FREE – Scuole di specializzazione per le professioni legali (3700 posti)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DECRETO 20 agosto 2015* (in G.U. n. 218 del 19 settembre 2015) – Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l’anno accademico 2015/2016; v. anche, in calce al documento, il DECRETO 20 agosto 2015*, con il quale è stato indetto il concorso.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DECRETO 20 agosto 2015 (in G.U. n. 218 del 19 settembre 2015) – Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l’anno accademico 2015/2016. (15A07089)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante “Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17, commi 113 e 114, della l. 15 maggio 1997, n. 127”;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell’anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell’anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell’organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), che prescrive che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell’art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi per uditori giudiziari;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati”;
Vista la nota prot. n. 50908 del 23 aprile 2015, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei Magistrati, Ufficio III – Concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato ordinario;
Vista la nota prot. n. 76669 del 18 maggio 2015, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III – Reparto libere professioni, ha comunicato il numero dei notai cessati del servizio e degli abilitati alla professione forense nel corso dell’anno 2014;
Vista la nota prot. n. 62787 del 22 maggio 2015, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei Magistrati, Ufficio II – Status giuridico ed economico, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell’anno 2014;
Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2015-2016;
Decreta:
1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2015-2016 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.700 unità.
2 – Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.
Roma, 20 agosto 2015.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Giannini
Il Ministro della giustizia
Orlando
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DECRETO 20 agosto 2015 (in G.U. n. 218 del 19 giugno 2015) – Concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l’anno accademico 2015/2016. (15A07090)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l’accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, comma 1, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2015-2016 è pari a 3.700 unità;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2015-2016;
Ritenuto, pertanto, di poter confermare la distribuzione dei posti del precedente anno accademico 2014-2015;
Decreta:
Art. 1
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2015-2016 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole è pari a 3.700 unità.
3. Il concorso si svolgerà il giorno 28 ottobre 2015 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi dei corsi di laurea in giurisprudenza indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
Art. 2
Presentazione della domanda
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore al 28 ottobre 2015. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 9 ottobre 2015. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d’esame
1. La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, aventi contenuto identico su tutto territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonchè la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
3. Il numero della prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
4. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonchè per le analisi dei risultati, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del CINECA, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 26 ottobre 2015. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’art. 5 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane d’età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell’allegato 1 collocandosi in soprannumero, possono chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2015.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Giannini
Il Ministro della giustizia
Orlando
Allegato 1
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
===================================================
| | NUMERO DEI LAUREATI DA |
| ATENEI | AMMETTERE |
+=======================+=========================+
|BARI | 105|
+———————–+————————-+
|BARI LUM | 40|
+———————–+————————-+
|BOLOGNA | 160|
+———————–+————————-+
|BRESCIA | 60|
+———————–+————————-+
|CAGLIARI | 85|
+———————–+————————-+
|CAMPOBASSO | 40|
+———————–+————————-+
|CATANIA | 90|
+———————–+————————-+
|CATANZARO | 120|
+———————–+————————-+
|ENNA UNIVERSITÀ KORE | 30|
+———————–+————————-+
|FIRENZE | 95|
+———————–+————————-+
|FOGGIA | 40|
+———————–+————————-+
|GENOVA | 80|
+———————–+————————-+
|LECCE | 80|
+———————–+————————-+
|MACERATA (1) | 45|
+———————–+————————-+
|MESSINA | 90|
+———————–+————————-+
|MILANO (2) | 150|
+———————–+————————-+
|MILANO CATTOLICA (3) | 80|
+———————–+————————-+
|MODENA E REGGIO EMILIA | 50|
+———————–+————————-+
|NAPOLI FEDERICO II | 290|
+———————–+————————-+
|NAPOLI II UNIVERSITÀ | 80|
+———————–+————————-+
|NAPOLI SUOR ORSOLA | |
|BENINCASA | 40|
+———————–+————————-+
|NAPOLI UNIVERSITÀ | |
|PARTHENOPE | 30|
+———————–+————————-+
|PADOVA (4) | 85|
+———————–+————————-+
|PALERMO | 90|
+———————–+————————-+
|PARMA | 70|
+———————–+————————-+
|PAVIA (5) | 65|
+———————–+————————-+
|PERUGIA | 80|
+———————–+————————-+
|PISA | 85|
+———————–+————————-+
|REGGIO CALABRIA | 85|
+———————–+————————-+
|ROMA LA SAPIENZA | 280|
+———————–+————————-+
|ROMA TOR VERGATA | 120|
+———————–+————————-+
|ROMA TRE | 100|
+———————–+————————-+
|ROMA LUISS | 80|
+———————–+————————-+
|ROMA LUMSA | 80|
+———————–+————————-+
|ROMA UNIV. TELEM. | |
|MARCONI | 60|
+———————–+————————-+
|ROMA UNIV. TELEM. | |
|UNICUSANO | 20|
+———————–+————————-+
|ROMA UNIV. EUROPEA | 40|
+———————–+————————-+
|SALERNO | 90|
+———————–+————————-+
|SASSARI | 55|
+———————–+————————-+
|SIENA | 50|
+———————–+————————-+
|TERAMO | 50|
+———————–+————————-+
|TORINO | 120|
+———————–+————————-+
|TRENTO E VERONA (6) | 65|
+———————–+————————-+
|URBINO | 50|
+———————–+————————-+
|TOTALE | 3.700|
+———————–+————————-+
NOTE
(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(2) La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione con l’Università di Milano-Bicocca e con l’università dell’Insubria.
(3) La scuola dell’Università Cattolica di Milano è istituita in convenzione con l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.
(4) La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara, Trieste e Venezia CàFoscari.
(5) La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione con l’Università Bocconi di Milano.
(6) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
Allegato 2
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti) Laurea conseguita entro 5 anni accademici – 1 punto Laurea conseguita oltre 5 anni accademici – 0 punti media curriculare: 30/30 – 4 punti 29/30 – 3 punti 28/30 – 2 punti 27/30 – 1 punto
VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti) 110/110 e lode – 5 punti 110-109/110 – 4 punti 108-107/110 – 3 punti 106-105/110 – 2 punti 104-102/110 – 1 punto
B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti) Laurea conseguita entro 6 anni accademici – 1 punto Laurea conseguita oltre 6 anni accademici – 0 punti media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale): 30/30 – 4 punti 29/30 – 3 punti 28/30 – 2 punti 27/30 – 1 punto
VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale – Massimo 5 punti) 110/110 e lode – 5 punti 110-109/110 – 4 punti 108-107/110 – 3 punti 106-105/110 – 2 punti 104-102/110 – 1 punto