Elezioni dei Consigli forensi: accolta la domanda di sospensione

n. 1/2015 | 8 Gennaio 2015 | © Copyright | - Giurisprudenza, Professioni | Torna indietro More

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – decreto presidenziale 7 gennaio 2015 (accoglie fino alla c.c. del 14 gennaio p.v. la domanda di sospensione del D.M. 10 novembre 2014, n. 170, relativo al nuovo regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi).


TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – decreto presidenziale 7 gennaio 2015 n. 6 – Pres. Tosti – Anai Associazione Nazionale Avvocati Italiani ed altri (Avv.ti Stoppani e Prosperetti) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) – (accoglie l’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015).

Professioni – Avvocati – Elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi – Regolamento approvato con D.M. 10 novembre 2014, n. 170 – Istanza preliminare di sospensione – Va accolta.

Va accolta la domanda di sospensione dell’efficacia del decreto del Ministro della Giustizia del 10 novembre 2014, n. 170 (in G.U. n. 273 del 24 novembre 2014), con il quale è stato approvato il “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, atteso che in alcuni Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati le operazioni di voto avranno inizio prima dell’udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015.

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Documenti correlati:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 10 novembre 2014, n. 170 (in G.U. n. 273 del 24 novembre 2014; in vigore dal 25 novembre 2014), pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/36638 – Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


00006/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15512 del 2014, proposto da:

Anai Associazione Nazionale Avvocati Italiani, De Tilla Maurizio, Prosperetti Giulio, Stoppani Isabella Maria, Fraioli Antonio Leonardo, Prosperetti Eugenio, Pascali Giulio, Simeoni Olga, Zazza Roberto, Pozzaglia Pietro, Graziano Alessandro, Palombi Walter, Aversa Nilia, Shuli Flonja, Bellini Cristina, Bosco Maria Grazia, Silva Elisabetta, Finelli Antonio, Marino Manlio, Valcepina Chiara, Straniero Alessio, Belloni Silvia, Giannini Edilberto, Caterina Bruno Mario, Acampora Claudio, Renzella Roberto, Ferraro Nicola, Andretta Maria, Cerulli Danilo, Longino Lombardi Gilda, De Tilla Caterina, Esposito Andrea, Borgo Brunella, Carnevale Nadia Giuseppina, Raffa Maria Carmen, Attanasio Francesco, Straticò Maria Francesca, Di Sanzo Daniela, Mari Vincenzo, Bria Giancarlo, Laghi Domenico, Aiello Giusy, Malomo Fanny, Bellusci Mario, Niger Pompeo, Aversa Angela, Amato Rosalba, Chimenti Carmine, Verrina Elisabetta, Farciniti Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Isabella Maria Stoppani e Giulio Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonchè di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il proprio decreto n. 6538/2014 di rigetto dell’istanza di misure cautelari provvisorie, proposta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Vista l’istanza di parte ricorrente di riesame del succitato decreto cautelare n. 6538/2014 (depositata in data 7 gennaio 2015) e l’allegata nota del 24.12.2014, della Direzione Generale della Giustizia Civile, indirizzata ai Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati;

Rilevato che non è possibile, per ragioni organizzative dell’Ufficio, accogliere la richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato di anticipazione della Camera di Consiglio per l’esame collegiale della domanda di sospensiva;

Ritenuto, tuttavia, opportuno riesaminare il succitato decreto monocratico, poiché in alcuni Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati le operazioni di voto avranno inizio prima dell’udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015;

Ritenuto quindi di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti, fino alla suddetta Camera di Consiglio, in cui verrà effettuata la valutazione collegiale della richiesta di sospensione;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2015.

Il Presidente

Luigi Tosti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 07/01/2015.