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Qui di seguito si riporta il testo del disegno di legge n. 2934, recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa", approvato dall'aula del Senato il 22 aprile 1999 e trasmesso alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva. Per una migliore comprensione delle modifiche apportate dal Senato, accanto al testo approvato è stato riportato il testo del d.d.l. originariamente presentato; a parte è consultabile anche la relazione introduttiva.
Le modifiche introdotte in sede di approvazione del d.d.l. da parte del Senato non sono poche, nè irrilevanti. Basti considerare che mentre il testo originario si componeva di soli 10 articoli, il testo approvato dal Senato si compone ormai di ben 18 articoli.
Di particolare rilievo sono:
a) le norme sui ricorsi avverso il silenzio della P.A. (art. 2); tali ricorsi verranno decisi in camera di consiglio con ordinanza succintamente motivata entro 30 giorni dalla data di deposito del ricorso, con la possibilità di nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione, nel caso di inottemperanza dell'Amministrazione;
b) le disposizioni sulla fase cautelare del giudizio amministrativo (art. 3), che, tra l'altro, consentiranno di proporre la domanda di sospensione prima dell'instaurazione del giudizio e di ottenere, magari previa costituzione di una cauzione, una ordinanza-ingiunzione; con l'ordinaza cautelare il giudice potrà provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare e, nel caso di accoglimento dell'istanza di sospensione, dovrà fissare altresì la data di trattazione del ricorso nel merito:
c) le disposizioni in materia di giurisdizione (art. 5), le quali finiscono per chiarire alcuni dei dubbi che sono sorti a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 33-35 del d. l.vo n. 80/1998 (v. sul punto lo speciale D.L.vo n. 80, nella sezione approfondimenti); in particolare, il 1°comma dell'art. 5 stabilisce che: "Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questione relative all'eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti patrimoniali consequenziali", lasciando così intendere che anche la lesione di interessi legittimi, rientrante nella giurisdizione generale di legittimità, può dare luogo all'"eventuale" risarcimento del danno;
d) le nuove norme sulle decisioni in forma semplificata (art. 6), le quali consentiranno di decidere con mini-sentenze già in camera di consiglio tutti i ricorsi, ivi compresi quelli che risultano manifestamente fondati. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione saranno pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
Suscita qualche perplessità la norma (contenuta sempre nell'art. 6) che prevede una sorta di perenzione automatica per tutti i ricorsi ultra-decennali, a meno che gli interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge non facciano presente che sussiste ancora interesse (e cioè dichiarino che non si sono ancora stancati di attendere una decisione).
Viene inoltre rimaneggiata la composizione del Consiglio di Presidenza (art. 15), con la previsione di una prevalenza di magistrati dei TAR (6) rispetto a quelli del C.d.S. (4 + il Presidente del C.d.S.), bilanciata dalla presenza di componenti laici (4); vengono inoltre dettate varie norme riguardanti i ruoli e la carriera dei magistrati, tra le quali quella che impone un obbligo di permanenza di almeno 3 anni per i Presidenti dei TAR (art. 10) e quella che prevede un aumento degli organici (art. 11).
Rilevanti sono anche le norme che estendono il rimedio del giudizio di ottemperanza alle sentenze di primo grado non ancora passate in autorità di cosa giudicata (art. 7), che consentono la notifica del ricorso o di altri atti utilizzando forme più moderne (v. art. 9: "Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile") e quelle in materia di pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato (art. 13).
Si tratta, come si vede, di modifiche notevoli, alcune delle quali ormai indispensabili per cercare di eliminare l'impressionante arretrato (oltre 800.000 ricorsi pendenti, secondo le ultime statistiche: v. sul punto, nella rassegna stampa, A. Che., Ai TAR un ingorgo con pochi spiragli) e per rendere più snello e veloce l'iter del processo amministrativo.
La legge istitutiva dei TAR, com'è noto, costituiva una legge provvisoria, emanata in attesa di una organica disciplina del processo amministrativo. Il nuovo disegno di legge approvato dal Senato non è certo la disciplina organica che si attendeva. Ma se l'alternativa è tra l'attuale disciplina e il niente, è sempre meglio accogliere con favore degli aggiustamenti apportati dal d.d.l. in esame, i quali, sia pure in maniera non organica e non del tutto coordinata (nell'articolato si passa infatti con disinvoltura da norme che riguardano il processo a norme che riguardano la carriera dei magistrati, senza alcun particolare raccordo), finiscono per trasformare profondamente l'attuale struttura (monoverifica ed a domanda originaria) dell'attuale processo.
La circostanza infatti che il Giudice amministrativo possa decidere la controversia allo stato degli atti con una mini-sentenza, già in sede di esame della domanda cautelare, costringerà le Amministrazioni ed i controinteressati ad esternare tutte le loro difese già in limine litis, con evidenti effetti sul contraddittorio. Il processo amministrativo così finirà per divenire un processo "a doppia verifica eventuale", così come tutti i più moderni processi: sia consentito fare rinvio al mio "Attività istruttoria primaria e processo amministrativo", Milano 1991, nel quale auspicavo una riforma di tale genere).
E' da augurarsi che le speranze alimentate da questo nuovo disegno di legge non vengano ancora una volta deluse, così come è successo in passato per i vari progetti di legge delega.
(Giovanni Virga, 25 aprile 1999).
| Disegno di legge n.
2934 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (testo presentato) |
Disegno di legge n.
2934 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (testo approvato dal Senato il 22 aprile 1999) |
Art. 1. (Disposizioni sullistruttoria nel processo amministrativo) 1. Allarticolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dallultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio; quanto meno, egli deve fornire prova del rifiuto dellamministrazione di rilasciare copia degli atti e dei documenti medesimi. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. Lamministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre il provvedimento impugnato nonchè, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali latto è stato emanato e tutti quelli di cui lamministrazione intende avvalersi in giudizio. Ove lamministrazione non provveda alladempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, lesibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni". 2. Il secondo comma dellarticolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La decisione sui mezzi istruttori è adottata dal presidente della sezione ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso". 3. Allarticolo 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I documenti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo dufficio". |
Art. 1. (Disposizioni sul processo amministrativo) 1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: "Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonchè degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni". 2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso". 3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione. Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata. Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado". |
Art. 2. (Ricorso avverso il silenzio dellamministrazione) 1. Dopo larticolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente articolo: "Art. 21- bis. - 1. - I ricorsi avverso il silenzio dellamministrazione sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla pubblicazione. Nel giudizio dappello si seguono le stesse regole. 2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina allamministrazione di provvedere entro un dato termine e nomina un commissario che provveda in luogo dellamministrazione qualora questultima resti inadempiente oltre il detto termine". |
Art. 2. (Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione) 1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente: "Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con ordinanza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole. 2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni e contestualmente nomina un commissario che provveda in luogo dell'amministrazione qualora quest'ultima resti inadempiente oltre il detto termine". |
Art. 3. (Disposizioni generali sul processo cautelare) 1. Il settimo comma dellarticolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti: "Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili derivanti dallesecuzione dellatto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dellamministrazione, chiede lemanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sullistanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Lordinanza di accoglimento, oltre alla valutazione dei danni allegati, contiene lindicazione dei profili che, ad un primo esame, inducono a una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio ed ove ne ricorrano i presupposti, può definire il giudizio nel merito a norma dellarticolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone lintegrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del decimo comma; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali. Con lordinanza che rigetta la domanda cautelare o lappello contro unordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dellultimo comma dellarticolo 26. Lordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare fissa altresí la data di trattazione del ricorso nel merito. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Nel caso che lamministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui allarticolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, e dispone lesecuzione dellordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il funzionario che deve provvedere. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al Consiglio di Stato". 2. Allarticolo 28 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si decide soltanto listanza cautelare ed eventualmente sulle relative spese, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dellordinanza, ovvero di centoventi giorni dal deposito dellordinanza stessa nella segreteria". 3. Per limpugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre a questultima data, semprechè ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore |
Art. 3. (Disposizioni generali sul processo cautelare) 1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti: "Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cutelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza di accoglimento, oltre alla valutazione del pregiudizio allegato, contiene l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali. Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare. L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare fissa altresì la data di trattazione del ricorso nel merito. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al Consiglio di Stato". 2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria". 3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore. 4. Nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale su istanza di parte, in via provvisionale, dispone con ordinanza provvisoriamente esecutiva la condanna a somme di danaro quando il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile. 5. Al fine di cui al comma 4 il presidente del tribunale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa, su istanza di parte, la discussione in camera di consiglio per la prima udienza utile e, quando ciò non sia possibile, entro un periodo non superiore ai trenta giorni successivi al deposito del ricorso. 6. Il procedimento di cui ai commi 4 e 5 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello. |
Art. 4. (Disposizioni particolari sul processo di determinate materie) 1. Dopo larticolo 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è inserito il seguente articolo: "Art. 23- bis. - 1. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; d) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli relativi allistruzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dellarticolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142; e) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Per il giudizio di merito, sono ridotti alla metà tutti i termini, salvo quello per la proposizione del ricorso. 3. Il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta lintegrazione dello stesso ai sensi dellarticolo 21, ottavo comma, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi lillegittimità dellatto impugnato e la sussistenza di un danno grave e irreparabile, in luogo del provvedimento cautelare fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dellordinanza. In caso di rigetto dellistanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi lordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione delludienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dellordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale. 4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo terzo comma, e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. 5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un primo esame, inducono a una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso. 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data delludienza, mediante deposito in segreteria. 7. Il termine per la proposizione dellappello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata". 2. Sono abrogati larticolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, e il comma 27 dellarticolo 1 della legge 31 luglio 1997 n. 249 |
Art. 4. (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie) 1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente: "Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) i provvedimenti di scioglimento di consigli regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. 3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. 4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. 5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata". 2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, anche se non in possesso del diploma di laurea, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. |
Art. 5. (Atti delle autorità amministrative indipendenti) 1. Allarticolo 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è aggiunto il seguente comma: "Nellesercizio della giurisdizione esclusiva, ove prevista nei confronti degli atti delle autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo conosce, oltre che dellincompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato". |
Art. 5. (Disposizioni in materia di giurisdizione) 1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questione relative all'eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". 2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. 3. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole "afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare". 4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "danno alla persona", sono inserite le seguenti: "o a cose". 5. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "amministrazioni pubbliche" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti alle stesse equiparati". 6. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono soppresse le parole: "ai sensi degli articoli 33 e 34". |
Art. 6. (Decisioni in forma semplificata) 1. Allarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, lultimo comma è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata, anche in calce al ricorso; nel caso di manifesta infondatezza, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile". |
Art. 6. (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali) 1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni. Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali". 2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre dieci anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro novanta giorni dalla stessa data. 3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra. 4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato". |
Art. 7. (Decisione del Consiglio di Stato in grado di appello) 1. Il primo comma dellarticolo 34 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è sostituito dal seguente: "Se il Consiglio di Stato riconosce fondato il ricorso di appello, riforma la decisione impugnata, provvedendo sempre senza rinvio". 2. Il secondo comma dellarticolo 34 e larticolo 35 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sono abrogati. |
Art. 7. (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato) 1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma: "Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni". |
Art. 8. (Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) 1. Larticolo 7 della legge 27 aprile 1982 n. 186, è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Composizione del Consiglio di presidenza). - 1. - Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto: a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; b) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato; c) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; d) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale; e) da quattro cittadini scelti di intesa dai Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale; f) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c) ; g) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera d) . 2. Allelezione dei componenti di cui alle lettere c) e f) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere d) e g) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. 3. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. 4. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. 5. I cittadini di cui alla lettera e) del comma 1 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dellarticolo 12 della legge 13 aprile 1988 n. 117. 6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui alla lettera b) del comma 1 sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nellordine di anzianità. 7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui alla lettera b) del comma 1. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito". 8. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dellarticolo 7 della legge 27 aprile 1982 n. 186, come sostituito dal comma 1, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso. |
Art. 8. (Decisione del Consiglio di Stato in grado di appello) 1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Se il Consiglio di Stato riconosce fondato il ricorso di appello, riforma la decisione impugnata, provvedendo sempre senza rinvio ed eventualmente disponendo l'integrazione del contraddittorio davanti a sè". 2. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato. |
Art. 9. 1. Alla legge 27 aprile 1992, n. 186, e aggiunto il seguente articolo: "Art. 53- bis. (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) 1. - A decorrere dallanno 1998 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede allautonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa delibera le norme concernenti lorganizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". |
Art. 9. (Mezzi per l'effettuazione delle notifiche) 1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile. |
Art. 10. (Copertura finanziaria) 1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno finanziario 1998, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. |
Art. 10. (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali) 1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale comporta l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico". |
Art. 11. (Aumento dell'organico dei magistrati) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità. |
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Art. 12. (Disposizione finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 13. (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato) 1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore. |
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Art. 14. (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica) 1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero disporre consulenza tecnica". |
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Art. 15. (Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) 1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto: a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali; d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c). 2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. 3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. 5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. 6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. 7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito. 8. In caso di parità prevale il voto del presidente". 2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso. |
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Art. 16. (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) 1. Alla legge 27 aprile 1992, n. 186, dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 1999 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Segretariato generale" dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". |
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Art. 17. (Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario) 1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti. |
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Art. 18. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |