Lo stop della Corte Costituzionale alle intercettazioni telefoniche “a strascico” della Magistratura nei confronti dei Parlamentari
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 25 marzo 2010* (dichiara inammissibile la q.l.c. dell’art. 6, comma 2, della L. n. 140 del 2003, nella parte in cui richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell’utilizzazione delle intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento; precisa che occorre l’autorizzazione preventiva ex art. 4 della stessa legge nel caso in cui, nel corso delle intercettazioni, emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest’ultimo); v. pure, in senso analogo, anche se con motivazione parzialmente differente, la coeva sentenza della CORTE COSTITUZIONALE 25 marzo 2010*.
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