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LEGGE REGIONE VENETO 7 novembre 2003, n. 27 (in B.U.R. 11 novembre 2003 n. 106) - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.
3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:
a) la programmazione dei lavori pubblici;
b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;
c) la qualificazione e l’adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;
d) l’adozione da parte della Giunta regionale di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi
Art. 2
Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.
1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, non ricompresi fra le infrastrutture strategiche, i progetti di insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.
2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:
a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
2) alle unità locali socio – sanitarie, alle aziende ospedaliere e agli enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili;
3) a enti dipendenti dalla Regione
4) alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”;
5) ai consorzi di bonifica, qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario;
b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
1) agli enti locali;
2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
3) agli organismi di diritto pubblico;
4) ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”;
c) i lavori realizzati da privati e assistiti, almeno con il venti per cento, dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all’articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all’articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.
CAPO II
Programmazione regionale
Art. 3
Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici
di interesse regionale.
1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, partnerariato, concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.
Art. 4
Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. Il provvedimento di Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; dalla data della pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che si esprime rispetto a queste nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco dei lavori sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.
3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all’Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.
4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.
5. Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.
6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della legge n. 109 del 1994, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.
8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , “Nuove norme sulla programmazione”.
9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove siano previsti dalla legge n. 109/1994, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale, sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all’articolo 5.
Art. 5
Studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo di risorse private.
2. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.
Art. 6
Responsabile del procedimento.
1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.
2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell’intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice medesima.
6. L’amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
CAPO III
Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale
Art. 7
Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.
1. Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell’intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Art. 8
Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.
1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare.
2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
3. I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.
4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l’amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.
5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.
6. L’assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.
7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
Art. 9
Forme di pubblicità e bandi tipo.
1. Per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro, non è prevista alcuna forma di pubblicità salvo l’obbligo di esposizione all’albo della stazione appaltante del provvedimento di incarico e la successiva trasmissione all’Osservatorio regionale degli appalti, di cui al Capo X, per la pubblicazione su apposito sito Internet.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua misure semplificate di pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8.
4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti.
Art. 10
Verifica e validazione del progetto.
1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.
2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati, qualora l’importo dell’incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, in soggetti di fiducia della stazione appaltante.
3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l’impiego della tecnica dell’analisi del valore.
Art. 11
Qualificazione della committenza.
1. Al fine di conseguire la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per:
a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere, indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;
c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l’espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure espropriative;
d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno annuale.
Art. 12
Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di
interesse regionale.
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture.
2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l’incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati dall’amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d’appalto.
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento.
CAPO IV
Organi consultivi
Art. 13
Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Composizione.
1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:
a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) sei esperti in materia di lavori pubblici nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura con voto limitato a quattro;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;
n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle Province del Veneto;
p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Veneto;
q) un funzionario delegato dell’azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria o dell’azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, secondo la competenza.
2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”, dal responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica oggetto di esame;
b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.
5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell’argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario amministrativo della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
Art. 14
Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.
1. La CTR lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;
c) sulle controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;
d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.
Art. 15
Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.
1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).
2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:
a) il dirigente della struttura regionale decentrata competente, con funzioni di presidente;
b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell’amministrazione provinciale competente per territorio;
d) un funzionario delegato dell’azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria competente per territorio;
e) il responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , il responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTRD lavori pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico;
f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).
4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica o un suo delegato;
b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.
5. Per l’esame di particolari questioni inerenti l’argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all’argomento trattato.
6. Funge da segretario un funzionario amministrativo della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici.
Art. 16
Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici –
Competenze.
1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;
c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 17
Efficacia del parere.
1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. I dirigenti regionali di strutture competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri.
Art. 18
Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali
decentrate lavori pubblici.
1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:
a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all’articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.
2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di industrie ed energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.
Art. 19
Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici
e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.
1. La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 13, i componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici possono essere sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine delegati.
4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Con proprio regolamento la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo.
Art. 20
Incompatibilità.
1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.
Art. 21
Compensi ai Commissari.
1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, un gettone di presenza per ogni seduta.
CAPO V
Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale
Art. 22
Conferenza di servizi.
1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano gli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l’approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, può indire la conferenza di servizi.
3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l’approvazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell’assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), il rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della Regione è designato dal segretario generale della programmazione e si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con proprio regolamento la Giunta regionale individua le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.
6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.
Art. 23
Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad
opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale.
1. Per l’approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o provinciale, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , ai fini dell’assunzione del giudizio di VIA e dell’approvazione del progetto definitivo si applicano le sole procedure semplificate di cui agli articoli 23 e 25 della stessa legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
2. Ai fini di cui al comma 1 i termini procedurali definiti dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono ridotti alla metà.
Art. 24
Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e
territoriali.
1. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico e l’approvazione della stessa sia di competenza regionale, la deliberazione comunale di adozione della variante si intende approvata se la Regione non manifesta il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni, dichiara efficace la propria deliberazione.
3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l’azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell’approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all’accordo di programma è subordinato all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.
Art. 25
Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.
1. L’approvazione dei progetti definitivi e esecutivi di lavori pubblici di competenza regionale spetta al dirigente della struttura competente per materia, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.
2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 24, l’approvazione del progetto è subordinata all’accertamento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, attestata dal comune interessato.
3. L’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia comunale e comprende ogni altra autorizzazione o nullaosta di competenza regionale, provinciale e comunale.
4. L’agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.
CAPO VI
Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori
Art. 26
Qualificazione delle imprese.
1. La Giunta regionale approva, con proprio regolamento, il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, la Giunta regionale individua con proprio regolamento forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge Quadro per l’Artigianato” e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato”.
Art. 27
Appalti e concessioni.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto - concorso.
2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.
3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante licitazione privata e l’aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
4. L’amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a favore del concessionario che, in casi specifici, può coincidere con l’intero costo dell’opera.
5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.
6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici dell’amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.
Art. 28
Forme di pubblicità.
1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.
2. Se l’importo dei lavori a base d’asta è inferiore a 500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante, nonché sul sito Internet di cui al comma 1.
Art. 29
Lavori in economia.
1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro.
2. É comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di cui all’articolo 113 dello stesso decreto legislativo.
Art. 30
Garanzie.
1. La cauzione provvisoria prestata per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.
2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.
3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. L’inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l’automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l’Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull’apposito sito internet l’elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.
Art. 31
Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.
1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono:
a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.
2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell’appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire all’appaltatore l’utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall’attività di realizzazione delle opere pubbliche.
3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.
4. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l’individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell’ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere.
5. La Giunta regionale definisce con regolamento le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4.
Art. 32
Licitazione privata semplificata.
1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata.
2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:
a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata semplificata, secondo i seguenti principi:
a) formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle singole gare, determinando anche l’incidenza percentuale dei concorrenti aventi sede in ambito regionale;
b) aggiudicazione al massimo ribasso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, a seguito dell’approvazione del prezziario regionale dei lavori pubblici e all’individuazione dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2.
Art. 33
Procedura negoziata.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:
a) per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro. In tal caso, qualora il valore dell’importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all’affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;
b) per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché per l’affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro.
2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il responsabile della struttura tecnica dell’ente competente agli stessi interventi può ricorrere all’affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l’ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici intrapresi nell’urgenza, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro.
3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) quando, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza non è compatibile con l’espletamento delle procedure di gara, ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell’anno determinati o entro termini ristretti;
d) quando il contratto sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore;
e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza e nel restauro di beni vincolati che richiedono un rapporto fiduciario con l’appaltatore;
f) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente.
4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un’opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.
5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.
6. Per lavori di importo complessivo superiore a 750.000,00 euro, l’affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.
7. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata deve contenere l’illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.
Art. 34
Contratti e capitolati.
1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d’appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale cui all’articolo 1, comma 2, lettera b). Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.
3. Nei lavori pubblici che comprendono l’utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”. L’omessa osservanza di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.
4. I contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura privata.
Art. 35
Ulteriore garanzia contrattuale.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano i lavori pubblici di interesse regionale prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Le stesse amministrazioni aggiudicatrici, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’aggiudicatario originario è obbligato, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All’avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al comma 1, l’importo è incamerato dall’amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l’offerta economica di questi e l’importo contrattuale dei lavori affidati all’originario appaltatore.
Art. 36
Contabilità dei lavori e documenti contabili.
1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all’articolo 29, comma 3.
2. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell’effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore senza necessità di ulteriori obblighi formali.
Art. 37
Varianti in corso d’opera.
1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:
a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
b) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
d) modifiche relative ad interventi di edilizia ospedaliera motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all’evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.
Art. 38
Subappalti.
1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell’importo della categoria.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.
3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell’importo complessivo dei lavori.
Art. 39
Interessi per ritardato pagamento.
1. L’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
Art. 40
Avviso ai creditori.
1. L’avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici di interesse regionale, è pubblicato nell’albo pretorio del comune territorialmente interessato nonché nell’apposito sito internet, curato dall’Osservatorio regionale degli appalti.
Art. 41
Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva;
2. La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento competenti, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico. Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.
3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.
Art. 42
Disposizioni in materia di sicurezza.
1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
2. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.
Art. 43
Disposizioni in materia di contenzioso.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti della commissione per le proposte degli accordi bonari di cui all'articolo 31 bis della legge n. 109/1994.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, il terzo componente, presidente della commissione di cui al comma 1, è nominato di comune accordo dai due componenti designati dalle parti, ovvero, in caso di disaccordo, dal Difensore civico regionale, su istanza della parte più diligente.
3. Il Difensore civico regionale provvede alla nomina di cui al comma 2 scegliendo il presidente fra i soggetti che non incorrono nelle incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 48.
CAPO VII
Finanza di Progetto
Art. 44
Procedure di realizzazione.
1. I soggetti che intendono promuovere interventi da realizzare con il concorso di capitali privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, da inserirsi nel Programma triennale di cui all’articolo 4 o negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
2. Nel caso di interventi di pubblica utilità di competenza regionale la cui realizzazione sia indifferibile, la Giunta regionale ha facoltà di ricercare i soggetti promotori con le procedure dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente.
3. Per l’esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) le ipotesi di proroga della concessione;
d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare.
7. L’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.
Art. 45
Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).
1. Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), istituito ai sensi della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
2. Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto.
Art. 46
Misure incentivanti.
1. Per le finalità di cui all’articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all’articolo 4, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.
2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l’importo massimo di 15 milioni di euro.
3. Gli interventi e l’ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.
4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell’applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell’utenza per i servizi prestati nell’ambito dell’attività di gestione delle opere realizzate.
CAPO VIII
Collaudi
Art. 47
Elenco regionale dei collaudatori.
1. É istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:
a) sezione dei tecnici;
b) sezione degli amministrativi;
c) sezione dei consulenti;
d) sezione dei docenti universitari.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col regolamento di cui al comma 8.
3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:
a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;
b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;
c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.
4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:
a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;
b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;
c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.
6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.
7. Nell’elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.
8. La Giunta regionale con proprio regolamento individua:
a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
b) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori;
c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell’incarico.
9. É istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:
a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
d) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti;
e) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri;
f) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;
g) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.
10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.
11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.
12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori” sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.
Art. 48
Nomina dei collaudatori.
1. Gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
b) dall’amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruenti di contributo pubblico inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di contributi pubblici.
2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.
3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l’esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.
5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.
6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
7. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell’opera.
Art. 49
Modalità e termini.
1. Il collaudo è sempre affidato in corso d’opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.
3. Nel certificato di collaudo si attesta l’avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto e dalle normative tecniche di settore.
4. All’organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico - contabili inerenti l’erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all’articolo 54, commi 2 e 3.
5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.
CAPO IX
Intervento finanziario della Regione
Art. 50
Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale.
1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:
a) in conto capitale, in un'unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell’autorizzazione pluriennale di spesa, in ragione della prevedibile scadenza degli impegni;
b) contributi a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.
2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell’opera fino alla misura del cento per cento.
Art. 51
Spese ammissibili a contributo.
1. Sono ammissibili al contributo di cui all’articolo 50 le spese riferite a:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;
b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.
Art. 52
Requisiti di ammissibilità a contributo.
1. Per l’ammissione al contributo di cui all’articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:
a) progettazione almeno preliminare;
b) funzionalità dell’opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
d) assenza di ulteriori contributi pubblici sul medesimo intervento o stralcio funzionale.
2. Il contributo di cui all’articolo 50 può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.
Art. 53
Modalità
dell’intervento regionale.
1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all’articolo 13, legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 35, definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, stabilendo in particolare:
a) il soggetto gestore del programma;
b) i criteri di ammissibilità;
c) le priorità;
d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;
e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.
2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.
3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.
5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore del soggetto gestore le relative somme.
6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a) comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.
7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.
Art. 54 – Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.
1. L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) è disposta con le seguenti modalità:
a) nella misura del dieci per cento a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 53, comma 6;
b) nella misura di successivi acconti del venti per cento ciascuno, fino alla concorrenza del novanta per cento, sulla base della certificazione, da parte del soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dell’avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme già erogate;
c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme di cui alle lettere a) e b).
2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dal soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) a favore del beneficiario fino al novanta per cento del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifica richiesta del beneficiario stesso, attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.
3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.
4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.
5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all’importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:
a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2:
b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2:
6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell’impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.
7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.
8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.
9. Il soggetto gestore attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.
10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:
a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;
b) individua le modalità per le verifiche a campione sull’attuazione degli interventi oggetto di contributo.
11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.
CAPO X - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi
Art. 55 – Istituzione dell'Osservatorio regionale.
1. É istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire:
a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;
c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica;
d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.
2. L’Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica.
3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell’Osservatorio regionale.
Art. 56 – Compiti dell’Osservatorio regionale.
1. Spetta all’Osservatorio regionale:
a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all’esecuzione dei relativi contratti;
b) elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti;
c) garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;
d) formulare pareri sull’applicazione della normativa in materia di appalti;
e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l’elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla programmazione degli appalti e delle concessioni;
f) utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, i dati raccolti per l’attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo regionale veneto (SIRV);
g) garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, l’accesso informatico ai dati statistici elaborati;
h) collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;
i) predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.
Art. 57 – Commissione regionale degli appalti.
1. Presso l’Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni di supporto delle attività dell’Osservatorio, definite dall’articolo 56.
2. La Commissione è così composta:
a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di presidente;
b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di vice presidente;
c) segretario regionale competente in materia di affari generali;
d) dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) responsabile dell’Osservatorio regionale;
f) un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni del Veneto (ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale costruttori del Veneto (ANCE);
i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
k) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti del Veneto;
l) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri del Veneto;
m) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;
n) un rappresentante della Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
o) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dal Presidente della commissione.
3. Il Presidente della commissione può convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e associazioni, nonché esperti del settore.
4. Per lo svolgimento dei lavori della commissione è istituita, col provvedimento di cui al comma 1, una segreteria tecnica coordinata dal dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici.
Art. 58 – Compiti della Commissione regionale degli appalti.
1. La Commissione regionale degli appalti:
a) predispone schemi per l’acquisizione di dati inerenti gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli appalti di pubblici servizi e forniture;
b) valuta i monitoraggi disposti dall’Osservatorio regionale;
c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera h);
d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all’articolo 56, comma 1, lettera i);
e) formula note ed osservazioni in merito alla disciplina degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi, anche ai fini delle proposte di novellazione della normativa regionale.
Art. 59 – Comunicazioni all’Osservatorio regionale.
1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all’Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull’appalto esperito o sull’esecuzione del contratto.
2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:
a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;
b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.
3. I dati inerenti al bando di gara e all’aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all’esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell’anno successivo.
4. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all’Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.
5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.
6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l’obbligo di invio all’Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.
7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull’attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l’Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all’istituto dell’avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.
8. L’invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.
CAPO XI - Interventi strategici di interesse regionale
Art. 60– Definizione di interventi strategici di interesse regionale.
1. Il Programma triennale di cui all’articolo 4 può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza regionale o degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), ivi dichiarati strategici ai fini della modernizzazione della Regione, in quanto rispondenti a finalità di riequilibrio socio – economico, anche in ragione dei contenuti della programmazione regionale.
2. Gli interventi di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), una volta inclusi nel Programma triennale di cui all’articolo 4, in quanto dichiarati strategici, si considerano di competenza regionale e vengono realizzati dalla Giunta regionale; qualora gli stessi non siano conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, ne determinano l’automatica variazione.
Art. 61 – Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale.
1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini dell'approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale, l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati.
2. Si applica alla conferenza di servizi di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 fatte salve, per l'approvazione di progetti di interventi strategici per i quali sia prevista la VIA regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.
Art. 62 – Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.
1. La progettazione, l’appalto e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell’opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso o secondo le ulteriori procedure dell'accordo quadro di cui all'articolo 63, e del dialogo competitivo di cui all’articolo 64. Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.
2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti requisiti:
a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell’opera pubblica, non anche della sua gestione;
b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;
c) assume l’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera;
d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.
3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il contraente generale o concessionario sono vincolati alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel rispetto dei seguenti principi.
a) predisposizione e misure di verifica dell’osservanza degli obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;
b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell’opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente generale.
Art. 63 – Accordo quadro.
1. Ai fini della presente legge per accordo quadro si intende un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.
5. La durata dell’accordo quadro non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. É fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.
Art. 64 – Dialogo competitivo.
1. In caso di progettazione, affidamento e realizzazione di interventi particolarmente complessi, è ammesso il ricorso alla procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo, a condizione che il criterio di assegnazione del relativo contratto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai fini di cui al comma 1 un intervento è considerato particolarmente complesso allorché rispetto al medesimo l’amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente nelle condizioni di definire i mezzi tecnici o finanziari necessari alla sua realizzazione.
3. Per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo le amministrazioni aggiudicatrici indicono una gara per la selezione dei candidati con i quali individuare i mezzi e le soluzioni idonee alla realizzazione dell’intervento. Le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi informativi acquisiti all’esito della gara, invitano tutti i partecipanti candidati o un numero ristretto di questi a presentare un’offerta al fine di determinare quella economicamente più vantaggiosa.
4. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce le regole ed i criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso dialogo competitivo.
CAPO XII - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche
Art. 65 – Individuazione delle zone classificate sismiche.
1. Ai sensi dell’articolo 88, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”, la Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare, all’individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse, in base ai criteri stabiliti dallo Stato conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”. Il provvedimento di individuazione delle zone sismiche contiene inoltre disposizioni per:
a) la corretta applicazione delle norme tecniche statali in materia;
b) la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possano assumere rilevanza in ragione alle conseguenze di un eventuale collasso;
c) la predisposizione di un programma temporale per le verifiche di cui alla lettera b) con il quale si definiscano i livelli di adeguatezza, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche statali, per le singole tipologie di edifici ed opere;
d) la promozione di programmi di formazione professionale che assicurino un’efficace applicazione delle norme tecniche statali in materia.
Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi.
1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”.
2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.
3. L’attestazione dell’avvenuto deposito costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 64/1974.
4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.
5. Il comune trasmette mensilmente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo l’elenco dei progetti ricevuti.
6. Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
7. Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l’effettuazione del collaudo statico, la specifica dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori, con il visto comunale di attestazione dell’avvenuto deposito costituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione di rispondenza alle norme sismiche di cui all’articolo 28 della legge n. 64/1974.
8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.
Art. 67 – Commissione sismica regionale.
1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita la Commissione sismica regionale composta da:
a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede;
b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;
c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica
d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo;
e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;
f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;
g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell’Ordine dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell’Università.
2. La Commissione sismica regionale ha compiti di consulenza, supporto e coordinamento rispetto all’istruttoria ai fini dell’attività edilizia in zone sismiche svolta dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo.
3. La Commissione sismica regionale provvede allo studio delle problematiche relative al rischio sismico ed all’elaborazione di proposte di disposizioni tecniche per la prevenzione.
CAPO XIII – Disposizioni transitorie e finali.
Art. 68 – Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , incarichi di redazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, di seguito individuati:
a) quanto ai regolamenti:
b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
c) quanto ai documenti tecnici:
d) quanto agli schemi di contratto:
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, emana i regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della medesima.
Art. 69 – Norme di attuazione.
1. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.”, nonché le altre disposizioni speciali di settore per le opere pubbliche di interesse regionale di cui alla vigente legislazione.
2. Ad intervenuta emanazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge si provvederà alla ripubblicazione dei medesimi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente al testo della legge.
Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione riferite all’esecuzione dei lavori pubblici e di pubblica utilità di competenza regionale, previste dal DPR n. 327/2001, salvo quelle di cui al comma 5.
3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:
a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;
b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di espropriazione.
6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.”, abrogata ai sensi dell’articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i progetti di lavori pubblici di competenza regionale per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 71 – Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi.
1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.” e le Commissioni consultive di cui all'articolo 28 della medesima legge, già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a costituzione degli organi consultivi di cui al Capo IV, per effetto del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19.
2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 14, le competenze degli organi consultivi di cui al Capo IV sui progetti di opere pubbliche restano definite dall'articolo 25, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 72 – Ulteriori disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Fino alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi della presente legge, di seguito indicati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e del DPR 25 gennaio 2000, n. 34:
a) schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’articolo 9, comma 3;
b) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di cui all’articolo 12, comma 1;
c) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1.
3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 43, si applicano le tariffe professionali previste per le procedure arbitrali dal DM 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 73 – Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
1. Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 22;
b) i comma secondo terzo e quarto dell’articolo 23;
c) l’espressione “Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche” del penultimo comma dell’articolo 23;
d) a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) della presente legge, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 25;
e) il comma sesto dell’articolo 25;
f) gli articoli da 27 a 29;
g) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 19 della presente legge, l’articolo 30;
h) gli articoli da 35 a 70.
Art. 74 – Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 47, comma 8, la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i comma quarto, quinto e sesto dell’articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.” e successive modificazioni.
Art. 75 – Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 76 – Norma finanziaria.
1. Alle spese per compensi di cui all’articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.
2. Alle spese concernenti l’esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi dell’articolo 69, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l’u.p.b. U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici”, da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto all’esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.
Documenti correlati:
M. BRUGNOLI, Prime riflessioni critiche sulla nuova legge della Regione Veneto in materia di lavori pubblici di interesse regionale.