquistata dal contribuente che invece la detrae.

3. L’operazione illecita di cui al sistema delle “frodi carosello”, si realizza mediante l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con le quali si intendono quelle che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, anch’esse ricomprese secondo la norma definitoria di cui all’ art. 1 D.Lgs. n. 74 del 2000, nell’ambito delle “fatture per operazioni inesistenti”, avendo il legislatore inteso colpire non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione, ma anche ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e le sua espressione documentale, compresa l’ipotesi di inesistenza soggettiva che ricorre quando, pur risultando il bene o il servizio reso entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa cui le fatture sono rilasciate, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto siano falsi (1).

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(1) Cfr. ex multis, Cass. Sez III n. 24307 del 2001; Cass., Sez. III, 7 luglio 2015 , n. 42994, Cass., sez. III, 12 novembre 2019, n. 10916.

Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che, come affermato anche dalla Cassazione penale, le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando la fattura rechi l’indicazione di un soggetto erogatore della prestazione imponibile diverso da quello effettivo: “anche in siffatta ipotesi, del resto, il documento esprime una chiara capacità decettiva, idonea ad impedire la identificazione degli attori effettivi delle operazioni commerciali, precludendo o comunque ostacolando la possibilità dell’accertamento tributario e palesando, in questo modo, un nucleo di disvalore che ne giustifica pienamente la riconducibilità all’area del penalmente rilevante”. In tale caso la divergenza afferisce ai soggetti reali dell’operazione, tra i quali vengono interposti fittiziamente altri soggetti, “società cartiere”, alle quali è affidato il compito del “lavaggio” dell’IVA. Ne consegue che, per quanto concerne la operazione “apparente”, non sorge tra le parti contraenti alcun obbligo di natura fiscale, non potendo il fittizio cedente pretendere il pagamento del prezzo e dell’IVA in rivalsa e, correlativamente, non insorgendo a favore del cessionario alcun diritto alla detrazione della imposta liquidata nella falsa fattura, mentre per quanto riguarda l’operazione “reale”, condotta con il terzo-interponente, trattandosi di operazione per la quale è stata 76 omessa del tutto la fattura, alcun diritto alla detrazione IVA potrà evidentemente essere esercitato dal cessionario. A corroborare quanto affermato, di recente la Cassazione ha ribadito la definizione di operazione soggettivamente inesistente, identificata come quella non realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura, ossia verificatasi tra “soggetti diversi da quelli effettivi”. In tal caso, secondo la Corte di Cassazione, la diversità può riguardare sia colui che ha emesso il documento senza aver eseguito alcuna prestazione sia il beneficiario della stessa, qualora l’operazione sia stata sì effettuata ma a favore di un soggetto diverso dal destinatario del documento fiscale.


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