FREE: Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017.

CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 luglio 2017 su riforma della magistratura onoraria, licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici, codice della strada ed altro.


Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38

10 Luglio 2017

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 10 luglio 2017, alle ore 18.48 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Ha svolto le funzioni di Segretario il Ministro per lo sport Luca Lotti.

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RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.

Con il decreto, nello specifico, si introducono:

uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;

la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;

la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;

la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;

il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;

l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;

la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;

l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata, a regime, a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.

In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

Inoltre, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. A questi si può delegare, nel settore civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:

a) procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

b) procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

d) cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

e) cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;

f) procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Si prevede poi un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di minore complessità. Tale spostamento di competenza opererà, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo.

Sul modello dell’ufficio per il processo in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidato al procuratore della Repubblica.

Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno quindi essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.

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RIFORMA DELLA P.A., NORME INTEGRATIVE
SUL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di “licenziamento disciplinare”.

In particolare, le innovazioni apportate riguardano l’accoglimento dei pareri parlamentari in merito all’introduzione di un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni concernente la comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica dell’avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito. Al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio, gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente saranno comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.

Il nuovo testo prevede, infine, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e ha ottenuto, dopo l’esame preliminare del Consiglio dei ministri, l’intesa della medesima Conferenza nonché di quella Unificata.

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GESTIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO AEREO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, in attuazione di normative comunitarie, disciplinano le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni sulla gestione dei flussi del traffico aereo e sull’aviazione civile.

Di seguito le principali innovazioni previste.

1. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo

Il decreto, in attuazione del regolamento (UE) n. 255/2010, introduce nell’ordinamento nazionale un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione delle norme sulla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) previste dal regolamento stesso al fine di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione e di migliorarne le procedure.

L’ATFM assicura e mantiene una gestione dei volumi di traffico aereo sempre ottimale, limitando i ritardi, migliorando la puntualità e l’efficienza dei vettori aerei, mantenendo la gestione degli aeroporti e dei settori di spazio aereo sempre entro i limiti della capacità dichiarata.

Nello specifico, il decreto individua l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento nonché per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Queste, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, varieranno tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell’ambito dell’infrazione. In caso di infrazioni reiterate, si prevede altresì un aumento delle sanzioni fino al triplo dell’importo minimo previsto. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’ENAC è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull’applicazione del decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

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2. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

Il decreto, in attuazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 216/2008 sulle regole comuni nel settore dell’aviazione civile, nonché della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), stabilisce le sanzioni per la violazione del regolamento stesso, a tutela della sicurezza dei passeggeri, delle operazioni, del trasporto e degli aeroporti e della salvaguardia dell’ambiente.

Le sanzioni riguardano il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabilità, regole dell’aria e protezione ambientale, nonché dei requisiti che devono avere piloti, assistenti di volo e allievi e i relativi centri di addestramento, gli esaminatori e i centri aeromedici, le operazioni di volo, gli aeroporti, i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e il relativo personale, i controllori del traffico aereo e le relative organizzazioni di addestramento.

Sono introdotte sanzioni differenziate, nei minimi e nei massimi edittali, a seconda che la violazione sia commessa da una persona fisica o da una organizzazione. Per queste ultime, dotate di struttura di maggior rilievo e, presumibilmente, di patrimonio più consistente, è prevista una misura più alta delle sanzioni.

Il testo individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale organismo responsabile dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, da comminare in base alla gravità e agli effetti sulla sicurezza.

È inoltre introdotto uno specifico meccanismo per il caso di violazioni di lieve entità. Si prevede in particolate che, in tal caso, l’ENAC diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per eliminare le eventuali conseguenza dannose o pericolose dell’illecito. Solo in caso di inottemperanza alla diffida la stessa Autorità procede ad applicare la sanzione amministrativa prevista.

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CODICE DELLA STRADA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato due regolamenti, da adottarsi mediante altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, che modificano alcune norme di attuazione del Codice della strada.

1. Modifica all’appendice XI del regolamento di esecuzione del Codice della strada per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2

Il regolamento identifica in “SU” la sigla distintiva della nuova provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.

Inoltre, il testo sopprime le sigle di individuazione delle Province di Carbonia-Iglesias (CI), Medio Campidano (VS), Ogliastra (OG) e Olbia-Tempio (OT), in seguito all’abrogazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, che le aveva istituite. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle di queste province possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.

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2.Modifica dell’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità

Il regolamento aggiorna i riferimenti alle qualifiche funzionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero infrastrutture e trasporti, che hanno titolo per l’effettuazione degli esami ai fini del rilascio della patente di guida.

Pertanto le vecchie qualifiche funzionali sono state adeguate ai nuovi livelli professionali espressi in aree, in ragione della nuova normativa in materia di inquadramento giuridico del personale, attualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007.

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DIRITTI E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità, a norma dell’articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 3 marzo 2009, n. 18 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità” predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Programma, che dovrà essere adottato con apposito decreto del Presidente della Repubblica, verrà ora inviato alla Conferenza unificata per l’acquisizione del parere prescritto.

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COMMISSARIO AD ACTA PER IL DISAVANZO NELLA SANITÀ IN CAMPANIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha deliberato la nomina del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca quale Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione. Il Presidente De Luca, appositamente invitato, ha partecipato alla trattazione di tale punto dell’ordine del giorno.

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DELIBERAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in provincia di Palermo.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:
su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, facendo seguito alla designazione da parte del Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta e al parere favorevole espresso dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, la nomina della professoressa Maria IMMORDINO a componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – sede giurisdizionale;
su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti,
la promozione a generale di squadra aerea del generale di divisione aerea Giovanni FANTUZZI;
la promozione a generale di corpo d’armata del generale di divisione dell’Arma dei carabinieri Luigi ROBUSTO;
la promozione ad ammiraglio di squadra dell’ammiraglio di divisione Ruggiero DI BIASE;
la promozione a generale di corpo d’armata del generale di divisione dell’Esercito Rosario CASTELLANO;
la conferma dell’incarico di direttore della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa al generale di divisione dell’Esercito Paolo GEROMETTA;
la nomina del generale di squadra aerea Paolo MAGRO a Presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA);
3. su proposta del Ministro per lo sport Luca Lotti, la conferma dell’incarico di Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) al dott. Giovanni MALAGÒ.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato venti leggi regionali, deliberando:

– di impugnare la legge della Regione Toscana n. 21 del 04/05/2017, recante “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato – Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r.51/2009”, in quanto alcune norme riguardanti il sistema di accreditamento delle strutture socio-sanitarie contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 , 120, 117 e 118 della Costituzione;

– di non impugnare le seguenti leggi:

 legge della Regione Siciliana n. 8 del 09/05/2017, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”;
legge della Regione Siciliana n. 9 del 09/05/2017, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
legge della Regione Veneto n. 11 del 10/05/2017, recante “Istituzione dell’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive modificazioni”;
legge della Regione Veneto n. 12 del 10/05/2017, recante “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”;
legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 11 del 09/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”;
legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 09/05/2017, recante “Norme in materia di cultura, sport e solidarietà”;
legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 09/05/2017, recante “Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia”;
legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 09/05/2017, recante “Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario”;
legge della Regione Liguria n. 9 del 11/05/2016 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private”;
legge della Regione Liguria n. 10 del 11/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”;
legge della Regione Liguria n. 11 del 11/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))”;
legge della Regione Calabria n. 18 del 18/05/2017, recante “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato”;
legge della Regione Calabria n. 19 del 18/05/2017, recante “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale”;
legge della Regione Calabria n. 20 del 18/05/2017, recante “Interpretazione autentica del comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24”;
legge della Regione Puglia n. 10 del 18/05/2017, recante “Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”;
legge della Regione Puglia n. 11 del 18/05/2017, recante “Regolamento edilizio-tipo”;
legge della Regione Puglia n. 12 del 18/05/2017, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
legge della Regione Puglia n. 13 del 18/05/2017, recante “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”;
legge della Regione Puglia n. 14 del 18/05/2017, recante “Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”.

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 19.23.