Presunzione di innocenza, prescrizione del reato e decisione del giudice
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 16 gennaio 2026* (sulla sussistenza o meno di un contrasto con il principio della presunzione di innocenza, del comma 1 dell’art. 578 c.p.p., ove prevede che allorquando, a carico dell’imputato, sia stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado).
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