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ESTRATTO DEGLI ARTT. 33 - 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 80.
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in
particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di
soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende
speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque
denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e
quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di
gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere,
anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione
dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla
persona e delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie
deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte
le questioni relative a diritti. Restano riservate all'autorita'
giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo
stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti
della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.