Non toccate le pensioni d’oro
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 5 giugno 2013* (dichiara illegittimo l’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011 e s.m.i., il quale costituisce un “intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”, prevedendo per i trattamenti pensionistici i cui importi superino complessivamente i 90.000 euro lordi un contributo di perequazione – a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, del 5%; la q.l.c. era stata sollevata con due ordinanze della Corte dei Conti, la cui “mission” istituzionale è, appunto, quella di vigilare sull’esattezza dei conti); per un primo commento v. GIOVANNI VIRGA, Due sentenze “full credit” (nel weblog).
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