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Legislazione

 n. 6/2007

DISEGNO DI LEGGE (Atti Camera n. 2272-bis) recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale" (testo approva della Camera dei deputati il 13 giugno 2007 e trasmesso al Senato).

Titolo I

IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE

Art. 1.

(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.

2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici.

3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, ed a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità.

Art. 1-bis.

1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per il bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere diminuite al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1:

a) è adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre 2 punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;

b) non può essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio abbia avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione nei limiti previsti dalla lettera a);

c) prevede che la eventuale compensazione non si applica in tutti quei settori che applicano l'accisa in regime agevolato;

d) assicura che le eventuali variazioni di cui al comma 1 siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

Art. 1-bis.1

(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati, è riservata in via esclusiva al farmacista, di cui all'articolo 122 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatte salve le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presene articolo.

4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma l, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto dal comma 3 del presente articolo, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura.

5. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo.

Art. 1-bis 2

(Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare)

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 2.

(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione).

1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

Art. 3.

(Attività di intermediazione commerciale e di affari).

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

 a) agente di affari in mediazione;

b) agente immobiliare;

c) agente d'affari;

d) agente e rappresentante di commercio;

e) mediatore marittimo;

 ( f) soppressa; )

 g) raccomandatario marittimo.

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.

6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

 11. Resta fermo per coloro che svolgono, o intendono svolgere, le attività di cui al comma 1, l'obbligo di iscriversi all'ente di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Articolo 3- bis.

1. Le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4.

(Misure in materia di attività di farmacia)

1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."

Art. 5.

(Soppresso)

Art. 6.

(Misure per la distribuzione del GPL).

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.

4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto di regime di esclusiva.

5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.

6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.

7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001 , fermo restando l'obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, è a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001 a spese del soggetto eventualmente inadempiente.

8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione; i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con l'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di servizi idrici).

1. Per il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1, sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

Art. 7.

(Soppresso).

Art. 8.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

a-bis) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di

reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;

b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;

d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Art. 9.

(Trasparenza delle tariffe nel settore trasporti).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla rubrica la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "di trasporto"; al comma 1 la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "di contratti di trasporto" e le parole: "di voli aerei" sono sostituite dalle seguenti: "di servizi di trasporto".

2. All'articolo 3 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. È consentito alla compagnie aeree di vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula commerciale denominata last minute, garantendo adeguata informazione all'utenza"

Art. 9-bis

(Norme in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aree).

1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. - (Pubblicità delle tariffe aeree). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi separatamente il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".

Art. 10.

(Misure in materia di trasporto ferroviario).

1. Fino alla costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione da parte di quest'ultima dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente, vigila sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e apertura alla concorrenza da parte del gestore nell'assegnazione di capacità ferroviaria ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003.

2. Il Ministero dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, attraverso le possibili azioni di efficientamento da attuare. Entro novanta giorni dal termine sopra indicato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che lo richiedono e acquisito il parere che le competenti Commissioni parlamentari possono rendere entro trenta giorni dalla richiesta, individua i contratti comportanti oneri di servizio e le ulteriori misure necessarie ad assicurare il carattere di universalità del servizio di trasporto ferroviario. Il Ministero dei trasporti affida i contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite dall'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. Per l'anno 2007 si intende prorogato l'attuale regime contrattuale.

3. All'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida mediante procedure concorsuali, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice. In applicazione dello schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, i contratti prevedono altresì determinati livelli di performance del servizio, e modalità di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, previa intesa con le stesse.

All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: "i contratti di servizio" sono soppresse.

3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3-ter. I contratti di cui al comma 2 devono recare in allegato una carta dei servizi, con l'indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi, la cui violazione deve comportare forme di ristoro a favore degli utenti, e devono prevedere lo svolgimento di indagini di mercato sulla soddisfazione degli utenti, svolte a cura e spese del gestore secondo modalità concordate con il Ministero dei trasporti".

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le imprese ferroviarie di cui al comma 1 sono libere di disciplinare le modalità di fornitura e commercializzazione dei servizi con esclusione dei servizi forniti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni".

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. La valutazione della capacità finanziaria è condotta sulla base di un piano pluriennale di attività che specifica il programma degli investimenti e le risorse finanziarie che li sostengono. Il piano è corredato dalle informazioni previste dalla normativa comunitaria.

5-ter. Ai fini della valutazione della capacità finanziaria dei nuovi operatori l'Autorità dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali, a seguito di un'indagine conoscitiva di mercato, disciplina le modalità attraverso cui gli stessi devono dimostrare di essere in grado di fare fronte agli investimenti previsti dal piano pluriennale di attività, potendo anche prevedere, ove ritenuto necessario, che il capitale sociale dell'impresa richiedente debba essere almeno pari a una quota del valore degli investimenti previsti per il primo anno di operatività dal piano pluriennale di attività di cui al comma 5-bis".

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministro dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate".

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato, nell'ambito del limite di spesa degli stanziamenti iscritti in bilancio";

b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato sono sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato.

8. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro dei trasporti, acquisita un motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, sono stabiliti il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

c) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono soppresse.

9. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "a ciascuna tratta o linea ferroviaria" sono aggiunte le seguenti: "o impianto";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi".

10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 20 necessari all'effettivo espletamento del servizio".

11. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, comma 3, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi".

12. All'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui siano sopravvenute modifiche nella configurazione societaria dei soggetti di cui al primo periodo e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo da parte di un altro soggetto, il Ministro verifica la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente periodo, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate".

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge 1 agosto 2002, n. l66.

14. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 13. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al comma 13.

15. Le somme di cui al fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo 38 sono utilizzate ai fini di quanto disposto al comma 13 del presente articolo.

Art. 11.

(Misure in materia di trasporto innovativo).

1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di servizi di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni possono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.

2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici.

3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto innovativo e fissa i requisiti di ordine

generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi.

4. I comuni, sentite le associazioni di rappresentanza degli utenti e degli operatori del settore, predispongono una carta dei servizi dei trasporti innovativi, concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;

 b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziate per l'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;

d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

 f) alle condizioni contrattuali, quali orario di lavoro, compenso minimo, competenze, che devono avere i conducenti dei mezzi.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice sanzione pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 12.

(Incentivi).

1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

3. Lo schema di regolamento è trasmesso al Parlamento, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 13.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) previsione di rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia."

Art. 13-bis.

(Liberalizzazione dell'esercizio di talune imprese e professioni.).

1. Ai fini dell'inizio di un attività produttiva, come definita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del Comune in cui tale attività viene insediata.

All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "può essere iniziata" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2-bis";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla p.a. interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla

c) al comma 3 le parole da: "nel termine di" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis";

d) al comma 5 dopo la parola: "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "2-bis".

2. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.

3. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.

4. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego motivato della concessione edilizia entro il termine massimo di 30 giorni.

5. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento modificativo di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, attenendosi al seguente principio e criterio direttivo: per le finalità dell'articolo 3 comma 1 del regolamento, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto "sportello unico", il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.

6. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni sia penali che amministrative nella misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività, è interdetto l'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.

7. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della p.a., questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento.

Titolo II

IMPRESA PIÙ FACILE

Art. 14.

(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation For Accreditation (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

 b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;

d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali;

e) individuare le sanzioni per le imprese responsabili di errata certificazione, prevedendo la radiazione in caso di falsa certificazione.

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti, adottate ai sensi del comma 2, lettera d), si provvede al previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario da lui delegato.

5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle comunicazioni, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel CNEL. La composizione del comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.

6. Compito del Comitato di cui al comma 4 è quello di fornire indirizzi e proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche nell'ottica di garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 4 non devono derivare nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

 b) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 15 bis.

(Rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione di prodotto )

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione ed alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore".

Capo II

ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE

Art. 16.

(Soppresso).

Art. 17.

(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).

1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto delle norme comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 18.

(Soppresso).

Art. 19.

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;

c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse;

f) contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 19 bis.

(Abrogazione dell'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Art. 20.

(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;

b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa, delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-bis.

(Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa).

1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

c-bis) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;

d) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva, il regime giuridico della rete di imprese eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese di natura contabile e impositiva aggiungere le seguenti: e in materia di mercato del lavoro;

e) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in diversi Paesi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

f) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

Art. 21.

(Soppresso).

Art. 22.

soppresso

Art. 23.

(Soppresso).

Art. 24.

(Disposizioni in materia di società cooperative).

1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice, e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del presente codice".

2. La presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo di cui al medesimo comma la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte all'Albo di cui al comma 2, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.

5. Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

6. All'articolo 2515 del codice civile il terzo comma è abrogato.

7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo".

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

Art. 25.

(Interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura).

1. Ai soli fini di cui al presente articolo gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese per le quali sia previsto un limite di spesa, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo.

3-bis. L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di trasferimento, nonché di tenuta ed aggiornamento dell'elenco, sono disposte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto, è abrogato l'articolo 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

4. Il decreto del capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, è abrogato.

Art. 26.

(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.

Art. 27.

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo l, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".

4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma".

5. All'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

Art. 28.

(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

Art. 29.

(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è con ferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese".

2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.

4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile.

Art. 30.

(Posta elettronica certificata).

1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Art. 31.

(Conservazione ottica sostitutiva).

1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini o collegi professionali, si applica l'articolo 23, comma 4, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell'impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.

Art. 32.

(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.

Vanno altresì depositati nei termini di cui sopra a cura del notaio rogante o autenticante tutti gli atti che comportano variazione della compagine sociale. Di tali depositi il notaio dà contestualmente notizia alla società In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per i trasferimenti in materia di società per azioni.".

1-bis. Il settimo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere iscritte entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicità nel registro delle imprese della variazione della compagine societaria".

1-ter. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.

1-quater. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile le parole: "libro dei soci" sono sostituite da: "registro delle imprese".

2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

 b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto".

3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.

Art. 33

(Soppresso).

Art. 33-bis.

(Delega al Governo in materia di microcredito).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riassetto delle norme dirette a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell'attività delle microimprese, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla produzione e al consumo di beni e servizi a carattere sociale o avente prevalente carattere di promozione e integrazione sociale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e coordinare la normativa in materia al fine di individuare e razionalizzare le caratteristiche tecniche delle operazioni di microcredito;

b) definire i requisiti dei soggetti autorizzati per effettuare l'attività di microfinanza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.

3. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Titolo III

CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 34.

(Nullità della clausola di massimo scoperto).

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente dalla data di entrata in vigore della presente legge

sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Art. 35.

(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:

a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;

 b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;

 c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.

2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare purché residenti nella medesima abitazione nel periodo oggetto di mora.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi avviano una campagna di informazione presso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 36.

(Soppresso).

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).

1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:

"Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;

g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;

 h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla parte II, titolo III, capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3 sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.

10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.".

10-bis. Alle attività e agli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.

(Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento).

1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta".

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.";

 b) nel secondo periodo, le parole: "La disposizione del periodo precedente si applica", sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano".

Art. 38-bis.

(Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 dicembre 2007, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2, al decorso del periodo di tempo di cui al comma 1, la banca comunica all'intestatario del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli e, decorso un anno senza risposta o nuove operazioni, procede alle ulteriori comunicazioni ai sensi dei medesimi commi.

Art. 38-bis.1

(Scadenza della garanzia fideiussoria)

1. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, è obbligatoria l'indicazione di una scadenza definita dell'impegno fideiussorio, che non può, comunque, essere stabilita ad una data successiva ai cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.

Art. 39.

(Soppresso).

Art. 40.

(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono estese ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, se il netto ricavato del finanziamento è destinato: a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado incluso; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili.

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:

 "12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento, rimborso che può essere effettuato anche mediante surrogazione degli eredi al piano di ammortamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere deve farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, n. 7) e n. 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecari, anche di annotazione, si considerano come una stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 41.

(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;

b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;

d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;

e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;

f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;

 g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;

h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;

i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;

 l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;

 m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 42.

(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni).

1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati "ricerca continuativa per via telematica" e "elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno", sono forniti dall'Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 operano a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito.

5. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di 200 euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007".

6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004".

Art. 43.

(Famiglie di invalidi civili minori).

1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità".

Art. 43-bis.

(Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza)

1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può prevedere il divieto, da parte degli operatori di telefonia mobile, dell'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia mobile di base e servizi a sovrapprezzo nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 43-bis 1.

(Interventi volti ad impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche).

1. All'articolo 13, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) vigilando sui costi dei servizi di segreteria telefonica, al fine di evitare che tali costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione del messaggio".

Art. 43-bis 2

1. All'articolo 1, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 2-bis è abrogato.

Art. 43-bis 3

(Tariffe roaming internazionale).

1. Ai fini della sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione Europea in materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso dei telefoni cel lulari all'estero, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, numeri 7), 8), 9) e 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249, avvia apposite consultazioni con gli operatori di telefonia mobile operanti sul territorio nazionale.

Art. 43-bis 4.

(Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet).

1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente si significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.

Art. 43-bis. 4

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.

Art. 44.

(Tutela del consumatore nei servizi assicurativi).

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-bis.1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 e al comma 4-bis, si applicano anche nei casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N1 con veicoli della categoria M1".

Art. 45.

(Modifica dell'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259, del 1° agosto 2003, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza della circostanze eccezionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l'espletamento del compiti di cui ai periodi precedenti l'Autorità segue la procedura descritta dall'articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002".

Art. 46.

(Riqualificazione energetica degli edifici).

1. All'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente".

Art. 47.

(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici).

1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1° gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

Art. 48.

(Certificato di chiusa inchiesta).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, dopo l'articolo 150, è inserito il seguente:

"Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta

del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta".

Art. 49.

(Stazioni sperimentali per l'industria).

1. Agli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto enti pubblici economici, proporzionalmente ed esclusivamente per le voci di spesa e di costo preventivate in bilancio la cui fonte di finanziamento non sia riferibile alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo IV

SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 50.

(Soppresso).

Art. 51.

(Soppresso).

Art. 52.

(Soppresso).

Art. 53.

(Soppresso).

Art. 54.

(Soppresso).

Art. 55.

(Soppresso).

Art. 56

(Soppresso).

Art. 57.

(Soppresso).

Art. 58.

(Legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati per i profili di competenza, un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.

2. La legge annuale di cui al comma 1 reca:

 a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché con i rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

 a-bis) disposizioni volte a garantire i consumatori, in ambito di servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustificati o non correlati ad aumenti di costo del bene fornito;

b) le ulteriori misure ritenute necessarie per favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e l'apertura dei mercati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, in particolare se posti in condizioni di particolare svantaggio o in condizioni di mercato asimmetriche, nonché per assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato e assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico convoca pubblicamente le parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e degli utenti ai fini dell'acquisizione di osservazioni e proposte.

4. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione del Ministro dello sviluppo economico sui limiti, gli ostacoli e le distorsioni alla concorrenza e alla tutela dei consumatori e sulle misure adottate e da adottare per il loro superamento.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, assicura, anche mediante la promozione di intese e di accordi fra le regioni, gli enti locali ed il Governo, la piena attuazione della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori e delle altre disposizioni dell'ordinamento in materia di liberalizzazione, concorrenza e tutela dei consumatori e promuove ulteriori livelli di apertura dei mercati e tutela dei consumatori in ogni ambito territoriale.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Conferenza unificata approva e trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione delle misure, delle intese e degli accordi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere situazioni distorsive e ad assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 59.

(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e delle leggi annuali di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori di cui all'articolo 58.

Art. 60.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 61.

(Invarianza della spesa).

1. Alle attività e agli adempimenti previsti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

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TABELLA A

Strutture opache orizzontali U(W/m2K)

Coperture

Pavimenti

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2


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