FREE: Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017

n. 2/2017 | 23 Febbraio 2017 | © Copyright | - Legislazione, Amministrazione pubblica | Torna indietro More

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, nel corso del quale sono stati approvati cinque decreti legislativi di riforma della pubblica amministrazione ed il decreto correttivo del codice dei contratti pubblici.


Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14

23 febbraio 2017

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 16.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal suo insediamento il Governo ha adottato 38 provvedimenti attuativi di riforme del precedente esecutivo e 4 riferiti ai Governi Monti e Letta, continuando l’impegno già intrapreso dal 2014 per accelerare il processo di attuazione delle disposizioni legislative, che ha complessivamente interessato, fino ad oggi, 1.381 provvedimenti. Dal Consiglio dei ministri del 2 febbraio scorso, in particolare, il Governo ha adottato 23 provvedimenti attuativi.

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RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE FORZE DI POLIZIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

1. Testo unico del pubblico impiego

Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g) , h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

– il progressivo superamento della “dotazione organica”, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

– la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;

– l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;

– la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata (estesa alle Regioni) e la definizione di limiti, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori;

– l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, anche attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

2. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n.124 del 2015

Il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

­- viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; la valutazione negativa delle performance rileva anche ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale;

­- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;

– oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;

– gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;

– viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

– nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;

– è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

– sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

3. Corpo dei vigili del fuoco

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto si prefigge lo scopo di ottimizzare l’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche dando atto dell’avvenuto trasferimento in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

A tal fine esso procede alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ne disciplina le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modifica l’ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l’unitaria coerenza giuridica e nell’ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del relativo personale. Nell’ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata altresì l’attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza.

4. Forze di polizia

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il provvedimento realizza la revisione dei ruoli delle quattro Forze di polizia ( Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), introducendo disposizioni volte a migliorare l’efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità ed il merito del personale.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

– all’adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell’ambito dei diversi ruoli;

– all’adeguamento dell’ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure;

– all’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell’anzianità di servizio;

– all’elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l’immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;

– al potenziamento ed all’ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;

– alla valorizzazione e all’adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

– all’adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

5. Documento unico di proprietà degli autoveicoli

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015

Il decreto razionalizza i processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tal fine si prevede che la carta di circolazione, redatta su modello europeo, diventi il documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.

Il rilascio del documento unico, che sostituisce i due documenti attualmente previsti, è effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la responsabilità, in capo a ciascuna amministrazione (Ministero e Pubblico registro automobilistico-PRA) dei dati in esso contenuti. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, già rilasciati mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica dei dati dei veicoli che richieda l’emissione di una nuova carta di circolazione.

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EFFICIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 31 dicembre 2012, n.244, che detta disposizioni per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, in un contesto di equiordinazione del loro ordinamento con quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Il provvedimento, atteso da oltre un decennio, consente di valorizzare le funzioni dei diversi ruoli, in special modo di quelli iniziali e intermedi, in linea con le nuove esigenze d’impiego dello strumento militare, ridisegnando percorsi formativi e sbocchi di carriera e garantendo un livello delle retribuzioni coerente con le responsabilità, attraverso il ricorso a strumenti differenziati.

In un contesto di attenzione al merito, alla professionalità e all’impegno individuale il provvedimento, che interessa le diverse categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, interviene in materia di reclutamento, stato giuridico, parametri stipendiali e avanzamento del personale, individuando altresì nuove opportunità di progressione attraverso procedure concorsuali.

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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ATTIVITÀ DEI “COMPRO ORO”

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”.

1. Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE

Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, i quali sono tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo soggetto, di nuova istituzione è qualificato come l’organismo responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene inoltre istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ prevista altresì l’istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.

Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.

Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.

Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016

Il decreto introduce una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali. I principali interventi sono:

– l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

– l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

– la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

– la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

– la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.

L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Le modifiche apportate seguono tre direttrici:

1) sono state apportate al codice tutte le modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura;

2) sono state introdotte integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;

3) sono state apportate limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

Tra le modifiche si segnalano:

­appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

­progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;

­concessioni 80/20: si chiarisce che il limite dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;

­subappalto: si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto;

­indicazione terna sub appaltatori: si prevede che stazione appaltante indichi nel quando ritiene necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta;

­contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;

­varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;

­semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

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STATI D’EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri ha esteso alle province di Alessandria e di Asti lo stato d’emergenza già dichiarato per i Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Cuneo e di Torino, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016.

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NOMINE

Agenzia delle entrate e Agenzia del demanio

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha deliberato l’avvio della procedura per la conferma, sino alla loro naturale scadenza, degli incarichi conferiti ai Direttori dell’Agenzia delle entrate, dott.ssa Rossella ORLANDI (fino al 12 giugno 2017), e dell’Agenzia del demanio, dott. Roberto REGGI (fino al 22 settembre 2017), a norma dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ispettorato nazionale del lavoro

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha deliberato la conferma, sino alla sua naturale scadenza (1° dicembre 2018), dell’incarico di direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro al dott. Paolo PENNESI.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato sessantuno leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato

– di impugnare le seguenti leggi:

1) legge Regione Abruzzo n. 42 del 27/12/2016, “Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano”, in quanto varie norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, Cost., nonché la violazione dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost. Non sono invece oggetto d’impugnativa le norme riguardanti il soccorso alpino e speleologico;

2) legge Regione Toscana n. 86 del 20/12/2016, “Testo unico del sistema turistico regionale”, in quanto una norma riguardante le “locazioni turistiche” invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Un’altra norma che definisce l’attività di guida ambientale lede la competenza statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico, violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

3) legge Regione Lombardia n. 34 del 29/12/2016, “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2017”, in quanto una norma in materia finanziaria è priva di idonea copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma, riguardante il ticket sanitario, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

4) legge Provincia Trento n. 20 del 29/12/2016, “Legge di stabilità provinciale 2017”, in quanto una norma riguardante le “sanzioni a carico degli enti locali” del sistema territoriale provinciale integrato, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

5) legge Regione Veneto n. 30 del 30/12/2016, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, in quanto alcune norme in materia di cave contrastano con la normativa statale contenuta nel codice dell’Ambiente, violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. altre norme in materia di imprenditoria femminile ledono i principi di tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie di cui all’art.117, II comma, lett. e) della Costituzione. Altre norme ancora in materia di impianti energetici violano i principi fondamentali in materia di energia riservati allo Stato dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre ulteriori norme relative alle strutture sanitarie contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e conseguentemente violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Altre norme infine relative all’autorizzazione paesaggistica per taluni interventi in aree tutelate sono in contrasto con quanto prescritto dal codice dei beni culturali, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione;

6) legge Regione Lazio n. 17 del 31/12/2016, “Legge di Stabilità regionale 2017”, in quanto una norma concernente la spesa relativa ai giornalisti che prestano la loro attività nei gruppi consiliari è in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

– e di non impugnare le seguenti leggi:

1) legge Regione Basilicata n. 27 del 23/12/2016 “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 dell’agenzia Lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.l.s.i.a.)”;

2) legge Regione Basilicata n. 28 del 23/12/2016 “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano”;

3) legge Regione Basilicata n. 29 del 23/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2017”;

4) legge Provincia Bolzano n. 27 del 22/12/2016 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”;

5) legge Regione Calabria n. 44 del 27/12/2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;

6) legge Regione Valle Aosta n. 24 del 21/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali”;

7) legge Regione Valle Aosta n. 25 del 21/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2017/2019”;

8) legge Regione Abruzzo n. 43 del 27/12/2016 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”;

9) legge Regione Abruzzo n. 44 del 27/12/2016 “Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni”;

10) legge Regione Calabria n. 41 del 27/12/2016 “Istituzione della riserva naturale Regionale delle Valli Cupe”;

11) legge Regione Calabria n. 45 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2017 – 2019”;

12) legge Regione Toscana n. 87 del 20/12/2016 “Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009”;

13) legge Regione Lazio n. 15 del 28/12/2016 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2015”;

14) legge Regione Lazio n. 16 del 28/12/2016 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018”;

15) legge Regione Marche n. 34 del 22/12/2016 “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche””;

16) legge Regione Piemonte n. 27 del 27/12/2016 “Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012)”;

17) legge Regione Basilicata n. 30 del 29/12/2016 “Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;

18) legge Regione Basilicata n. 31 del 30/12/2016 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 della Regione Basilicata”;

19) legge Regione Basilicata n. 32 del 30/12/2016 “Assestamento del bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018”;

20) legge Regione Basilicata n. 33 del 30/12/2016 “Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini”;

21) legge Regione Campania n. 39 del 30/12/2016 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 590.986.590,00”;

22) legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29/12/2016 “Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre”;

23) legge Regione Liguria n. 33 del 27/12/2016 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017”;

24) legge Regione Liguria n. 34 del 27/12/2016 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017”;

25) legge Regione Liguria n. 35 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

26) legge Regione Lombardia n. 32 del 28/12/2016 “Istituzione del comune di Alta Valle Intelvi, mediante la fusione dei comuni di Ramponio Verna, Lanzo d’Intelvi e Pellio Intelvi, in provincia di Como”;

27) legge Regione Lombardia n. 33 del 28/12/2016 “Incorporazione del comune di Cavallasca nel comune di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como”;

28) legge Regione Marche n. 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”;

29) legge Regione Marche n. 36 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;

30) legge Regione Marche n. 37 del 30/12/2016 “Misure urgenti di adeguamento della Legislazione Regionale”;

31) legge Regione Molise n. 21 del 29/12/2016 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016”;

32) legge Regione Molise n. 22 del 29/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017”;

33) legge Regione Molise n. 23 del 29/12/2016 “Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva”;

34) legge Regione Piemonte n. 28 del 29/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”;

35) legge Regione Puglia n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”;

36) legge Regione Puglia n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019”;

37) legge Regione Toscana n. 88 del 27/12/2016 “Legge di stabilità per l’anno 2017”;

38) legge Regione Toscana n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017”;

39) legge Regione Toscana n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019”;

40) legge Regione Toscana n. 91 del 27/12/2016 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r.24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali”;

41) legge Provincia Trento n. 19 del 29/12/2016 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”;

42) legge Provincia Trento n. 21 del 29/12/2016 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019”;

43) legge Regione Umbria n. 16 del 28/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)”;

44) legge Regione Umbria n. 17 del 28/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;

45) legge Regione Umbria n. 18 del 29/12/2016 “Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;

46) legge Regione Veneto n. 31 del 30/12/2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;

47) legge Regione Veneto n. 32 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione 2017-2019”;

48) legge Regione Veneto n. 33 del 30/12/2016 “Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni”;

49) legge Regione Veneto n. 34 del 30/12/2016 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d’Appello di Venezia n. 195 del 1° febbraio 2016”;

50) legge Regione Lazio n. 18 del 31/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

51) legge Regione Lombardia n. 35 del 29/12/2016 “Legge di stabilità 2017 – 2019”;

52) legge Regione Lombardia n. 36 del 29/12/2016 “Bilancio di previsione 2017 – 2019”;

53) legge Regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”;

54) legge Regione Sicilia n. 28 del 29/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie”;

55) legge Regione Sicilia n. 29 del 29/12/2016 “Sistema di Certificazione regionale”.

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INTERVENTO IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione d’intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regioni Puglia, Toscana, Lombardia e Liguria, avverso il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.30.